Leggi e Decreti
Si riportano due circolari dell'INPS con precisazioni sulle modalità di riconoscimento dei benefici di pensione anticicpata per il personale marittimo che ha effettuato lavori usuranti: addetti alle macchine e radiotelegrafisti.
DIREZIONE CENTRALE PENSIONI
AI DIRETTORI REGIONALI
AI DIRETTORI DELLE STRUTTURE TERRITORIALI
OGGETTO: Lavoratori marittimi. Pensione di vecchiaia anticipata di cui all’art. 31 della
legge 26/07/1984 n. 413. Accertamento del requisito di 520 settimane di effettiva
navigazione al servizio di macchina o di stazione radiotelegrafica.
Sono pervenute da parte di alcune sedi richieste di chiarimenti in merito
all’accertamento del requisito di almeno 520 settimane di effettiva navigazione al
servizio di macchina o di stazione radiotelegrafica di bordo nei casi di marittimi che
svolgano periodi di navigazione con doppia qualifica di comandante e di direttore di
macchina e chiedano l’accesso alla pensione di vecchiaia anticipata di cui all’art. 31
della legge 26/07/1984 n. 413.
Al riguardo si ricorda che il predetto art. 31, come modificato dal comma 2 dell’art. 5,
del D.P.R. 28 ottobre 2013, n. 157 (si rinvia in proposito alla circolare n. 86/2014)
prevede il diritto dei marittimi al conseguimento della pensione anticipata di vecchiaia
al compimento del cinquantaseiesimo anno di età fino al 31 dicembre 2015, del
cinquantasettesimo anno di età fino al 31 dicembre 2017 e del cinquantottesimo anno
di età a decorrere dal 1° gennaio 2018, a condizione del possesso di almeno 1040
settimane di contribuzione (con l’esclusione dei periodi assicurativi non corrispondenti
ad attività di navigazione), di cui almeno 520 settimane di effettiva navigazione al
servizio di macchina o di stazione radiotelegrafica di bordo.
Nei casi di lavoratori marittimi che abbiano ricoperto contemporaneamente diverse
qualifiche, il periodo di svolgimento dell’effettiva navigazione al servizio di macchina o
di stazione radiotelegrafica deve essere attestata dall’azienda armatoriale con esplicita
assunzione di responsabilità su quanto dichiarato, utilizzando il modello allegato.
Qualora un lavoratore abbia svolto l’attività di cui sopra presso più Aziende
armatoriali, le predette dichiarazioni dovranno essere rese da tutti i datori di lavoro
interessati.
Solo in caso di impossibilità accertata dalla sede da parte di una o più Aziende di
rendere la predetta dichiarazione, quest’ultima dovrà essere sostituita con una
dichiarazione del lavoratore interessato, sulla base del modello allegato.
Le Sedi, infine, avranno cura di portare a conoscenza di ciascuna azienda armatoriale
con cui intrattengono rapporti contributivi le disposizioni del presente messaggio.
IL DIRETTORE CENTRALE
Antonello Crudo
Prassi - INPS - Messaggio 03 novembre 2015, n. 6701
Lavoratori marittimi. Pensione di vecchiaia anticipata di cui all'art. 31 della legge 26/07/1984 n.
413. Chiarimenti.
Con il messaggio n. 2409 del 07/04/2015 si è precisato che nei casi di lavoratori marittimi che
abbiano ricoperto contemporaneamente diverse qualifiche, il periodo di svolgimento dell’effettiva
navigazione al servizio di macchina o di stazione radiotelegrafica deve essere attestato dall’azienda
armatoriale con esplicita assunzione di responsabilità su quanto dichiarato, utilizzando il modello
allegato al medesimo messaggio.
Alcune sedi hanno chiesto chiarimenti relativamente a casi di comandanti che hanno fatto richiesta
di pensione di vecchiaia anticipata di cui all'art. 31 della legge 413/1984, allegando la dichiarazione
dell’azienda relativa all’attestazione dell’effettiva navigazione al servizio di macchina o di stazione
radiotelegrafica (ovvero radiotelefonica/radioelettrica) di bordo, anche se dal libretto di navigazione
risulti la sola qualifica di comandante.
Al riguardo occorre precisare che il libretto di navigazione è un atto che ha, ai sensi del codice della
navigazione, una doppia valenza:
- abilita alla professione marittima;
- attesta il servizio prestato dagli iscritti nelle matricole della gente di mare a bordo delle navi.
Occorre altresì considerare che ai sensi del codice delle comunicazioni elettroniche il servizio
radioelettrico a bordo delle navi è posto sotto l’autorità del comandante.
Pertanto, ai fini dell’accertamento dei periodi di effettiva navigazione al servizio di macchina o di
stazione radiotelegrafica di bordo occorre che dal libretto di navigazione risulti tale qualifica, oltre
che quella di comandante.
Solo per i periodi di effettiva navigazione al servizio di stazione radioelettrica di bordo, è sufficiente
che risulti dal libretto di navigazione la qualifica di comandante.
Resta fermo che in tutti i casi sopra indicati, è necessario acquisire la dichiarazione di cui al
messaggio n. 2409/2015.
Si riporta la recente sentenza del Tribunale del Lavoro di Genova che riconosce ad un Comandante di nave da diporto, in possesso del certificato GDMSS, i benefici della pensione anticicpata prevista per gli addetti al servizio di macchina e per i radiotelegrafisti.
N. R.G. 2608/2021

TRIBUNALE di GENOVA
Sezione Lavoro
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Stefano Grillo ha emesso fuori udienza la seguente
SENTENZA
procedendo ai sensi dell'art. 221 co. 4 D.L. n. 34/2020, convertito, con modificazioni, dalla
legge n. 77/2020, e successive modificazioni, nella causa iscritta al n. r.g. 2608/2021
promossa dal comandante sig.:
Dario SAVINO, nato a Napoli il 18/12/1961, codice fiscale SVNDRA61T18F839G,
residente in Via Privata Antonio Rainusso 20c, Santa Margherita Ligure (GE), elettivamente
domiciliato in Roma, alla via del Tritone n. 169, presso lo studio degli Avv.ti Giuseppe
LOFFREDA e Alberto COZZO, i quali lo rappresentano e difendono, anche disgiuntamente,
giusta procura in calce al ricorso
-ricorrente-
CONTRO
l'ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE - I.N.P.S. (c.f.
80078750587), in persona del Presidente e legale rappresentante pro-tempore, agli effetti del
presente atto elettivamente domiciliato in Genova, Piazza della Vittoria, 6/R (Ufficio Legale
Distrettuale INPS) presso l'avv (..omissis,,), in virtù di procura generale alle liti del 21.7.2015,
a rogito Dott. Paolo Castellini, notaio in Roma (rep. n. 80974)
Conclusioni delle parti
RICORRENTE:
"Per le ragioni esposte:
-accertare e dichiarare che il Com.te Dario Savino ha maturato il diritto di vedersi
riconosciuta la Pensione di vecchiaia nella gestione Fondi speciali e nel fondo Prev.
Marinara;
-condannare l'INPS in persona del legale rappresentante pro tempore, a riconoscere e
corrispondere la prestazione pensionistica al ricorrente computando il periodo dal
16/05/2006 al 18/03/2019, pari a 12 anni e mesi 10, e quindi per un periodo di 667 settimane
di effettiva navigazione al servizio di stazione radiotelegrafica sin dalla domanda;
-condannare l'INPS in persona del legale rappresentante pro tempore, a corrispondere i
ratei arretrati dovuti a far data dalla domanda de qua in data 28.12.2020 in esito alla
computazione, con interessi come per legge.
Con vittoria di spese, diritti ed onorari del presente giudizio "
INPS:
"Voglia il Tribunale Ill.mo respingere la domanda avversaria perchè inammissibile ed
infondata in fatto e diritto, oltre che sfornita di prova. Spese come per legge ́
Motivi della decisione
1. Con ricorso depositato telematicamente il 22 ottobre 2021, il sig. Dario SAVINO
ha convenuto in giudizio l'INPS, per sentire accertare il proprio diritto alla corresponsione
della "Pensione (anticicpata) di vecchiaia nella gestione Fondi speciali e nel fondo Prev.
Marinara", a decorrere dalla domada ammibistrativa del 28.12.2020 , avendo diritto, con
riguardo al periodo d'imbarco quale Comandante della nave da diporto "Regina d'Italia", dal
16.5.2006 al 18.3.2019, pari a 12 anni e 10 mesi, al riconoscimento di 667 settimane di
"effettiva navigazione al servizio di stazione radiotelegrafica ́ e per sentire condannare
l'Istitutop a corrispondergli, dunque, gli arretrati della prestazione, a far data dalla menzionata
domanda amministrativa.
Il ricorrente ha dedotto, in particolare, a fondamento delle proprie domande, quanto
segue:
-egli è lavoratore marittimo con qualifica di comandante ed abilitato al servizio di
"stazione radiotelegrafica di bordo ́;
-nel corso della propria attività professionale è stato imbarcato quale Comandante e
ne ha svolto le funzioni, nonché quelle di addetto alla stazione radiotelegrafica di bordo;
-in data 28.12.2020 ha chiesto il riconoscimento della pensione di vecchiaia nella
gestione Fondi speciali e nel Fondo Prev. Marinara, avendo già maturato il requisito
contributivo di 520 settimane al servizio di macchina o di radiotelegrafista (v. ricevuta di
presentazione, doc. 1 ric.);
-con nota del 10.03.2021 l'INPS ha rigettato la domanda, così argomentando: non
ha maturato il requisito contributivo di 520 settimane al servizio di macchina o
radiotelegrafista. Lei ha infatti dal 1.6.1989 al 28.5.2019 un totale di 0 contributi di
macchina (v. doc. 2 ric.);
-l'INPS non ha riscontrato il ricorso amministrativo (doc. 3 ric.) proposto avverso il
provvedimento di reiezione;
-l'art 31 della Legge 26 luglio 1984 n.413, come modificato dal co. 2 dell'art. 5 del
D.P.R. 28 ottobre 2013 n. 157, prevede il diritto dei marittimi al conseguimento della
pensione anticipata di vecchiaia al compimento del cinquantottesimo anno di età a decorrere
dal 1° gennaio 2018, a condizione del possesso di almeno 1040 settimane di contribuzione,
di cui almeno 520 settimane di effettiva navigazione al servizio di macchina o di stazione
radiotelegrafica di bordo;
-nel messaggio n. 2409 del 7.4.2015 (doc. 4d ric.) l'INPS 6ha indicato che "nei casi di
lavoratori marittimi che abbiano ricoperto contemporaneamente diverse qualifiche, il periodo
di svolgimento dell'effettiva navigazione al servizio di macchina o di stazion
radiotelegrafica deve essere attestato dall'aziensa armatoriale con esplicita assun zione di
responsabilità su quanto dischiarato",
-nel caso di specie, ricorrono allora tutte le condizioni richieste dalla normativa, in
quanto egli, al momento della domanda di pensione, era in possesso dei requisiti: a)
anagrafico (59 anni) essendo nato nel dicembre 1961; b) oltre 1040 settimane di
contribuzione riferite ad attività di navigazione - precisamente 1688,29 (periodo: dal
1.6.1989 al 20.10.2021: settimane: 1.688,29) (doc. da 1b a 1f e 1l ric.); c) oltre 520 settimane,
tra quelle indicate, di effettiva navigazione al servizio di macchina o di stazione
radiotelegrafica di bordo (periodo dal 16.5.2006 al 18.3.2019, pari a 12 anni e mesi 10, quindi
precisamente 667 settimane), come confermato anche dall'estratto conto prevfidenziale (v.
ancora doc. 1l ric.); d) SRVVHVVRGHOO¶attestazione prevista dal messaggio INPS n. 2409 del
7.4.2015 (ha depositato, unitamente alla domanda di pensione, dichiarazione di
responsabilità - doc. 1m ric. - e attestazione AP16 - doc. 4c ric. - sottoscritte dall'armatore
Stefano GABBANA in data 20.03.2019 e in data 4.8.2020, a copertura, complessivamente,
del periodo dal 16.5.2006 al 28.5.2019, pari a 13 anni e 678 settimane di effettiva navigazione
al servizio di stazione radiotelegrafica di bordo, ben più di quante richieste dal citato art. 31
della legge 413/84 per avere accesso alla pensione di vecchiaia anticipata);
-egli è anche in possesso del certificato che attesta l'idoneità e la competenza nell'uso
di apparati di comunicazione nelle navi e, a conferma del titolo posseduto, offre in
comunicazione la documentazione relativa a due verbali di collaudo, rispettivamente del
5.5.2006, ad opera del Ministero delle Comunicazioni Ispettorato territoriale Liguria eseguito
dall'ispettore DEGIULI nel porto della Spezia (doc. 6), e in data 16.2.2017, della Divisione
X - Ispettorato Territoriale Liguria - Ministero dello Sviluppo Economico, eseguito
dall'ispettore TETTI nel porto di Lavagna (doc. 7); collaudi entrambi riguardanti la "stazione radiotelefonica" ed effettuati a bordo della della "Regina D'Italia", dell'Armatore Stefano
GABBANA;
-nel secondo verbale « oltre ai dati tecnici del complesso ricetrasmittente
radiotelefonico in uso, vengono contestualmente verbalizzate le annotazioni sul personale
radiotelefonista e nella fattispecie quelle relative al comandante SAVINO il quale esibisce il
GOC [certificato di abilitazione] n. GG22341 rilasciato dal Regno Unito il 28/01/2000, e la
cui convalida portava la scadenza del 18.02.2019. Il GOC (General Operator Certificate) è
appunto il Certificato Generale di Operatore GMDSS. Quest'ultimo è l'acronimo del Sistema
mondiale di soccorso e sicurezza in mare (Global Maritime Distress Safety System). Il
GMDSS è un sistema di comunicazioni radio, con copertura globale, concepito per la
sicurezza marittima e per la gestione delle emergenze in mare. L'utilizzo di apparati radioelettrici a bordo di navi di qualsiasi tipo è subordinato al possesso da parte degli
operatori di un Certificato che garantisca che il livello di competenza sia adeguato al servizio
da svolgere. In Italia il Servizio radioelettrico mobile marittimo è regolamentato dagli artt.
164-165 del Codice delle Comunicazioni elettroniche ed è la DGAT (Direzione Generale
Attività Territoriuali) competente al rilascio e al rinnovo del certificato n questione">>;
-egli, conclusivamente, è pienamente legittimato a richiedere il riconoscimento della
"prestazione precoce di vecchiaia anticipata di cui all'art. 31 della Legge 26/07/1984 n.413 ́
- l'INPS competente, disponendo della dichiarazione dell'Armatore e degli attestati di
esercizio di impianto, "ha errato nel non riconoscere la prestazione di radiotelegrafista svolta
a bordo di navi da parte del Ricorrente nel periodo di riferimento "
L'INPS si ' ritualmente costituito in giudizio chiedendo che la domanda avversaria
sia respinta, "perché inammissibile ed infondata in fatto e diritto, oltre che sfornita di prova ".
Secondo il convenuto, infatti:
- ai sensi dell'articolo 31 della Legge n.413/1984, recante la normativa di riordino del
sistema di pensionistico dei lavoratori marittimi, questi ultimi possono ottenere il trattamento
di pensione anticipata di vecchiaia, al compimento del 58° anno di età a decorrere dal 1°
gennaio 2018; il diritto è subordinato, però, al soddisfacimento di un requisito contributivo
pari a 1040 settimane, esclusi i periodi assicurativi non corrispondenti ad attività di
navigazione, di cui almeno 520 settimane accreditate per effettiva navigazione al servizio di
macchina o di stazione radiotelegrafica di bordo;
-il sig. SAVINO ha allegato, in sede di presentazione della domanda di pensione di
vecchiaia: dichiarazione di responsabilità dell'azienda armatoriale attestante lo svolgimento di attività di navigazione con qualifica di comandante ed operatore qualificato per l'esercizio
della stazione radiotelegrafica per il periodo dal 16.5.2006 al 18.3.2019; attestazione
dell'armatore, riguardante lo svolgimento di attività di navigazione con qualifica di
comandante ed operatore qualificato per l'esercizio della stazione radiotelegrafica per il
periodo dal 16.5.2006 al 18.3.2019 [recte 28.5.2019];
-la presentazione di tali dichiarazioni è conforme alle disposizioni di cui al messaggio
INPS n. 2409 del 7.4.2015; tale messaggio « è stato tuttavia integrato dal successivo
Hermes n. 6701 del 03/11/2015 che ha chiarito quanto segue: "Con il messaggio n. 2409 del
07/04/2015 si è precisato che nei casi di lavoratori marittimi che abbiano ricoperto
contemporaneamente diverse qualifiche, il periodo di svolgiomento dell'effettiva navigazione
al servizio di macchina e di stazione radiotelegrafica deve essere attestato dall'azienda
armatoriale con esplicita assunzione di responsabilità su quanto dichiarato, utilizzando il
modello allegato al medesimo messaggio. Alcune sedi hanno chiesto chiarimenti
relativamente a casi di comandanti che hanno fatto richiesta di pensione di vecchiaia
anticipata di cui all'art 31 della legge 413/1984, allegando la dichiarazione dell'azienda relativa all'attestazione dell'effettiva navigazione al servizio di macchina o di stazione radiotelegrafica (ovvero radiotelefonica/radioelettrica) di bordo, anche se dal libretto di
navigazione risulti la sola qualifica di comandante. Al riguardo occorre precisare che il
libretto di navigazione è un atto che ha, ai sensi del codice della navigazione, una doppia
valenza: abilita alla professione marittima; attesta il servizio prestato dagli iscritti nelle
matricole della gente di mare a bordo delle navi. Occorre altresì considerare che ai sensi
del codice delle comunicazioni elettroniche il servizio radioelettrico a bordo delle navi è
posto sotto l'autorità del comandante. Pertanto, ai fini dell'accertamento dei periodi di
effettiva navigazione al servizio di macchina o di stazione radiotelegrafica di bordo occorre
che dal libretto di navigazione risulti tale qualifica, oltre che quella di comandante. Solo per
i periodi di effettiva navigazione al servizio di stazione radioelettrica di bordo, è sufficiente
che risulti dal libretto di navigazione la qualifica di comandante. Resta fermo che in tutti i
casi sopra indicati, è necessario acquisire la dichiarazione di cui al messaggio n.
2409/2015 ">>;
- - <<Nel nostro caso sia nel libretto di navigazione che nell'estratto di matricola del
sig. SAVINO, risulta riportata esclusivamente la qualifica di comandante ma non quella di
radiotelegrafista. L'inpossibilità di riconoscere tale periodo in assenza della registrazione
sul libretto di navigazione è stata segnalata all'odierno ricorrente ilo quale è stato invitato, con
mail del 10/03/2021, a recarsi in Capitaneria al fine di chiedere la rettifica del libretto di
lavoro. Allo stato, non risultando attestato il requisito delle 520 settimane di effettiva
navigazione al servizio di macchina o di stazione radiotelegrafica di bordo«, come richiesto
dall'art. 31 della Legge 26 luglio 1984 n.413, la domanda è stata respinta per carenza del
requisito contributivo>>;
-più in generale, la prova della sussistenza dei requisiti richiesti dalla legge per il
riconoscimento del diritto alla prestazione grava su chi li invochi (e quindi, qui, sul
ricorrente);
-la domanda amministrativa non corredata dalla documentazione richiesta dalla legge
per dimostrare il possesso dei requisiti necessari per la sussistenza del diritto alla prestazione
previdenziale deve considerarsi incompleta, non idonea, quindi, a dare impulso al
procedimento di liquidazione della prestazione stessa.
La causa è stata istruita documentalmente, tramite richiesta di informativa alla
Capitaneria di Porto di Genova e con l'escussione di un testimobe.
L'udienza di discussione, non essendo richiesta la presenza di soggetti diversi dai
difensori delle parti, si è svolta mediante trattazione scritta, ai sensi della normativa speciale
stabilita dall'art. 221 D.L. n. 34/2020 e successive modifiche ed integrazioni.
Nelle note scritte depositate, le parti hanno discusso la causa e si sono infine riportare
alle conclusioni di cui ai rispettivi atti introduttivi.
Il presente provvedimento viene quindi adottato fuori udienza, ai sensi della norma
appena menzionata.
2. Il ricorso è fondato, per le ragioni di cui infra.
Alla luce dell'istruttoria effettuata, deve ritenersi provato che il ricorrente vanti un
periodo di effettiva navigazione (risultante dagli imbarchi), non solo quale Comandante, ma
anche quale addetto alla stazione radiotelegrafica (rectius radioelettrica ́, come si vedrà nel
seguito) di bordo, superiore a quello richiesto dalla legge (520 settimane) per l'accesso alla
prestazione.
Il possesso degli altri requisiti è pacifico e comunque non contestato dall'INPS.
Ebbene, il ricorrente ha prodotto, in allegato alla domanda, secondo quanto ammesso
dallo stesso Istituto, le dichiarazioni di responsabilità/attestazioni dell'Armatore (v. doc. 1m
e 4c ric.), come da circolare INPS, che coprono complessivamente in periodo d'mbarco dal
16.5.2006 al 28.5.2019 (e comunque almeno al 18.3.2019) a bordo della nave da diporto
"Regina d'Italia" con qualifica di comandante ed unico operatore GMDSS/addetto
al servizio GMDSS.
L'INPS incentra le proprie difese attorno alla carenza di corrispondente annotazione
nel libretto di navigazione.
La Capitaneria di Porto di Genova, richiesta ai sensi dell'art. 213 c.p.c., di
informazioni in merito, tra l'altro, alle modalità di compilazione del libretto di navigazione
del Comandante di nave da diporto, ove addetto anche al sistema radiotelegrafico, e alla
specifica posizione del sig. SAVINO in relazione all'attività lavorativa prestata sulla "Regina
d'Italia" ́ha riferito che:
<<dal 1995 è entrato in vigore, a livello internazionale, il sistema GMDSS (Global Maritime
Distress Safety System) [di cui al ricorso]. Il GMDSS è un sistema di comunicazioni radi
con copertura globale, concepito per la sicurezza marittima e per la gestione delle emergenze
in mare.
Il sistema consente di allertare le Autorità costiere e le imbarcazioni che si trovano nelle
immediate vicinanze di un'unità in pericolo e di chiedere tempestiva assistenza per il
soccorso. Il sistema GMDSS consente inoltre la diffusione di messaggi urgenti per la
sicurezza della navigazione in rispetto a fenomeni meteorologici.
L'uso degli apparati radioelettrici a bordo di navi è subordinato al possesso da parte dei radio
operatori di un Certificato che garantisca che il livello di competenza sia adeguato al servizio
da svolgere. I certificati sono denominati G.O.C. (general operator certificate) ovvero R.O.C.
(Restricted operator certificate) a seconda della abilitazione conseguita. Con l'entrata in
vigore del sistema GMDSS è stata eliminata pertanto la storica figura del radiotelegrafista
(marconista) che aveva il compito di rimanere in ascolto radio per tutte le sue ore di lavoro.
Con l'entrata i8n vigore del nuovo sistema e in particolare con la funzione DSC (digital
seelecting call) l'ascolto continuo è effettuato in qutomatico dall'apparato che in caso di
ricezione di messaggio di distress allerta la guardi in plancia (comandante o ufficiale di
guardia) con un allarme sonoro.
Ciò premesso, venendo ai quesiti posti si riferisce quanto segue:
1. Non è prassi indicare sul libretto di navigazione del comandante di nave da diporto la
qualifica di operatore radio GMDSS (il radiotelegrafista cui si fa cenno e che operava con
alfabeto morse ed un ascolto continuativo è una figura del passato che non esiste più);
2. La qualifica di operatore radio GMDSS non viene riportata a libretto. All'imbarco viene
riportata a libretto la sola qualifica da comandante secondo quanto previsto dalla
Convenzione stipulata tra l'Armatore/proprietario e il marittimo. L'espletamento dei compiti
non esclusivi da operatore GMDSS può essere svolto da possessori di abilitazioni GMDSS
(GOC/ROC), compreso il comandante, senza annotazione a libretto.
3. L'unità Regina d'Italia, dalle informazioni in possesso di questa Capitaneria, era una unità
di bandiera italiana classificata quale nave da diporto. Ai sensi delle disposizioni contenute
nell'articolo 29 del decreto legislativo 171 del 2005 una nave da diporto deve essere dotata
di un apparato radio ad onde ettometriche facente parte del sistema GMDSS e pertanto il
Comandante Savino è plausibile possa essere stato il responsabile della stazione radio essendo in possesso di abilitazione GMDSS.
4. In navigazione la nave da diporto ha la stazione radio operante con il sistema DSC attivato
e pertanto in caso di chiamata di soccorso il personale di guardia viene allertato da allarme
sonoro. Solo il personale abilitato quale operatore radio certificato può utilizzare la stazione
radio per le comunicazioni ritenute necessarie>>.
La C.P. ha anche allegato alla propria nota copia dei due messaggi INPS menzionati
(e prodotti) dal ricorrente e dall'Istituto.
Dunque, le indicazioni della C.P. sono coerenti con quanto dedotto in ricorso in
merito all'esistenza a bordo delle "Regina d'Italia" di una Stazione GDMSS, che è (una
stazione radioelettrica e) l'equivalente moderno della stazione radiotelegrafica (qust'ultima
non più esistente), così come l'operatore GDMSS è l'equivalente moderno del
radiotelegrafista (o marconista).
Al di là delle dichiarazioni armatoriali, esistono (ulteriori) elementi documentali che
confermano le funzioni del com.te SAVINO di addetto alla stazione GDMSS, nel periodo
dedotto.
A ben vedere, l'elenco dei membri dellìequipaggio iscritti nelle matricole della gente
di mare, riferito alla mave da diporto Regina d'Italia, rilasciato il 16.3.2015, prodotto in copia
agli atti (doc. 1o ric.), indica il sig. SAVINO quale "Com.te Diporto, in forza della forza della
convenzione di arruolamento del 16.5.2006, ma riporta altresì in nota che questi "all'atto
dell'imbarco svolge anche funzioni di operatore GMDSS, come da titoli in possesso.
Ha precisato il sig. SAVINO (v. interrogatorio libero) che tale ultima indicazione "è
stata inserita in sede di periodico rilascio di detto documento, che ha validità di 3 anni. Avevo
chiesto di inserirla conoscendo la disciplina INPS".
Il libretto di navigazione del ricorrente indica l'imbarco in qualità di Conmandante
della Regina d'Italia, avvenuto a Viareggio, il 16.5.2006, con sbarco definitivo a Loano, il
28.5.2019.
L'estratto di matricola del Com.te SAVINO, compilato dalla C.P. di Genova il
3.3.2021, indica complessivi anni 28, mesi 7 e giorni 9 di navigazione, dei quali, sulla nave
da diporto in questione, anni 2, mesi 10 e giorni 22 fino al 7.4.2019, anni 5, mesi 11 e giorni
9 da tale data al 16.3.2015 e anni 4, mesi 2 e giorni 12 dall'ultima dat indicata fino al
28.5.2019. Ciò risulta del tutto coerente con l'estratto contributivo in atti (doc. 1m ric.).
Sono stati prodotti, poi, due verbali di collaudo della "stazione radiotelefonica" di
bordo della Regina d'Italia del maggio 2006 e del febbraio 2017, i quali indicano il Com.te
SAVINO quale "radiotelefonista", munito di certificato GOC rilasciato nel 2000 nel 2000 (e
convalidato con scadenza 18.2.2019).
E' stata altresì offerta in comunicazione la licenza dell'8.1.2007 (rilasciata dietro
richiesta di modifica), di esercizio dell'impianto radioelettrico della nave da diporto (doc. 1n
Se ne ricava agevolmente che sulla Regina d'Italia è stato operativo un apparato
radioelettrico GDMSS per tutto il periodo d'imbarco del com.te SAVINO, il quale si è
occupato del relativo esercizio, essendo in possesso del titolo di abilitazione.
Comunque, il teste escusso ha fornito ulteriore e precisa conferma del fatto che il sig.
SAVINO, nel periodo in considerazione, sia stato comandante della nave da diporto e l'unico
addetto al sistema radiotelegrafico (rectius radioelettrico) GDMSS.
Da segnalare che il teste è stato Direttore di macchina dell'unità e ha lavorato su di
essa, assieme al ricorrente, pressoché per l'intero periodo oggetto di accertamento, in
particolare dal gennaio 2006 al giugno 2019, cosicché le informazioni dal medesimo fornite
possono ritenersi particolarmente importanti.
Ebbene, il testimone ha riferito che: il ricorrente è stato comandante della Regina
d'Italia per tutto il periodo indicato in ricorso; la nave era equipaggiata con un sistema
GMDSS, come del resto obbligatorio per le navi da diporto senza limiti di navigazione; il
ricorrente era "certificato" per poter utilizzare il sistema GMDSS a bordo, la zona della
stazione radio è sita tra la timoneria e la cabina del comandante, quindi anche fisicamente in
una zona di pertinenza del medesimo; "enuto conto delle caratteristiche dell'Armatore e
esigenze di tutela della riservatezza, l'accesso alla stazione era necessariamente ristretto
e riservato al solo Comandante "; della stazione si è sempre occupato il solo ricorrente; nel
periodo 2006-2019, a bordo della Regina d'Italia non vi erano altri membri dell'equipaggio
con certificazione GMDSS; la stazione era utilizzata non solo per le comunicazioni di
emergenza e per ragioni di sicurezza, ma anche per le comunicazioni con l'Armatore e
dell'Armatore quando a bordo con altre persone, laddove non vi fosse copertura GSM; era il
comandante ad accompagnare l'Armatore nella postazione radio e ad assisterlo nelle
operazioni; la stazione radio è sempre attiva, 24 ore al giorno, anche se la nave non è in
navigazione; chiaramente la figura del radiotelegrafista di bordo non esiste più e, con i nuovi
sistemi di comunicazione, la stazione non richiede un impegno continuo ma è compatibile
con le funzioni di comandante o con altre funzioni di bordo". ́
Ne consegue che la domanda di pensione a suo tempo presentata dal ricorrente deve
ritenersi completa, (anche) nei suoi allegati, atteso che non era possibile pretendere che il
medesimo producesse all'INPS ciò che la C.P. non poteva fornirgli. E che era sussistente,
alla data della domanda (anche) l'unico requisito contstato dall'INPS, cioè quello di
(almeno) 520 settimane di "effettiva navigazione al servizio di stazione radiotelegrafica" ́
(oggi radioelettrica).
3. /La norma di cui il ricorrente invoca l'applicazione (art. 31 l. 26.7.1984, n. 413,
"Età di pensionamento per particolari categorie ́) prevede, nel testo applicabile ratione
temporis (novellato dell'art. 5, co. 2, D.P.R. n. 157/2013), quanto segue:
"1. I lavoratori marittimi possono ottenere la pensione anticipata di vecchiaia, al
compimento del ...«cinquantottesimo anno di età a decorrere dal 1° gennaio 2018, purché
facciano valere millequaranta settimane di contribuzione - esclusi i periodi assicurativi non
corrispondenti ad attività di navigazione - accreditata ai sensi della presente legge nonché
della normativa preesistente, di cui almeno cinquecentoventi settimane di effettiva
navigazione al servizio di macchina o di stazione radiotelegrafica di bordo.
2. Ai fini del conseguimento dei requisiti di cui al comma precedente i servizi militari sono
considerati utili e valutati secondo la normativa vigente nell'assicurazione generale
obbligatoria e tenendo conto del beneficio previsto dall'articolo 23 della presente legge.
3. La pensione di cui al presente articolo è equiparata, a tutti gli effetti, alla pensione di
vecchiaia prevista dalla predetta assicurazione generale obbligatoria e spetta ai superstiti
in base alle norme dell'assicurazione stessa ́
Della portata e dell'ambito di applicazione della norma, si è occupata, nel recente
passato, la Corte di appello di Genova (sent. 25.2.2019, n. 70).
Secondo la Corte <<Costitui[va] circostanza pacifica che l'appellante abbia svolto le
mansioni di addetto alla stazione radiotelegrafica di bordo in via promiscua,
svolgendo al contempo mansioni di comandante di coperta. Il Tribunale, preso atto di ciò,
ha rilevato che l'appellante non aveva dedotto (né tantomeno provato) lo svolgimento delle
mansioni di addetto alle trasmissioni radio di bordo in via prevalente. L'affermazione
suddetta non viene contestata dall'appellante, il quale infatti ha incentrato la sua difesa
unicamente su una diversa interpretazione del messaggio Inps n. 1431/2016 secondo cui
l'attività di addetto alle trasmissioni radio di bordo deve essere svolta da un'unica persona,
in ciò consistendo il requisito della "esclusività", non essendo invece ostativo lo svolgimento
di mansioni ulteriori.
L'interpretazione suddetta non convince.
Va innanzitutto osservato che il messaggio Inps n. 1431/2016 non ha ad oggetto lo
svolgimento di mansioni in via promiscua bensì l'equiparazione, ai fini e per gli effetti di cui
all'art. 31 della legge n. 413/1984, dei periodi di effettiva navigazione al servizio di stazione
radiotelegrafica di bordo con i periodi di effettiva navigazione al servizio di apparati
radioelettrici a bordo.
Orbene, l'Inps afferma che tale equiparazione è possibile purché dalla tabella di armamento
risulti che il marittimo sia adibito all'attività di addetto al servizio radioelettrico di bordo in
via esclusiva e che non vi sia altro personale certificato GMDSS.
A parere di questa Corte essere "dedicato" ad una attività in via esclusiva (in questi termini
si esprime il messaggio Inps) significa, secondo una stringente interpretazione letterale, non
aver svolto in contemporanea anche altre mansioni.
Quanto alla seconda condizione prevista dall'Inps, cioè non esservi a bordo altro personale
certificato GMDSS, si tratta di un requisito ulteriore, atto ad evitare l'attribuzione del
beneficio nel caso in cui le mansioni in questione vengano svolte da più soggetti.
Si rileva peraltro che il Tribunale ha sostanzialmente disatteso il contenuto del suddetto
messaggio Inps, ritenendo sufficiente all'attribuzione del beneficio contributivo in oggetto lo
svolgimento delle mansioni di addetto alla stazione radiotelegrafica di bordo in via
prevalente rispetto alle altre mansioni svolte (e non, dunque, in via esclusiva).
Tale interpretazione si pone in linea di continuità con la giurisprudenza formatasi
relativamente alla spettanza di altri, analoghi, benefici contributivi.
Si richiama, sul punto, Cass. n. 20321/2008: l'art. 5, comma 2, del d.lg. n. 503 del 1992,
che conserva i più favorevoli limiti di età per il pensionamento di vecchiaia previsti dalla
legislazione previgente a favore del «personale viaggiante addetto ai servizi pubblici di
trasporto» attesa la natura di lavoro usurante, si applica ove detta mansione, avuto riguardo
all'intero corso del rapporto lavorativo, sia stata svolta con assoluta prevalenza, dovendosi
intendere la locuzione «personale viaggiante» nel senso di «personale che viaggi
normlmente".
Ed invero, se il legislatore ha riconosciuto l'attribuzione di un determinato beneficio
contributivo a fronte dello svolgimento di determinate mansioni in considerazione della loro
natura usurante, gravosa etc., non può essere privo di rilievo il fatto che le stesse abbiano
impegnato il lavoratore per la totalità del tempo di lavoro ovvero per una modesta frazione
dello stesso.
Nel caso in esame, secondo quanto riferito dall'Inps e non contestato dall'appellante, deve
ritenersi che quest'ultimo abbia svolto in via prevalente le mansioni di comandante di
coperta e solo in via residuale quelle di addetto agli apparati radioelettrici a bordo.
Con la conseguenza che non possono ritenersi integrati i presupposti di legge segnatamente:
520 settimane di effettiva navigazione al servizio di macchina o di stazione radiotelegrafica
di bordo) per il riconoscimento del beneficio contributivo richiesto>>.
Occorre tenere conto, tuttavia, che ad avviso dello stesso INPS (v. messaggio Hermes
n. 6701 del 3.11.2015, cit.) vi possono essere, nella materia della pensione anticipata, casi
di lavoratori marittimi che abbiano "ricoperto contemporaneamente " (cioè nel medesimo
momento) diverse qualifiche e, così, in particolare, di comandanti di unità che facciano
richiesta di pensione di vecchiaia anticipata , allegando la dichirazione dell'azienda relativa
all'attestazione dell'effettiva navigazione al servizio di macchina o di stazione
radiotelegrafica (ovvero radiotelefonica/radioelettrica) di bordo, o meglio (per quanto qui
rileva) di operatore radio GMDSS ("anche se dal libretto di navigazione risulti la sola
qualifica di comandante).
Addirittura, il messaggio INPS 2409/2015 (cit.) fa riferimento alle condizioni per il
riconoscimento del requisito delle 520 settimane, "nei casi di marittimi che svolgano periodi
di navigazione con doppia qualifica di comandante e di direttore di macchina, con
equiparazione di questi ai casi di (contemporaneo svolgimento di) servizio di addetto alla
stazione radiotelegrafica.
Del resto, il modulo da compilare a cura delle Aziende armatoriali, allegato al
messaggio INPS, prevede l'attestazione di "attività effettiva di navigazione al servizio di
macchina o di stazione radiotelegrafica di bordo", senza evocare il criterio di esclusività.
Invero, al requisito dell'esclusività non sembra riferirsi neppure l'art.31 1.26.7.1984
n. 413, il cui tenore letterale è quello 3ripreso ́ nei messaggi e nel modulo di attestazione:
"cinquecentoventi settimane di effettiva navigazione al servizio di macchina o di stazione
radiotelegrafica di bordo ".
A fronte di dette situazioni, dunque, l'Istituto non evidenzia alcuna preculsione di
principio al riconoscimento dello svolgimento (anche) delle (contemporanee) funzioni di
addetto alla stazione radiotelegrafica (oggi radioelettrica GMDSS), ma pretende che, ai fini
del riconoscimento, "dal libretto di navigazione risulti la qualifica di addetto alla stazione
radiotelegrafica di bordo, oltre che quella di comandante ́.
Precisando, però (messaggio 6701/2015) che (solo) per i periodi di effettiva
navigazione al servizio di stazione radioelettrica di bordo (ed è questo il caso di specie, posto
che - come visto - il progresso dei sistemi di comunicazione e allarme ha condotto
all'adozione dei sistemi radioelettrici GMDSS), "è sufficieente che risulti dal libretto di
navigazione la qualifica di comandante ́.
Il "distinguo " di cui da ultimo discende evidentemente dal fatto che - come precisato
nel messaggio - ai sensi del codice delle comunicazioni elettroniche il servizio radioelettrico
a bordo delle navi è posto sotto l'autorità del comandante, cosicchè l'INPS esonera il
comandante che richieda il riconoscimento di periodi di effettiva navigazione al servizio di
stazione radioelettrica di bordo, dal produrre altro, se non il libretto di navigazione dal quale
risulti la (sola) qualifica di comandante.
Effettivamente, il Servizio radioelettrico mobile marittimo è regolamentato dagli
artt. 164 e 165 del Codice delle Comunicazioni elettroniche (d.lgs. n. 259/2003), secondo
cui l'utilizzo di apparati radioelettrici a bordo di navi di qualsisai tipo e subordinato al
possesso da parte degli operatori di un Certificato che garantisca che il livello di
competenza sia adeguato al servizio da svolgere, tra cui - secondo le indicazioni del
Ministero delle sviluppo economico, pubbliche e consultabili da ogni cittadino sul sito
istituzione - il Certificato Generale di operatore GMDSS (GOC - General Operator
Certificate), idoneo per qualsiasi tipo di nave in qualunque area di navigazione. Proprio il
certificato di cui è in possesso il ricorrente e di cui doveva disporre, essendo la nave da
diporto munita di sistema (radioelettrico) GMDSS
Insomma, non vi è dubbio alcuno che, secondo lo stesso Istituto previdenziale,
possano essere rilevanti, ai fini in questione, anche periodi di contemporaneo esercizio delle
funzioni di comandante e di addetto alla stazione radioelettrica GMDSS, posto che è venuta
meno la figura del radiotelegrafista impegnato nell'ascolto per l'intero turno di lavoro.
Ne discende che, a ben vedere, secondo le indicazioni di cui ai messaggi INPS, al sig.
SAVINO sarebbe stato sufficiente, onde comprovare il possesso del discusso requisito,
allegare alla domanda il libretto con indicazione della (sola) qualifica di comandante (come
in effetti avvenuto).
Conclusivamente, deve ritenersi che, nella ricorrenza degli ulteriori e non contestati
requisiti, di cuii all'art. 31.1.26.7.1984, n. 413, il ricorrente com.te SAVINO fosse in possesso
al momento della proposizione della domanda amministrativa, altresì di quello di oltre 520
settimane di effettiva navigazione al servizio di stazione radiotelegrafica (oggi radiolettrica
GMDSS) di bordo.
Non sarebbe del resto possibile una valutazione circa la prevalenza quali/quantitativa
di una funzione rispetto all'altra,ad esse corrispondendo responsabilità e doveri di vigilanza
da esercitarsi durante O¶intero periodo d¶imbarco ed essendo (state) entrambe indispensabili
per l'attività della nave.
Certamente, il personale "viaggiante" non è tale se non viaggia, mentre l'addetto alla
stazione radioelettrica di bordo è e resta tale per tutto il periodo d'imbarco, anche nei
momenti in cui operativamente non svolge le relative funzioni (dovendo sempre vigilare sul
servizio, anche per previsioni normative, ed essere pronto ad utilizzare l'apparato in caso di
necessità).
Il com.te. SAVINO ha il diritto al riconoscimento della pensione anticipata ai sensi
della menzionata norma, con decorrenza dalla data della domanda.
Sugli arretrati dovuti spetta altresì la maggior somma tra rivalutazione monetaria e
interessi legali a decorrere dal 121° giorno successivo alla data della domanda
amministrativa, nonché dalla successiva maturazione dei ratei sino al saldo (Cass., 6 marzo
2001, n. 3244; Cass., 6 aprile 2001, n. 5201; Cass., 14 maggio 2004, n. 9256; Cass., 13
maggio 2002, n. 6882).
4. Quanto alla disciplina delle spese di giudizio, la presenza di precedenti di merito
di segno diverso e l'assenza, per quanto consta, di precedenti del Giudice di legittimità,
nonché la particolare complessità della materia, fanno sì che sia equo compensare
integralmente, tra le parti, delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando, respinta ogni contraria deduzione,
eccezione e conclusione,
-accerta e dichiara il diritto del ricorrente a percepire la pensione anticipata di
vecchiaia, quale prevista, per i lavoratori marittimi, dall'art. 31 della Legge 26 luglio 1984
n. 413, e successive modifiche, con decorrenza dalla data della domanda (presentata il
28.12.2020);
-conseguentemente condanna l'INPS, in persona del legale rappresentante pro
tempore, a corrispondere al ricorrente detta pensione, nella misura di legge, con i ratei
arretrati maturati, oltre alla maggior somma tra rivalutazione monetaria ed interessi legali dal
121° giorno successivo alla domanda e a decorrere dalla successiva maturazione dei ratei
sino al saldo.
Compensa integralmente, tra le parti, le spese di lite.
Genova, il 25 maggio 2022.
IL GIUDICE
Stefano Grillo
DIRETTIVA (UE) 2019/1159 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 20 Giugno 2019
Il consiglio dei ministri del Governo italiano ha approvato recentemente il decreto di recepimento della direttiva UE in tema di standard minimi di formazione della gente di mare.
Il testo della ddirettiva si può trovare al seguente link:
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/HTML/?uri=CELEX:32019L1159&from=it
Qui di seguito si riporta un documento con evidenziati i passaggi che sono di interesse per i marittimni italiani:
DIRETTIVA (UE) 2019/1159 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO
del 20 giugno 2019
recante modifica della direttiva 2008/106/CE concernente i requisiti minimi di formazione per la gente di mare e che abroga la direttiva 2005/45/CE riguardante il reciproco riconoscimento dei certificati rilasciati dagli Stati membri alla gente di mare
(Testo rilevante ai fini del SEE)
IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,
- visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 100, paragrafo 2,
- vista la proposta della Commissione europea, previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,
- visto il parere del Comitato economico e sociale europeo ( 1 ),
- previa consultazione del Comitato delle regioni,
- deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria ( 2 ),
- considerando quanto segue:
1 - Per mantenere un livello elevato di sicurezza marittima e di prevenzione dell'inquinamento marino, e al fine di migliorarlo, è essenziale mantenere e possibilmente migliorare il livello di conoscenze e competenze della gente di mare dell'Unione sviluppando la loro formazione e certificazione in linea con le norme internazionali e i progressi tecnologici, nonché intraprendere ulteriori azioni per accrescere la base di competenze marittime a livello europeo.
2 - La formazione e la certificazione della gente di mare sono disciplinate a livello internazionale dalla convenzione dell'Organizzazione marittima internazionale sulle norme relative alla formazione della gente di mare, al rilascio dei brevetti e alla guardia del 1978, nella sua versione modificata («convenzione STCW»), che è stata da ultimo oggetto di revisione approfondita nel 2010. Nel 2015 sono state adottate modifiche alla convenzione STCW per quanto riguarda i requisiti relativi alla formazione e alle qualifiche della gente di mare che presta servizio a bordo di navi soggette al codice internazionale di sicurezza per le navi che utilizzano gas o altri combustibili a basso punto di infiammabilità («codice IGF»).
Nel 2016 sono state adottate alcune modifiche alla convenzione STCW in relazione alla formazione e alle qualifiche della gente di mare che presta servizio a bordo di navi da passeggeri e di navi che incrociano nelle acque polari.
3 - La direttiva 2008/106/CE del Parlamento europeo e del Consiglio ( 3 ) recepisce la convenzione STCW nel diritto dell'Unione. Tutti gli Stati membri sono firmatari della convenzione STCW e pertanto è necessario che i loro impegni internazionali siano attuati in modo armonizzato attraverso l'allineamento delle norme dell'Unione sulla formazione e sulla certificazione della gente di mare alla convenzione STCW. Varie disposizioni della direttiva 2008/106/CE dovrebbero pertanto essere modificate al fine di rispecchiare le ultime modifiche della convenzione STCW relative alla formazione e alle qualifiche della gente di mare che presta servizio a bordo di navi rientranti nell'ambito di applicazione del codice IGF, di navi da passeggeri e di navi che incrociano nelle acque polari.
4 - Il codice di formazione della gente di mare, del rilascio dei brevetti e della guardia adottato dalla conferenza delle parti della convenzione STCW con la risoluzione 2 del 2010, di volta in volta vigente (codice STCW) contiene già orientamenti sulla prevenzione dell'affaticamento (sezione BVIII/1) e sull'idoneità al servizio (sezione A-VIII/1). Nell'interesse della sicurezza è indispensabile far osservare i requisiti di cui all'articolo 15 della direttiva 2008/106/CE, che devono essere rispettati senza eccezioni, e tenere debitamente conto di tali orientamenti.
5 - Uno degli obiettivi della politica comune dei trasporti nel settore marittimo è facilitare la circolazione della gente di mare all'interno dell'Unione. Tale circolazione contribuisce, tra l'altro, a rendere il settore del trasporto marittimo dell'Unione attrattivo per le future generazioni, evitando così una situazione in cui il settore marittimo europeo si trovi a fronteggiare una carenza di personale competente dotato dell giusta combinazione di capacità e competenze. Il reciproco riconoscimento dei certificati rilasciati dagli Stati membri alla gente di mare è essenziale per facilitare la libera circolazione della gente di mare. Alla luce del diritto ad una buona amministrazione, le decisioni degli Stati membri concernenti l'accettazione di certificati di addestramento rilasciati alla gente di mare da altri Stati membri ai fini del rilascio di certificati di competenza nazionali dovrebbero basarsi su ragioni riconoscibili da parte del marittimo interessato.
6 - La direttiva 2008/106/CE contempla inoltre un sistema centralizzato per il riconoscimento dei certificati rilasciati da paesi terzi alla gente di mare. La valutazione del programma di controllo dell'adeguatezza della regolamentazione (REFIT) indica che l'introduzione del sistema centralizzato ha comportato notevoli risparmi sui costi per gli Stati membri. Tuttavia, la valutazione rivela anche che, per quanto riguarda alcuni dei paesi terzi riconosciuti, solo un numero fortemente limitato di convalide che attestano il riconoscimento di certificati sono state emesse dagli Stati membri riguardo a certificati di competenza o certificati di addestramento rilasciati da tali paesi terzi. Pertanto, allo scopo di utilizzare le risorse umane e finanziarie disponibili in modo più efficiente, la procedura per il riconoscimento dei paesi terzi dovrebbe basarsi su un'analisi della necessità di tale riconoscimento, compresa tra l'altro un'indicazione del numero stimato di comandanti, ufficiali e radiooperatori provenienti dal paese terzo che potrebbero probabilmente servire su navi battenti bandiera degli Stati membri. Tale analisi dovrebbe essere sottoposta all'esame del comitato per la sicurezza marittima e la prevenzione dell'inquinamento provocato dalle navi (COSS).
7 - Considerando l'esperienza acquisita nell'applicazione della procedura per il riconoscimento dei paesi terzi, la valutazione REFIT ha rivelato che l'attuale termine di 18 mesi non tiene conto della complessità della procedura, che comprende un'ispezione sul campo condotta dall'Agenzia europea per la sicurezza marittima. Gli accordi diplomatici necessari per pianificare e svolgere un'ispezione di questo tipo richiedono più tempo. Inoltre, il termine di 18 mesi non è sufficiente nel caso in cui il paese terzo debba attuare azioni correttive e introdurre modifiche giuridiche nel proprio sistema al fine di conformarsi ai requisiti della convenzione STCW. Per tali motivi, il termine per l'adozione di una decisione della Commissione dovrebbe essere prorogato da 18 a 24 mesi e, qualora il paese terzo debba attuare azioni correttive considerevoli, comprese modifiche di disposizioni giuridiche, dovrebbe essere ulteriormente prorogato a 36 mesi. Inoltre, la possibilità per lo Stato membro richiedente di riconoscere in via temporanea il sistema del paese terzo per le norme relative alla formazione, al rilascio dei certificati e ai servizi di guardia per la gente di mare dovrebbe essere conservata per mantenere la flessibilità della procedura di riconoscimento.
8 - Al fine di garantire il diritto di tutta la gente di mare a un lavoro dignitoso e di limitare le distorsioni della concorrenza nel mercato interno, per il futuro riconoscimento dei paesi terzi si dovrebbe valutare se tali paesi terzi abbiano ratificato la Convenzione sul lavoro marittimo del 2006.
9 - Nell'intento di incrementare ulteriormente l'efficienza del sistema centralizzato per il riconoscimento dei paesi terzi, la rivalutazione di paesi terzi che forniscono un numero esiguo di gente di mare alle navi battenti bandiera degli Stati membri dovrebbe essere effettuata a intervalli più lunghi, la cui durata dovrebbe essere aumentata fino a dieci anni. Tale incremento del periodo di rivalutazione del sistema di tali paesi terzi dovrebbe tuttavia essere associato a criteri di priorità che tengano conto delle preoccupazioni inerenti alla sicurezza, controbilanciando la necessità di efficienza con un meccanismo di salvaguardia efficace in caso di peggioramento della qualità della formazione ricevuta dalla gente di mare nei paesi terzi in questione.
10 - A livello di Unione sono rese disponibili informazioni sulla gente di mare assunta proveniente da paesi terzi attraverso la comunicazione, da parte degli Stati membri, delle informazioni pertinenti conservate nei rispettivi registri nazionali in merito alle convalide e ai certificati rilasciati.
Tali informazioni dovrebbero essere utilizzate a fini statistici e per l'elaborazione delle politiche, in particolare allo scopo di migliorare l'efficienza del sistema centralizzato per il riconoscimento dei paesi terzi. In base alle informazioni comunicate dagli Stati membri, il riconoscimento dei paesi terzi che non hanno fornito gente di mare alle navi battenti bandiera degli Stati membri per un periodo di almeno otto anni dovrebbe essere riesaminato. La procedura di riesame dovrebbe contemplare la possibilità di mantenere o revocare il riconoscimento del paese terzo in questione. Inoltre, le informazioni comunicate dagli Stati membri dovrebbero essere utilizzate anche per conferire priorità alla rivalutazione dei paesi terzi riconosciuti.
11 - Al fine di tenere conto degli sviluppi a livello internazionale e di garantire il tempestivo adeguamento delle norme dell'Unione a tali sviluppi, dovrebbe essere delegato alla Commissione il potere di adottare atti conformemente all'articolo 290 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea riguardo all'integrazione delle modifiche della convenzione STCW e della parte A del codice STCW attraverso l'aggiornamento dei requisiti tecnici in materia di formazione e certificazione della gente di mare e l'allineamento di tutte le pertinenti disposizioni della direttiv 2008/106/CE in relazione ai certificati digitali per gente di mare. È di particolare importanza che durante i lavori preparatori la Commissione svolga adeguate consultazioni, anche a livello di esperti, nel rispetto dei principi stabiliti nell'accordo interistituzionale «Legiferare meglio» del 13 aprile 2016 ( 4 ). In particolare, al fine di garantire la parità di partecipazione alla preparazione degli atti delegati, il Parlamento europeo e il Consiglio ricevono tutti i documenti temporaneamente agli esperti degli Stati membri, e i loro esperti hanno sistematicamente accesso alle riunioni dei gruppi di esperti della Commissione incaricati della preparazione di tali atti delegati.
12 - È opportuno attribuire alla Commissione competenze di esecuzione al fine di garantire condizioni uniformi di esecuzione delle disposizioni della presente direttiva con riguardo al riconoscimento di paesi terzi. Tali poteri dovrebbero essere esercitati conformemente al regolamento (UE) n. 12/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio ( 5 ).
13- Le disposizioni per il riconoscimento delle qualifiche professionali di cui alla direttiva 2005/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio ( 6 ) non sono applicabili in relazione al riconoscimento dei certificati rilasciati alla gente di mare a norma della direttiva 2008/106/CE. La direttiva 2005/45/CE del Parlamento europeo e del Consiglio ( 7 ) ha disciplinato il reciproco riconoscimento dei certificati rilasciati dagli Stati membri alla gente di mare. Tuttavia, le definizioni dei certificati rilasciati alla gente di mare di cui alla direttiva 2005/45/CE sono divenute obsolete in seguito alle modifiche apportate nel 2010 alla convenzione STCW. Pertanto, il regime di reciproco riconoscimento dei certificati rilasciati dagli Stati membri alla gente di mare dovrebbe essere modificato al fine di riflettere le modifiche internazionali e le definizioni dei certificati rilasciati alla gente di mare incluse nella direttiva 2008/106/CE. Inoltre, nel regime di reciproco riconoscimento dovrebbero essere inclusi anche i certificati medici rilasciati alla gente di mare sotto l'autorità degli Stati membri. Al fine di evitare qualsiasi ambiguità e il rischio di incoerenze tra le direttive 2005/45/CE e 2008/106/CE, il reciproco riconoscimento dei certificati rilasciati alla gente di mare dovrebbe essere disciplinato soltanto dalla direttiva 2008/106/CE. Inoltre, una volta adottate le pertinenti modifiche della convenzione STCW, dovrebbe essere introdotto un sistema elettronico per la presentazione delle qualifiche della gente di mare al fine di ridurre l'onere amministrativo a carico degli Stati membri.
14 - La digitalizzazione dei dati è parte integrante dei progressi tecnologici nel settore della raccolta e della comunicazione dei dati, al fine di contribuire alla riduzione dei costi e all'uso efficiente delle risorse umane. La Commissione dovrebbe prendere in esame misure volte a rafforzare l'efficacia del controllo dello Stato di approdo, compresa, tra l'altro, una valutazione della fattibilità e del valore aggiunto relativi all'istituzione e alla gestione di una banca dati centrale dei certificati rilasciati alla gente di mare, che sarebbe connessa con la banca dati sulle ispezioni di cui all'articolo 24 della direttiva 2009/16/CE del Parlamento europeo e del Consiglio ( 8 ) e alla quale sarebbero collegati tutti gli Stati membri. Tale banca dati centrale dovrebbe contenere tutte le informazioni di cui all'allegato V della direttiva 2008/106/CE sui certificati di competenza e sulle convalide che attestano il riconoscimento dei certificati di addestramento rilasciati conformemente alle regole V/1-1 e V/1-2 della convenzione STCW.
15 - L' istruzione e formazione della gente di mare europea a ruoli di comandanti e ufficiali dovrebbe esere sostenuta da scambi di studenti tra istituti di istruzione e formazione marittima in tutta l'Unione. Al fine di coltivare e sviluppare le competenze e le qualifiche della gente di mare che presta servizio sotto una bandiera europea è necessario uno scambio di buone pratiche tra gli Stati membri. L'istruzione e la formazione della gente di mare dovrebbe beneficiare appieno delle opportunità offerte dal programma Erasmus.
16 - La Commissione dovrebbe instaurare un dialogo con le parti sociali e gli Stati membri al fine di sviluppare iniziative di formazione marittima in aggiunta ai requisiti minimi di formazione per la gente di mare concordati a livello internazionale, che possano essere riconosciute reciprocamente dagli Stati membri come diplomi di eccellenza europei per gente di mare. Tali iniziative dovrebbero basarsi sulle raccomandazioni dei progetti pilota in corso e sulle strategie stabilite nel piano della Commissione per la cooperazione settoriale sulle competenze ed essere sviluppate in linea con esse.
17 - Per accrescere la chiarezza e la coerenza giuridica, è opportuno abrogare la direttiva 2005/45/CE.
18 - È pertanto opportuno modificare di conseguenza la direttiva 2008/106/CE,
HANNO ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:
Articolo 1
Modifiche della direttiva 2008/106/CE
La direttiva 2008/106/CE è così modificata:
1 - all'articolo 1 sono aggiunti i punti seguenti:
«43.“Stato membro ospitante” lo Stato membro in cui la gente di mare richiede l'accettazione o il
riconoscimento dei propri certificati di competenza, certificati di addestramento o prove documentali;
44.“codice IGF” il codice internazionale di sicurezza per le navi che utilizzano gas o altri combustibili a basso punto diinfiammabilità, come definito nella regola SOLAS 74 II-1/2.29;
45.“codice polare” il codice internazionale per le navi che incrociano nelle acque polari, come definito nella regola SOLAS 74 XIV/1.1;
46.“acque polari” acque dell'Artico e/o della zona dell'Antartide, come definite nelle regole SOLAS 74 da XIV/1.2 a XIV/1.4.»;
2 - l'articolo 2 è così modificato:
a) nel paragrafo unico, la formulazione introduttiva è sostituita dalla seguente:
«1. La presente direttiva si applica alla gente di mare di cui alla presente direttiva che presta servizio a bordo di navi adibite alla navigazione marittima battenti bandiera di uno Stato membro ad eccezione:»;
b) è aggiunto il paragrafo seguente:
«2. L'articolo 5 ter si applica alla gente di mare che possiede un certificato rilasciato da uno Stato membro, indipendentemente dalla loro nazionalità.»;
3 - l'articolo 5 è modificato come segue:
a)il paragrafo 10 è sostituito dal seguente:
«10. Fatto salvo l'articolo 19, paragrafo 7, qualsiasi certificato previsto dalla presente direttiva è tenuto a disposizione in originale a bordo della nave sulla quale il titolare presta servizio, in formato cartaceo o digitale, la cui autenticità e validità possono essere verificate secondo la procedura di cui al paragrafo 12, lettera b) del presente articolo.»;
b) il paragrafo 13 è sostituito dal seguente:
«13. Qualora entrino in vigore pertinenti modifiche della convenzione STCW e della parte A del codice STCW in relazione ai certificati digitali per gente di mare, alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 27 bis al fine di modificare la presente direttiva allineando tutte le pertinenti disposizioni a tali modifiche alla convenzione STCW e alla parte A del codice STCW per digitalizzare i certificati e le convalide della gente di mare.»;
4 - L'articolo 5 bis è sostituito dal seguente:
«Articolo 5 bis
Informazioni alla Commissione
Ai fini dell'articolo 20, paragrafo 8, e dell'articolo 21, paragrafo 2, ed esclusivamente per l'utilizzo, da parte degli Stati membri e della Commissione, nell'ambito dell'elaborazione delle politiche e a fini statistici, gli Stati membri inviano alla Commissione, una volta l'anno, le informazioni elencate nell'allegato V della presente direttiva sui certificati di competenza e sulle convalide che attestano il riconoscimento di tali certificati. Essi possono inoltre fornire, su base volontaria, informazioni sui certificati di addestramento rilasciati a marinai conformemente ai capi II, III e VII dell'allegato della convenzione STCW, quali le informazioni indicate nell'allegato V della presente direttiva.»;
5 - è inserito l'articolo seguente:
«Articolo 5 ter
Reciproco riconoscimento dei certificati rilasciati dagli Stati membri alla gente di mare
1. Ogni Stato membro accetta certificati di addestramento e prove documentali rilasciati da un altro Stato membro, o sotto la sua autorità, in formato cartaceo o digitale, al fine di autorizzare la gente di mare a prestare servizio a bordo di navi battenti la propria bandiera.
2. Ogni Stato membro riconosce i certificati di competenza rilasciati da un altro Stato membro o i certificati di addestramento rilasciati da un altro Stato membro a comandanti e ufficiali, conformemente alle regole V/1-1 e V/1-2 dell'allegato I della presente direttiva, convalidando tali certificati per attestarne il riconoscimento. La convalida che attesta il riconoscimento è limitata alle capacità, alle funzioni e ai livelli di competenza o addestramento ivi previsti. La convalida è rilasciata soltanto se tutti i requisiti della convenzione STCW sono stati soddisfatti, in conformità della regola I/2, paragrafo 7, della convenzione STCW. La forma della convalida utilizzata è quella indicata alla sezione A-I/2, paragrafo 3, del codice STCW.
3. Al fine di autorizzare la gente di mare a prestare servizio a bordo di navi battenti la propria bandiera, ogni Stato membro accetta certificati medici rilasciati sotto l'autorità di un altro Stato membro conformemente all'articolo 11.
4. Gli Stati membri ospitanti provvedono affinché le decisioni di cui ai paragrafi 1, 2 e 3 siano emesse entro un periodo di tempo ragionevole. Gli Stati membri ospitanti provvedono altresì affinché la gente di mare abbia il diritto di ricorrere contro qualsiasi rifiuto di convalidare o accettare un certificato valido o l'assenza di qualsiasi risposta, in conformità della legislazione e delle procedure nazionali, e che la gente di mare riceva consulenza e assistenza adeguate relativamente a tali ricorsi, in conformità della legislazione e delle procedure nazionali consolidate.
5. Fatto salvo il paragrafo 2 del presente articolo, le autorità competenti di uno Stato membro ospitante possono imporre ulteriori limitazioni alle capacità, alle funzioni e ai livelli di competenza o addestramento relativi ai viaggi costieri, come indicato nell'articolo 7, o certificati alternativi rilasciati in virtù dell'allegato I, regola VII/1.
6. Fatto salvo il paragrafo 2, uno Stato membro ospitante può, ove necessario, autorizzare un marittimo a prestare servizio, per un periodo di non oltre tre mesi a bordo di una nave battente la sua bandiera, quando egli sia in possesso di un certificato adeguato valido rilasciato e convalidato da un altro Stato membro ma non ancora convalidato dallo Stato membro ospitante interessato.
La prova documentale dell'avvenuta presentazione di una domanda di convalida alle competenti autorità deve essere prontamente disponibile.
7. Lo Stato membro ospitante provvede affinché la gente di mare che chiede il riconoscimento di certificati per svolgere funzioni a livello direttivo possegga una conoscenza adeguata della legislazione marittima di tale Stato membro in relazione alle funzioni che è autorizzata a svolgere.»;
6)l'articolo 12 è così modificato:
a)il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:
«1. I comandanti, gli ufficiali e i radiooperatori titolari di un certificato rilasciato o riconosciuto a norma dei capi dell'allegato I, ad esclusione del capo V, regola V/3, o del capo VI, che prestino servizio in mare oppure intendano riprendere servizio in mare dopo un periodo trascorso a terra, per essere ritenuti idonei al servizio di navigazione devono, ad intervalli non superiori a cinque anni:
a) soddisfare i requisiti di idoneità fisica di cui all'articolo 11; e
b) dimostrare di continuare a possedere la competenza professionale conformemente alla sezione A-I/11 del codice STCW.»;
b) è inserito il paragrafo seguente:
«2 ter. I comandanti o gli ufficiali, per poter proseguire il servizio di navigazione a bordo di navi che incrociano nelle acque polari, soddisfano i requisiti del paragrafo 1 del presente articolo e, a intervalli non superiori a cinque anni, devono dimostrare di continuare a possedere la competenza professionale in materia di navi che incrociano nelle acque polari conformemente alla sezione A-I/11, paragrafo 4, del codice STCW.»;
c) il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:
«3. Ogni Stato membro raffronta i livelli di competenza che sono richiesti ai candidati per i certificati di competenza e/o i certificati di addestramento emessi fino al 1o gennaio 2017 con quelli indicati per i pertinenti certificati di competenza e/o di addestramento nella parte A del codice STCW e stabilisce se è necessario richiedere che i titolari di tali certificati di competenza e/o certificati di addestramento frequentino adeguati corsi per il ripasso e l'aggiornamento dell'addestramento o siano sottoposti a valutazioni.»;
d) è inserito il paragrafo seguente:
«3 bis. Ogni Stato membro raffronta i livelli di competenza da esso previsti per le persone che prestano servizio su navi alimentate a gas prima del 1o gennaio 2017 con i livelli di competenza di cui alla sezione A-V/3 del codice STCW e stabilisce se sia necessario richiedere che tali persone aggiornino le proprie qualifiche.»;
7) all'articolo 19, i paragrafi 2 e 3 sono sostituiti dai seguenti:
«2. Uno Stato membro che intende riconoscere, mediante convalida, i certificati di competenza o i certificati di addestramento di cui al paragrafo 1 del presente articolo rilasciati da un paese terzo a un comandante, ufficiale o radiooperatore per prestare servizio a bordo di navi battenti la propria bandiera presenta alla Commissione una domanda di riconoscimento di tale paese terzo,
accompagnata da un'analisi preliminare della conformità del paese terzo ai requisiti della convenzione STCW, raccogliendo le informazioni di cui all'allegato II della presente direttiva. In sede di tale analisi preliminare, lo Stato membro fornisce, a sostegno della sua domanda, ulteriori informazioni sui motivi del riconoscimento del paese terzo.
Dopo la presentazione di tale domanda, la Commissione la esamina senza ritardo e decide, secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 28, paragrafo 2, in merito all'avvio della valutazione dei sistemi di formazione e di certificazione del paese terzo entro un periodo di tempo ragionevole in ottemperanza al termine di cui al paragrafo 3 del presente articolo.
Qualora sia adottata una decisione positiva in merito all'avvio della valutazione, la Commissione, assistita dall'Agenzia europea per la sicurezza marittima e con l'eventuale partecipazione dello Stato membro che ha presentato la domanda e di eventuali altri Stati membri interessati, provvede a raccogliere le informazioni di cui all'allegato II della presente direttiva e procede a una valutazione dei sistemi di formazione e di certificazione del paese terzo per il quale è stata presentata la domanda di riconoscimento, al fine di verificare che tale paese soddisfi tutti i requisiti della convenzione STCW e che siano state adottate misure atte a prevenire l'emissione di certificati fraudolenti, e valutare se abbia ratificato la Convenzione sul lavoro marittimo del 2006.
3. Qualora concluda, sulla base dei risultati della valutazione di cui al paragrafo 2 del presente articolo, che tutti i requisiti sono soddisfatti, la Commissione adotta gli atti di esecuzione recanti la sua decisione in merito al riconoscimento di un paese terzo. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 28, paragrafo 2, entro ventiquattro mesi dalla data di presentazione della domanda da parte di uno Stato membro di cui al paragrafo 2 del presente articolo.
Nel caso in cui il paese terzo interessato debba attuare importanti azioni correttive, comprese modifiche alla sua legislazione e al suo sistema di istruzione, formazione e certificazione al fine di soddisfare i requisiti della convenzione STCW, l'atto di esecuzione di cui al primo comma del presente paragrafo è adottato entro trentasei mesi dalla data di presentazione della domanda da parte di uno Stato membro di cui al paragrafo 2 del presente articolo.
Lo Stato membro che presenta la domanda può decidere di riconoscere unilateralmente il paese terzo fino a quando non sia stato adottato un atto di esecuzione ai sensi del presente paragrafo. In caso di tale riconoscimento unilaterale, lo Stato membro comunica alla Commissione il numero di convalide che attestano il riconoscimento emesse in relazione ai certificati di competenza e certificati di addestramento di cui al paragrafo 1 rilasciati dal paese terzo, fino a quando non sia stato adottato l'atto di esecuzione riguardante il riconoscimento di tale paese terzo.»;
8)all'articolo 20 è aggiunto il paragrafo seguente:
«8. Qualora non vi siano convalide che attestano il riconoscimento emesse da uno Stato membro in relazione ai certificati di competenza o certificati di addestramento di cui all'articolo 19, paragrafo 1, rilasciati da un paese terzo per un periodo superiore a otto anni, il riconoscimento dei certificati di tale paese è riesaminato. La Commissione adotta atti di esecuzione recanti la sua decisione a seguito di tale riesame. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 28, paragrafo 2, dopo averne informato gli Stati membri e il paese terzo interessato con un preavviso minimo di sei mesi.»;
9) all'articolo 21, i paragrafi 1 e 2 sono sostituiti dai seguenti:
«1. La Commissione, assistita dall'Agenzia europea per la sicurezza marittima, procede regolarmente, e almeno entro dieci anni dall'ultima valutazione, a una rivalutazione dei paesi terzi riconosciuti secondo la procedura di cui all'articolo 19, paragrafo 3, primo comma, compresi quelli indicati all'articolo 19, paragrafo 6, per verificare se soddisfano i pertinenti criteri stabiliti dall'allegato II e se sono state adottate le misure atte a prevenire l'emissione di certificati fraudolenti.
2. La Commissione, assistita dall'Agenzia europea per la sicurezza marittima, esegue la rivalutazione dei paesi terzi in base a criteri di priorità. Tali criteri includono gli elementi seguenti:
a) i dati risultanti dal controllo dello Stato di approdo a norma dell'articolo 23;
b) il numero di convalide che attestano il riconoscimento in relazione ai certificati di competenza, o ai certificati di addestramento emessi conformemente alle regole V/1-1 e V/1-2 della convenzione STCW, emesse dal paese terzo;
c) il numero degli istituti di istruzione e formazione marittima accreditati dal paese terzo;
d) il numero di programmi di formazione e sviluppo professionale per gente di mare approvati dal paese terzo;
e) la data dell'ultima valutazione della Commissione avente ad oggetto il paese terzo e il numero di carenze individuate nei processi critici durante tale valutazione;
f) qualsiasi modifica rilevante nel sistema di formazione e certificazione marittima del paese terzo;
g) il numero totale di gente di mare abilitata dal paese terzo in servizio a bordo di navi battenti bandiera degli Stati membri e il relativo livello di formazione e qualifica;
h) informazioni relative agli standard di istruzione e formazione nel paese terzo fornite da qualsiasi autorità interessata o altro portatore di interesse, se disponibili.
In caso di mancata conformità del paese terzo ai requisiti della convenzione STCW conformemente all'articolo 20 della presente direttiva, la rivalutazione di tale paese terzo assume priorità rispetto agli altri paesi terzi.»;
10) all'articolo 25 bis, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:
«1. Gli Stati membri trasmettono alla Commissione le informazioni di cui all'allegato V ai fini dell'articolo 20, paragrafo 8 e dell'articolo 21, paragrafo 2, e del loro utilizzo, da parte degli Stati membri e della Commissione, nell'ambito dell'elaborazione delle politiche.»;
11) l'articolo 26 è sostituito dal seguente:
«Articolo 26
Relazione di valutazione
Entro il 2 agosto 2024, la Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione di valutazione contenente suggerimenti riguardo alle azioni da adottare conseguenti alla valutazione. In tale relazione di valutazione la Commissione analizza l'attuazione del regime di reciproco riconoscimento dei certificati rilasciati dagli Stati membri alla gente di mare ed eventuali sviluppi in merito ai certificati digitali per gente di mare a livello internazionale. La Commissione valuta altresì eventuali sviluppi relativamente alla considerazione futura dei diplomi di eccellenza europei per gente di mare, sulla base delle raccomandazioni formulate dalle parti sociali.»;
12)l'articolo 27 è sostituito dal seguente:
«Articolo 27
Modifica
1. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 27 bis, che modificano l'allegato I della presente direttiva e le relative disposizioni della presente direttiva per allineare tale allegato e tali disposizioni alle modifiche della convenzione STCW e della parte A del codice STCW.
2. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 27 bis che modificano l'allegato V della presente direttiva riguardo al contenuto e ai dettagli specifici e rilevanti delle informazioni che devono essere comunicate dagli Stati membri, purché tali atti si limitino a tener conto delle modifiche alla convenzione STCW e alla parte A del codice STCW, rispettando nel contempo le garanzie sulla protezione dei dati. Tali atti delegati non modificano le disposizioni in materia di anonimizzazione dei dati di cui all'articolo 25 bis, paragrafo 3.»;
13) l'articolo 27 bis è sostituito dal seguente:
«Articolo 27 bis
Esercizio della delega
1. Il potere di adottare atti delegati è conferito alla Commissione alle condizioni stabilite dal presente articolo.
2. Il potere di adottare atti delegati di cui all'articolo 5, paragrafo 13, e all'articolo 27 è conferito alla Commissione per un periodo di cinque anni a decorrere dal 1o agosto 2019. La Commissione elabora una relazione sulla delega di potere al più tardi nove mesi prima della scadenza del periodo di cinque anni. La delega di potere è tacitamente prorogata per periodi di identica durata, a meno che il Parlamento europeo o il Consiglio non si oppongano a tale proroga al più tardi tre mesi prima della scadenza di ciascun periodo.
3. La delega di potere di cui all'articolo 5, paragrafo 13, e all'articolo 27 può essere revocata in qualsiasi momento dal Parlamento europeo o dal Consiglio. La decisione di revoca pone fine alla delega di potere ivi specificata. Gli effetti della decisione decorrono dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea o da una data successiva ivi specificata. Essa non pregiudica la validità degli atti delegati già in vigore.
4. Prima dell'adozione dell'atto delegato la Commissione consulta gli esperti designati da ciascuno Stato membro nel rispetto dei principi stabiliti nell'accordo interistituzionale “Legiferare meglio” del 13 aprile 2016.
5. Non appena adotta un atto delegato, la Commissione ne dà contestualmente notifica al Parlamento europeo e al Consiglio.
6. L'atto delegato adottato ai sensi dell'articolo 5, paragrafo 13, e dell'articolo 27 entra in vigore solo se né il Parlamento europeo né il Consiglio hanno sollevato obiezioni entro il termine di due mesi dalla data in cui esso è stato loro notificato o se, prima della scadenza di tale termine, sia il Parlamento europeo che il Consiglio hanno informato la Commissione che non intendono sollevare obiezioni. Tale termine è prorogato di due mesi su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio.»;
14)l'allegato I della direttiva 2008/106/CE è modificato conformemente all'allegato della presente direttiva.
Articolo 2
Abrogazione
La direttiva 2005/45/CE è abrogata.
Articolo 3
Recepimento
1. Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro il 2 agosto 2021. Essi ne informano immediatamente la Commissione.
Le disposizioni adottate dagli Stati membri contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di tale riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono stabilite dagli Stati membri.
2. Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle misure principali di diritto interno che adottano nel settore disciplinato dalla presente direttiva.
Articolo 4
Entrata in vigore
La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Articolo 5
Destinatari
Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.
Fatto a Bruxelles, il 20 giugno 2019
Per il Parlamento europeo
Il presidente A. TAJANI
Per il Consiglio Il presidente G. CIAMBA
( 1 ) GU C 110 del 22.3.2019, pag. 125.
( 2 ) Posizione del Parlamento europeo del 4 aprile 2019 (non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale) e decisione del Consiglio del 6 giugno 2019.
( 3 ) Direttiva 2008/106/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, concernente i requisiti minimi di formazione per la gente di mare (GU L 323 del 3.12.2008, pag. 33).
( 4 ) GU L 123 del 12.5.2016, pag. 1.
( 5 ) Regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, che stabilisce le regole e i principi generali relativi alle modalità di controllo da parte degli Stati membri dell'esercizio delle competenze di esecuzione attribuite alla Commissione (GU L 55 del 28.2.2011, pag. 13).
( 6 ) Direttiva 2005/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 settembre 2005, relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali (GU L 255 del 30.9.2005, pag. 22).
( 7 ) Direttiva 2005/45/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 settembre 2005, riguardante il reciproco riconoscimento dei certificati rilasciati dagli Stati membri alla gente di mare e recante modificazione della direttiva 2001/25/CE (GU L 255 del 30.9.2005, pag. 160).
( 8 ) Direttiva 2009/16/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2009, relativa al controllo da parte dello Stato di approdo (GU L 131 del 28.5.2009, pag. 57).
ALLEGATO
All'allegato I della direttiva 2008/106/CE, il capo V è modificato come segue:
1)la regola V/2 è sostituita dalla seguente:
«Regola V/2
Requisiti minimi obbligatori relativi alla formazione e alle qualifiche di comandanti, ufficiali, comuni e altro personale di navi da passeggeri.
1.La presente regola si applica a comandanti, ufficiali, comuni e altro personale in servizio a bordo di navi da passeggeri che effettuano viaggi internazionali. Gli Stati membri determinano l'applicabilità dei requisiti di cui alla presente regola al personale che presta servizio su navi da passeggeri che effettuano viaggi nazionali.
2.Prima di essere demandate a funzioni di servizio, tutte le persone in servizio a bordo di una nave da passeggeri soddisfare i requisiti di cui alla sezione A-VI/1, paragrafo 1, del codice STCW.
3.I comandanti, gli ufficiali, i comuni e altro personale in servizio a bordo di navi da passeggeri devono frequentare con esito positivo i corsi di formazione e addestramento di cui ai punti da 5 a 9 infra, in funzione della qualifica, dei compiti e delle responsabilità individuali.
4.I comandanti, gli ufficiali, i comuni e altro personale tenuto a seguire i corsi di formazione di cui ai punti 7, 8 e 9 infra frequentano, a intervalli non superiori a cinque anni, appositi corsi di aggiornamento o dimostrano di aver raggiunto i livelli di competenza previsti nei cinque anni precedenti.
5.Il personale in servizio a bordo di navi da passeggeri completa l'addestramento alle procedure di emergenza delle navi da passeggeri adeguate alla qualifica, ai compiti e alle responsabilità individuali, di cui alla sezione A-V/2, paragrafo 1, del codice STCW.
6.Il personale incaricato di prestare assistenza direttamente ai passeggeri negli spazi loro riservati a bordo di navi da passeggeri deve frequentare con esito positivo i corsi di formazione in materia di sicurezza specificati alla sezione A-V/2, paragrafo 2, del codice STCW.
7.I comandanti, gli ufficiali, i comuni qualificati conformemente ai capi II, III e VII del presente allegato e l'altro personale designato sul ruolo di appello ad assistere i passeggeri in situazioni di emergenza a bordo di navi da passeggeri devono frequentare con esito positivo i corsi di formazione in materia di gestione della folla sulle navi da passeggeri, come specificato alla sezione A-V/2, paragrafo 3, del codice STCW.
8.I comandanti, i direttori di macchina, i primi ufficiali di coperta, i primi ufficiali di macchina e qualsiasi altro personale designato sul ruolo di appello, responsabile della sicurezza dei passeggeri nelle situazioni di emergenza a bordo di navi da passeggeri, devono frequentare con esito positivo i corsi di formazione riconosciuti in materia di gestione delle situazioni di crisi e comportamento umano, come specificato alla sezione A-V/2, paragrafo 4, del codice STCW.
9.I comandanti, i direttori di macchina, i primi ufficiali di coperta, i primi ufficiali di macchina e chiunque altro abbia diretta responsabilità delle operazioni di imbarco e sbarco dei passeggeri, di carico, scarico e stivaggio del carico o di chiusura dei portelli dello scafo a bordo di navi da passeggeri ro-ro, devono frequentare con esito positivo i corsi di formazione riconosciuti in materia di sicurezza dei passeggeri, sicurezza del carico e protezione dello scafo, come specificato alla sezione A-V/2, paragrafo 5, del codice STCW.
10.Gli Stati membri provvedono a rilasciare la documentazione comprovante la formazione conseguita a tutti coloro che risultano qualificati in conformità dei punti da 6 a 9 della presente regola.»;
2) è aggiunta la regola seguente:
«Regola V/3
Requisiti minimi obbligatori relativi alla formazione e alle qualifiche di comandanti, ufficiali, comuni e altro personale di navi soggette al codice IGF
1. La presente regola si applica a comandanti, ufficiali, comuni e altro personale in servizio a bordo di navi soggette al codice IGF. 2. Prima di essere demandati a qualsiasi funzione di servizio a bordo di navi soggette al codice IGF, la gente di mare deve aver frequentato con esito positivo i corsi di formazione di cui ai successivi punti da 4 a 9, in funzione della qualifica, dei compiti e delle responsabilità individuali.
3. Tutta la gente di mare in servizio a bordo di navi soggette al codice IGF, prima di essere demandata a qualsiasi funzione di servizio a bordo delle navi, deve ricevere l'opportuno addestramento specifico per familiarizzarsi con le navi e le attrezzature, come specificato nell'articolo 14, paragrafo 1, lettera d), della presente direttiva.
4. La gente di mare responsabile di specifici compiti di sicurezza relativi alla cura, all'utilizzo del carburante o alla risposta alle relative emergenze a bordo di navi soggette al codice IGF deve possedere un certificato che attesta una formazione di base per prestare servizio a bordo delle suddette navi.
5. Ogni candidato a ottenere un certificato di formazione di base per prestare servizio a bordo di navi soggette al codice IGF deve aver completato una formazione di base conformemente alle disposizioni della sezione A-V/3, paragrafo 1, del codice STCW.
6. La gente di mare responsabile di specifici compiti di sicurezza relativi alla cura, all'utilizzo del carburante o alla risposta alle relative emergenze a bordo di navi soggette al codice IGF che sono stati qualificati e abilitati conformemente alla regola V/1-2, punti 2 e 5, o alla regola V/1- 2, punti 4 e 5 su navi gasiere, si ritiene soddisfare i requisiti specificati nella sezione A-V/3, paragrafo 1, del codice STCW relativi alla formazione di base per prestare servizio a bordo di navi soggette al codice IGF.
7. I comandanti, gli ufficiali di macchina e tutti i membri del personale che abbiano diretta responsabilità della cura e dell'utilizzo di carburanti e sistemi di alimentazione su navi soggette al codice IGF devono possedere un certificato di formazione avanzata per prestare servizio a bordo di navi soggette al codice IGF.
8. Ogni candidato a ottenere un certificato di formazione avanzata per prestare servizio a bordo di navi soggette al codice IGF, oltre a possedere il certificato di addestramento di cui al punto 4:
8.1.deve aver completato una formazione avanzata riconosciuta per prestare servizio a bordo di navi soggette al codice IGF e ha una competenza del livello indicato alla sezione A-V/3, paragrafo 2, del codice STCW; e
8.2.deve aver completato almeno un mese di servizio di navigazione riconosciuto, con almeno tre operazioni di bunkeraggio a bordo di navi soggette al codice IGF. Due delle tre operazioni di bunkeraggio possono essere sostituite da un addestramento al simulatore riconosciuto per tali operazioni nell'ambito della formazione di cui al precedente punto 8.1.
9. I comandanti, gli ufficiali di macchina e tutti i membri del personale che abbiano diretta responsabilità della cura e dell'utilizzo di carburanti su navi soggette al codice IGF che sono stati qualificati e abilitati conformemente ai livelli di competenza di cui alla sezione A-V/1-2, paragrafo 2, del codice STCW per prestare servizio su navi gasiere si ritengono soddisfare i requisiti specificati nella sezione A-V/3, paragrafo 2, del codice STCW relativi alla formazione avanzata in materia di navi soggette al codice IGF, a condizione che abbiano anche:
9.1. soddisfatto i requisiti di cui al punto 6;
9.2. soddisfatto i requisiti in materia di bunkeraggio di cui al punto 8.2 o abbiano partecipato alla conduzione di tre operazioni di movimentazione del carico a bordo della nave gasiera; e
9.3.prestato un servizio di navigazione di tre mesi nei cinque anni precedenti a bordo di:
9.3.1. navi soggette al codice IGF;
9.3.2. navi cisterna che trasportano, in qualità di carico, carburanti previsti dal codice IGF; oppure
9.3.3.navi che utilizzano gas o un combustibile a basso punto di infiammabilità per la propulsione.
10. Gli Stati membri provvedono affinché alla gente di mare avente i requisiti di cui ai punti 4 o 7, a seconda dei casi, sia rilasciato un certificato di addestramento.
11.La gente di mare in possesso di certificati di addestramento conformemente ai precedenti punti 4 o 7 frequenta, a intervalli non superiori a cinque anni, appositi corsi di aggiornamento o dimostra di aver raggiunto i livelli di competenza previsti nei cinque anni precedenti.
Regola V/4
Requisiti minimi obbligatori relativi alla formazione e alle qualifiche di comandanti e ufficiali di coperta di navi che incrociano nelle acque polari
1. I comandanti, i primi ufficiali di coperta e gli ufficiali responsabili della guardia di navigazione su navi che incrociano nelle acque polari devono possedere un certificato che attesta una formazione di base in materia di navi che incrociano nelle acque polari, come richiesto dal codice polare.
2. Ogni candidato a ottenere un certificato di formazione di base in materia di navi che incrociano nelle acque polari deve aver completato una formazione di base riconosciuta in materia di navi che incrociano nelle acque polari e ha una competenza del livello indicato alla sezione A-V/4, paragrafo 1, del codice STCW.
3. I comandanti e i primi ufficiali di coperta di navi che incrociano nelle acque polari devono possedere un certificato di formazione avanzata in materia di navi che incrociano nelle acque polari, come richiesto dal codice polare.
4. Ogni candidato a ottenere un certificato di formazione avanzata in materia di navi che incrociano nelle acque polari deve: 4.1.soddisfare i requisiti per la certificazione nella formazione di base in materia di navi che incrociano nelle acque polari; 4.2.aver prestato almeno due mesi di servizio di navigazione riconosciuto nella sezione di coperta, a livello direttivo o durante lo svolgimento di servizi di guardia a livello operativo, nelle acque polari o deve aver prestato altro servizio di navigazione riconosciuto equivalente; e
4.3.aver completato una formazione avanzata riconosciuta in materia di navi che incrociano nelle acque polari e ha una competenza del livello indicato alla sezione A-V/4, paragrafo 2, del codice STCW.
5. Gli Stati membri provvedono affinché alla gente di mare avente i requisiti di cui ai punti 2 o 4, a seconda dei casi, sia rilasciato un certificato di addestramento.
6 .Fino al 1o luglio 2020, la gente di mare che ha iniziato un servizio di navigazione riconosciuto nelle acque polari prima del 1o luglio 2018 può dimostrare di soddisfare i requisiti di cui al punto 2:
6.1.avendo prestato un servizio di navigazione riconosciuto a bordo di una nave che incrocia nelle acque polari o un servizio di navigazione riconosciuto equivalente, svolgendo taluni compiti nella sezione di coperta a livello operativo o direttivo, per un periodo complessivo di almeno tre mesi durante i cinque anni precedenti; oppure
6.2.avendo superato un corso di formazione organizzato conformemente agli orientamenti formativi stabiliti dall'Organizzazione marittima internazionale per le navi che incrociano nelle acque polari.
7. Fino al 10 luglio 2020, la gente di mare che ha iniziato un servizio di navigazione riconosciuto nelle acque polari prima del 1o luglio 2018 può dimostrare di soddisfare i requisiti di cui al punto 4:
7.1.avendo prestato un servizio di navigazione riconosciuto a bordo di una nave che incrocia nelle acque polari o un servizio di navigazione riconosciuto equivalente, svolgendo taluni compiti nella sezione di coperta a livello direttivo, per un periodo complessivo di almeno tre mesi durante i cinque anni precedenti; oppure
7.2.avendo superato un corso di formazione conforme agli orientamenti formativi stabiliti dall'Organizzazione marittima internazionale per le navi che incrociano nelle acque polari e avendo prestato un servizio di navigazione riconosciuto a bordo di una nave che incrocia nelle acque polari o un servizio di navigazione riconosciuto equivalente, svolgendo taluni compiti nella sezione di coperta a livello direttivo, per un periodo complessivo di almeno due mesi durante i cinque anni precedenti.».
DECRETO 10 ottobre 2018
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
DECRETO 10 ottobre 2018
Modifiche al decreto 19 dicembre 2016, recante: «Percorso formativo per accedere alle figure di allievo ufficiale di coperta e allievo ufficiale di macchina». (Decreto n. 119). (18A06664)
(GU n.242 del 17-10-2018)
IL DIRETTORE GENERALE
per la vigilanza sulle autorita' portuali, le infrastrutture portuali ed trasporto marittimo e per vie d'acqua interne
Vista la legge 21 novembre 1985, n. 739, concernente l'adesione alla Convenzione sull'addestramento, la certificazione e la tenuta della guardia adottata a Londra il 7 luglio 1978 - Standard of training, certification and watchkeeping for seafarers (STCW'78, come emendata, di seguito denominata Convenzione STCW), nonche' il comunicato del Ministero degli affari esteri, relativo al deposito presso il Segretariato generale dell'Organizzazione Internazionale Marittima (IMO) in data 26 agosto 1987, dello strumento dell'adesione dell'Italia alla Convenzione suddetta, entrata, pertanto in vigore, per l'Italia il 26 novembre 1987, conformemente all'articolo XIV;
Vista la Risoluzione n. 2 della sopra citata conferenza internazionale con la quale e' stato adottato il codice STCW sull'addestramento, la certificazione e la tenuta della guardia (STCW Code '95, come emendato, di seguito denominato Codice STCW);
Vista la Conferenza tra le Parti della Convenzione STCW, tenutasi nel 2010 in Manila, che ha introdotto sostanziali modifiche alla Convenzione STCW (emendamenti Manila) prevedendo l'istituzione di nuove figure professionali e di nuovi requisiti per la formazione e l'addestramento del personale marittimo;
Vista la direttiva 2008/106/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 novembre 2008, come emendata, concernente i requisiti di formazione per la gente di mare;
Visto il decreto legislativo 12 maggio 2015, n. 71 con il quale e' stata data attuazione alla direttiva 2012/35/UE che modifica la direttiva 2008/106/CE, concernente i requisiti minimi di formazione della gente di mare;
Visto il decreto direttoriale 19 dicembre 2016 recante il «Percorso formativo per accedere alle figure professionali di Allievo ufficiale di coperta e di Allievo ufficiale di macchina»;
Visto il rapporto della Commissione europea, trasmesso dalla Presidenza del Consiglio dei ministri con nota 0013163 del 11 dicembre 2017, relativo alla Procedura di infrazione n. 2017/2124 concernente la non corretta applicazione della direttiva 2008/106/CE;
Ritenuta la necessita' di dover modificare i percorsi formativi per accedere alle figure di allievo ufficiale di coperta e allievo ufficiale di macchina al fine di dare piena attuazione alle disposizioni della direttiva 2008/106/CE, come emendata;
Vista la nota prot. n. 130222 del 9 ottobre 2018 del Comando generale del Corpo delle Capitanerie di Porto;
Decreta
Articolo unico
1. Gli allegati di cui all'art. 1, comma 2 del decreto direttoriale 19 dicembre 2016 sono sostituiti rispettivamente dagli allegati 1 e 2 al presente decreto.
Roma, 10 ottobre 2018
Il direttore generale: Coletta
(PROGRAMMA DEL PERCORSO FORMATIVO DI ALLIEVO UFFICIALE DI COPERTA)
- Il candidato che vuole accedere alla figura professionale di allievo ufficiale di coperta possiede le seguenti competenze
Navigazione astronomica
Saper determinare la posizione nave utilizzando i riferimenti dei corpi celesti
Navigazione terrestre e costiera
a) Saper determinare la posizione della nave e mediante l’uso di:
– Punti cospicui;
– aiuti alla navigazione, incluso i fari, segnali e boe;
– punto stimato, tenendo in considerazione i venti, le maree, le correnti e la velocità stimata.
b) Conoscenza completa e capacità di usare le carte nautiche, e le pubblicazioni quali portolani, tavole di marea, avvisi ai naviganti, avvisi radio ai naviganti e informazioni sullo instradamento delle navi.
Sistemi elettronici per determinare la posizione e la navigazione
a) Saper determinare la posizione della nave usando gli ausili elettronici alla navigazione
Ecoscandagli
a) Saper utilizzare gli ecoscandagli ed interpretare correttamente le informazioni;
b) Bussola-magnetica e giro, conoscenza dei principi del magnetismo e delle girobussole;
c) Saper individuare gli errori delle bussole magnetiche e delle girobussole, usando i mezzi astronomici e terrestri ed apportare le correzioni a tali errori.
Sistema di controllo del governo della nave
a) Conoscenza dei sistemi di controllo del governo della nave, le procedure operative e il passaggio dal sistema manuale all’automatico e viceversa.
b) Saper effettuare controlli per ottimizzare le prestazioni.
___________________________________________________________________________________________________________
Totale ore di docenza : 250
_______________________________________________________________________________________________
a) Capacità nell’uso del Codice Internazionale dei Segnali;
Meteorologia
b) Abilità a trasmettere e ricevere con lampada Morse, segnali di soccorso SOS come specificato nell’Annesso IV del COLREG 1972, come emendato e l’appendice 1 del Codice Internazionale dei Segnali e la segnalazione visiva di segnali a singola lettera come anche specificato nel Codice Internazionale dei Segnali.
____________________________________________________________________________________________________________ Totale ore di docenza : 30
_______________________________________________________________________________________________
a) Saper interpretare le informazioni ottenute dalla strumentazione meteorologica di bordo
b) Conoscenza delle caratteristiche dei vari sistemi meteorologici, le procedure di rapporto e i sistemi di registrazione;
c) Saper utilizzare le informazioni meteorologiche disponibili.
____________________________________________________________________________________________________________
Totale ore di docenza : 30_______________________________________________________________________________________________
Mantenere una guardia di navigazione sicura
1) Tenuta della guardia
a) conoscenza approfondita del contenuto, dell’applicazione e dell’intento della convenzione sul regolamento internazionale per prevenire gli abbordi in mare del 1972 (COLREG) modificato;
b) Principi da osservare nella tenuta di una guardia di navigazione;
c) Saper interpretare le informazioni delle apparecchiature di navigazione per il mantenimento di una sicura guardia in navigazione;
d) Conoscenza delle tecniche di pilotaggio strumentale;
e) Principi generali dei sistemi di rapportazione delle navi e alle procedure VTS.
Rispondere a un segnale di soccorso in mare
1) Ricerca e soccorso
a) Conoscenza dei contenuti del Manuale International Aeronautical and Maritime Search and Rescue (IAMSAR)
____________________________________________________________________________________________________________
Totale ore di docenza : 50_______________________________________________________________________________________________
Manovra e governo della nave
1) effetti della portata, pescaggio, assetto, velocità e profondità della acqua sotto la chiglia, curve di evoluzione e distanze di arresto;
2) effetti del vento e della corrente sul governo della nave;
3) manovre e procedure per il soccorso di persona in mare;
4) squat, bassi fondali ed effetti simili;
5) appropriate procedure per l’ancoraggio e l’ormeggio.
____________________________________________________________________________________________________________
Totale ore di docenza : 40_______________________________________________________________________________________________
Mantenere le condizioni di navigabilità della nave
1) Stabilità della nave
a) Conoscenza dell’uso e utilizzo delle tavole della stabilità, dell’assetto e degli sforzi, diagrammi e attrezzature per il calcolo dello stress.
b) Comprensione delle azioni fondamentali da effettuare in caso di perdita parziale della galleggiabilità integra.
c) Comprensione dei principi fondamentali della tenuta stagna.
2) Cenni sulla struttura della nave
a) conoscenza generale delle principali parti strutturali della nave e sulla corretta denominazione delle varie parti.
____________________________________________________________________________________________________________
Totale ore di docenza : 60_______________________________________________________________________________________________
Radar, Radar ARPA e ECDIS
Cenni sul funzionamento e limiti del Radar, del Radar ARPA e dell’ECDIS.
____________________________________________________________________________________________________________
Totale ore di docenza : 10
_______________________________________________________________________________________________
Procedure di emergenza
Conoscenza delle azioni da intraprendere nelle seguenti situazioni di emergenza:
a) come agire per la protezione e sicurezza dei passeggeri;
b) come agire in caso di una collisione o incaglio, e come saper valutare e controllare il danno;
c) come agire e le procedure per effettuare per il soccorso delle persone dal mare, come dare assistenza ad una nave in pericolo, come agire e procedure per rispondere alle emergenze che avvengono in porto.
____________________________________________________________________________________________________________
Totale ore di docenza : 30______________________________________________________________________________________________
Maneggio del carico, stivaggio e rizzaggio
1) Saper organizzare la caricazione della nave con particolare riguardo ai carichi pesanti e su come possano incidere sulla navigazione e sulla stabilità di una nave;
2) Saper organizzare un maneggio, stivaggio e rizzaggio di carichi pericoli, rischiosi e nocivi e su come possano incidere sulle persone a bordo e sulla navigazione;
3) Saper stabilire e mantenere efficaci comunicazioni durante la caricazione e la discarica.
Ispezionare e riferire difetti o danni agli spazi di carico, boccaporte e casse di zavorra
1) Saper individuare i danni dovuti:
– Alle Operazioni di carico e scarico;
– Alla corrosione,
– Alle severe condizioni meteorologiche.
2) Saper individuare e comprendere quando effettuare le ispezioni di controllo per individuare danni strutturali alla nave, e quali parti della nave devono essere verificate più frequentemente;
3) Spiegare le cause della corrosione e come la corrosione possa essere identificata e prevenuta;
4) Conoscenza delle procedure sul modo in cui si svolgono le ispezioni;
5) Capacità di spiegare come garantire un’individuazione attendibile di difetti e danni;
6) Comprensione dello scopo del programma di sorveglianza migliorato.
__________________________________________________________________________________________________________ Totale ore di docenza : 60
_____________________________________________________________________________________________
Lingua inglese
Adeguata conoscenza della lingua inglese per permettere all’ufficiale di usare carte e pubblicazioni nautiche, di comprendere le informazioni meteorologiche ed i messaggi relativi alla sicurezza e operatività della nave, per comunicare con le altre navi, le stazioni costiere e i centri VTS e per svolgere i compiti di ufficiale anche con un equipaggio multi lingua, includendo la capacità di usare e comprendere l’IMO Standard Marine Communication Phrases.
___________________________________________________________________________________________________________
Totale ore di docenza : 100
______________________________________________________________________________________________
Conoscenza di base sulle seguenti materie:
- Fisica, cinematica, matematica, trigonometria, macchine marine, elettronica;
- Glossario tecnico – Frasi pratiche.
Studio delle seguenti normative:
– Cenni sulle Convenzioni Internazionali sul settore marittimo e sulle normative vigenti
Assicurare il rispetto dei requisiti in materia di prevenzione dell’inquinamento
1) prevenzione dell’inquinamento dell’ambiente marino e procedure antinquinamento
2) conoscenza delle precauzioni per prevenire l’inquinamento dell’ambiente marino
3) procedure antinquinamento e equipaggiamento ad esse associate
4) importanza delle misure preventive per la protezione dell’ambiente marino
___________________________________________________________________________________________________________
Totale ore di docenza : 40
______________________________________________________________________________________________
TOTALE ORE PERCORSO FORMATIVO 700
______________________________________________________________________________________________
(PROGRAMMA DEL PERCORSO FORMATIVO DI MACCHINA SEZIONI A-III/1 DEL CODICE STCW)
- Il candidato che vuole accedere alla figura professionale di allievo ufficiale di macchina possiede le seguenti competenze
Sistemi di propulsione e meccanici a bordo delle navi
Conoscenza
Apparecchiature elettriche, elettroniche e di controllo :
a) Dei principi di base sulla costruzione e di funzionamento dei sistemi del macchinario, con particolare approfondimento dei seguenti argomenti:
– Il motore marino diesel;
– La turbina marina a vapore;
– La turbina marina a gas;
– La caldaia marina;
– Le installazioni dell’asse, incluso l’elica;
– Gli altri impianti ausiliari, includendo le varie pompe, compressore aria, depuratore, generatore di acqua dolce, scambiatore di calore, refrigerazione, sistemi di aria condizionata e ventilazione;
– sistema di governo;
– sistemi di controllo automatico;
– flusso del fluido e caratteristiche dei sistemi dell’olio lubrificante, combustibile e raffreddamento;
– apparecchiature di coperta;
b) della preparazione, funzionamento e individuazione delle avarie e le misure necessarie per prevenire danni al seguente macchinario e sistemi di controllo:
– motrice principale e ausiliari associati
– caldaia a vapore e associati sistemi ausiliari e sistemi a vapore
– ausiliario di avviamento forza motrice e sistemi associati
– altri ausiliari, includendo i sistemi di refrigerazione, aria condizionata e ventilazione.
____________________________________________________________________________________________________________
Totale ore di docenza : 150
_______________________________________________________________________________________________
a) Principi di base sul di funzionamento delle apparecchiature elettriche, elettroniche e di controllo, con particolare approfondimento delle seguenti apparecchiature e sistemi di controllo:
1. apparecchiatura elettrica
– generatore e sistemi di distribuzione;
– preparazione, avviamento, mettere in parallelo ed effettuare il cambio dei generatori;
– motori elettrici, includendo le metodologie di avviamento;
– installazioni ad alta tensione;
– circuiti a controllo sequenziale e congegni associati.
2. apparecchiature elettroniche
– caratteristiche degli elementi di base di un circuito elettronico
– carta di flusso (flow chart) dei sistemi automatici e di controllo
– funzioni, caratteristiche e aspetto dei sistemi di controllo per le parti del macchinario, incluso il controllo del funzionamento dell’impianto di propulsione principale e i controlli automatici della caldaia a vapore ;
3. sistemi di controllo
– caratteristiche e metodologie dei vari sistemi di controllo automatico;
– le caratteristiche di controllo Proporzionale-Integrato-Derivato (PID) e i sistemi dei congegni associati per il controllo del processo;
– conoscenza dei requisiti di sicurezza per lavorare sui sistemi elettrici di bordo includendo il sicuro isolamento dell’apparecchiatura elettrica richiesta, prima che al personale sia permesso di lavorare su tale apparecchiatura;
- conoscenza delle procedure di manutenzione e riparazione delle apparecchiature del sistema elettrico, quadri di commutazione, motori elettrici, generatore e sistemi elettrici in C.C. e apparecchiature;
– saper individuare un cattivo funzionamento elettrico, individuazione delle avarie e misure per prevenire danni;
– conoscenza della costruzione e funzionamento dell’apparecchiatura di prove e di misurazione elettriche.
4. sistemi di monitoraggio
Conoscenza del Funzionamento e dei test di controllo delle seguenti apparecchiature e loro configurazione:
– congegni di controllo automatico
– congegni di protezione
– l’interpretazione di semplici diagrammi elettrici ed elettronici
____________________________________________________________________________________________________________
Totale ore di docenza : 150_______________________________________________________________________________________________
Tenuta della guardia
Conoscenza
a) Dei principi da osservare nella tenuta di una guardia di navigazione;
b) Di interpretare le informazioni delle apparecchiature di navigazione per il mantenimento di una sicura guardia in navigazione.
____________________________________________________________________________________________________________
Totale ore di docenza : 50_______________________________________________________________________________________________
Le procedure di sicurezza ed emergenza
Conoscenza
a) Del funzionamento degli impianti di bordo, i cambi automatici e a distanza differenze tra i vari sistemi;
b) Delle precauzioni di sicurezza da osservare durante una guardia e le azioni immediate da prendere in caso di incendio o incidente, con particolare riferimento ai sistemi a olio.
____________________________________________________________________________________________________________
Totale ore di docenza : 100_______________________________________________________________________________________________
Sistemi di comunicazione
Conoscere il funzionamento e la manutenzione di tutti i sistemi di comunicazione interna della nave.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Totale ore di docenza : 20
_______________________________________________________________________________________________
Impianti e sistemi di pompaggio
a) Gli impianti e sistemi di pompaggio loro funzionamento, caratteristiche e manutenzione (incluso sentine, zavorra e carico)
b) Requisiti e funzionamento dei separatori acqua e olio (o apparecchiature similari)
____________________________________________________________________________________________________________
Totale ore di docenza : 80_______________________________________________________________________________________________
Caratteristiche di costruzione e manutenzione impianti
Conoscenza
a) Dei materiali di costruzione, riparazione e loro caratteristiche;
b) Delle caratteristiche e limiti dei materiali usati nella costruzione e riparazione delle navi e delle apparecchiature;
c) Delle caratteristiche e limiti dei processi usati per la fabbricazione e la riparazione;
d) Delle proprietà e parametri considerati nella fabbricazione e riparazione dei sistemi e dei componenti;
e) Dei metodi per effettuare sicure riparazioni di emergenza o temporanee;
f) Delle misure di sicurezza da prendere per garantire un sicuro ambiente di lavoro e per usare gli utensili manuali, macchine utensili e strumenti di misura;
g) Dell’uso degli utensili manuali, macchine utensili e strumenti di misura;
h) Dell’uso dei vari tipi di sigillanti e imballaggi.
____________________________________________________________________________________________________________
Totale ore di docenza : 20
_______________________________________________________________________________________________
Manutenzione
Conoscenza
a) Delle procedure per effettuare una manutenzione sicura nella riparazione di un macchinario, tenendo presente del tipo di macchinario e dell’apparecchiatura da riparare, come effettuare l’isolamento dei macchinari e delle apparecchiature soggette a manutenzione e/o riparazione, dispositivi personali per effettuare la manutenzione e riparazione degli stessi in sicurezza
b) Dei principi di base di meccanica e di elettronica sui macchinari e impianti di bordo;
c) Dei principi e procedure di smontaggio, montaggio, regolazione e riparazione dei macchinari e dell’apparecchiatura di bordo;
d) Dell’utilizzo di utensili speciali e di strumenti di misura per regolare, montare, smontare e riparare macchinari e apparecchiature di bordo;
e) Di saper progettare le apparecchiature di bordo, le caratteristiche tecniche i materiali utilizzati nella costruzione delle stesse;
f) Saper leggere ed interpretare i manuali di un macchinario e saper leggere ed interpretare gli schemi tecnici ed elettrici dello stesso;
g) Saper riconoscere ed interpretare il sistema delle tubature di una nave, i diagrammi idraulici e pneumatici.
____________________________________________________________________________________________________________
Totale ore di docenza : 40_______________________________________________________________________________________________
Stabilità della nave
a) Conoscenza pratica e utilizzo delle tavole di stabilità, assetto, sforzi, i diagrammi e lo strumento per il calcolo degli sforzi
b) Conoscenza e applicazione della stabilità, assetto e tavole degli sforzi, diagrammi e apparecchiatura per il calcolo degli sforzi;
c) Comprensione dei fondamentali dell’integrità stagna;
d) Comprensione delle azioni fondamentali da prendere nel caso della perdita parziale della galleggiabilità integra.
Costruzione navale
Conoscenza generale dei principali elementi strutturali della nave e la corretta denominazione delle varie parti della nave.
____________________________________________________________________________________________________________
Totale ore di docenza : 30_______________________________________________________________________________________________
Lingua inglese
Conoscenza adeguata della lingua inglese onde permettere all’ufficiale di usare le pubblicazioni sui macchinari e di svolgere interventi sul macchinario. La capacità di usare e comprendere l’IMO Standard Marine Communication Phrases.
___________________________________________________________________________________________________________
Totale ore di docenza : 100
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Conoscenza di base sulle seguenti materie :
- Fisica, cinematica, matematica, trigonometria, macchine marine, elettronica;
– Glossario tecnico – Frasi pratiche;
– Cenni sulle Convenzioni Internazionali sul settore marittimo e sulle normative vigenti.
Assicurare il rispetto dei requisiti in materia di prevenzione dell’inquinamento
1) prevenzione dell’inquinamento dell’ambiente marino e procedure antinquinamento
2) conoscenza delle precauzioni per prevenire l’inquinamento dell’ambiente marino
3) procedure antinquinamento e equipaggiamento ad esse associate
4) importanza delle misure preventive per la protezione dell’ambiente marino.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Totale ore di docenza : 60_______________________________________________________________________________________________
TOTALE ORE DEL PERCORSO FORMATIVO 800
_______________________________________________________________________________________________
DECRETO INTERDIRETTORIALE N.15 DEL 23.1.2018
Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti Direzione Generale per la Vigilanza sulle Autorità Portuali, le infrastrutture portuali e Trasporto marittimo e per vie d'acqua interne
Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca Direzione Generale per gli O rdinamenti scolastici e la V alutazione del sistema nazionale di istruzione.
Disposizioni per lo svolgimento delle prove di verifica finale delle competenze acquisite dagli allievi degli Istituti Tecnici Superiori – I.T.S. – costituiti per l’area tecnologica della Mobilità sostenibile, ambiti “mobilità delle persone e delle merci” e “gestione degli apparati e degli impianti di bordo”, unificate con le prove di esame per il conseguimento delle certificazioni di competenza di Ufficiale di coperta e di Ufficiale di macchina.
VISTA la legge 21 novembre 1985, n. 739, concernente l’adesione alla Convenzione sull’Addestramento, la Certificazione e la Tenuta della Guardia adottata a Londra il 7 luglio 1978 Standard of Training, Certification and Watchkeeping for Seafarers, STCW 78, nella versione aggiornata, nonché il comunicato del Ministero degli Affari Esteri, relativo al deposito presso il Segretariato Generale dell’Organizzazione Internazionale Marittima (IMO) in data 26 agosto 1987, dello strumento di adesione dell’Italia alla Convenzione suddetta, entrata pertanto in vigore, per l’Italia, il 26 novembre 1987, conformemente all’articolo XIV;
VISTA la Risoluzione 1 della Conferenza dei Paesi aderenti all’IMO, tenutasi a Londra il 7 luglio 1995, con la quale sono stati adottati gli emendamenti all’Annesso della sopra citata Convenzione del 1978;
VISTA la Risoluzione 2 della sopra citata Conferenza internazionale, con la quale è stato adottato il Codice STCW sull’Addestramento, la Certificazione e la Tenuta della guardia, CODE STCW 95 nella versione aggiornata, di seguito denominato Codice STCW;
VISTI gli articoli 123 e 124 del Codice della Navigazione e del Regolamento attuativo;
VISTO il Decreto Legislativo 12 maggio 2015, n. 71, con il quale è stata data attuazione alla Direttiva 2012/35/UE, che modifica la Direttiva 2008/106/CE, concernente i requisiti minimi di formazione della gente di mare;
VISTO l’articolo 5, comma 3, lettera a) del sopracitato Decreto Legislativo 12 maggio 2015, n. 71; VISTO il Decreto Ministeriale 25 Luglio 2016, concernente le certificazioni di competenza e di addestramento per il settore di coperta e di macchina per gli iscritti alla gente di mare;
VISTO il Decreto Direttoriale 22 Novembre 2016, concernente i programmi di esame per il conseguimento delle certificazioni di competenza (CoC) e di addestramento (CoP);
VISTA la legge 13 luglio 2015, n. 107, concernente “Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti”;
VISTO l’articolo 1, comma 48, della citata legge n. 107, il quale dispone l’emanazione, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, di Linee Guida, da adottarsi con Decreto del Ministro dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca di concerto con il Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, con il Ministro dello Sviluppo Economico, con il Ministro dell’Economia e delle Finanze e con il Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, previa intesa in sede di Conferenza Unificata ai sensi dell’articolo 9 del Decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, al fine di unificare le prove di verifica finale dei percorsi I.T.S. afferenti all’area Tecnologica della Mobilità sostenibile, ambiti “Mobilità delle persone e delle merci - conduzione del mezzo navale” e “Mobilità delle persone e delle merci - gestione degli apparati e impianti di bordo”, con le prove di esame di abilitazione allo svolgimento della professione di ufficiale di marina mercantile, di coperta e di macchina, integrando la composizione della Commissione dì esame, mediante modifica delle norme vigenti in materia;
VISTO il Decreto Interministeriale 4 Ottobre 2016, n. 762, pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 12 gennaio 2017, con il quale sono state emanate le Linee Guida di cui all’art. 1, comma 48 della L.107/2015 sopracitata, nel quale si dispone, in deroga alla normativa di cui al Decreto Interministeriale 16 settembre 2016, n. 713, l’unificazione delle prove di verifica finale dei percorsi I.T.S. con le prove d’esame per il conseguimento dell’attestato di superamento degli esami per il conseguimento del certificazione di competenza (CoC) di Ufficiale di coperta e di Ufficiale di macchina;
VISTO l’art. 2, comma 5, del citato D.I. 762, il quale dispone che la struttura delle prove di verifica finale di cui al comma 1 sarà definita con provvedimento congiunto del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca e del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti al fine di uniformare, senza ulteriori oneri a carico della finanza pubblica, le modalità di espletamento delle stesse su tutto il territorio nazionale
DECRETA
Articolo 1
(Finalità)
1. Ferme restando le disposizioni del Decreto Direttoriale 22 novembre 2016, relativo ai programmi, alla struttura ed alle procedure d’esame per il conseguimento delle certificazioni di competenza della gente di mare, il presente Decreto disciplina le procedure per lo svolgimento delle prove di esame unificate di cui all’articolo 2, comma 3 del Decreto Interministeriale 4 ottobre 2016, n. 762.
Articolo 2
(Commissioni di esame unificato - Composizione e Compiti)
1. La Commissione di esame di cui all’articolo 4 del Decreto Direttoriale 22 novembre 2016, nell’ambito delle sessioni degli esami di abilitazione disciplinate dalla normativa in vigore di competenza del MIT, ai sensi dell’art. 1, comma 3 del D.I. n. 762 del 4 ottobre 2016, limitatamente agli allievi di cui al successivo art. 3, comma 4, è integrata da: a) un esperto del mondo del lavoro designato dal Comitato Tecnico Scientifico dell’Istituto Tecnico Superiore - I.T.S. - con almeno cinque anni di esperienza nelle imprese dell’area tecnologica e dell’ambito al quale si riferisce il percorso stesso, impegnato nella realizzazione delle attività di tirocinio; b) un esperto della formazione professionale designato dalla Regione territorialmente competente.
2. I due membri integrati hanno voto deliberativo esclusivamente ai fini della valutazione delle competenze dei programmi effettuati durante il percorso I.T.S. .
3. La Commissione accerta le competenze obbligatorie previste dagli articoli 7 e 10 del Decreto medesimo e dal Decreto Interministeriale n. 713 del 16 settembre 2016.
Articolo 3
(Sessione di esame unificato)
1. Gli Istituti Tecnici Superiori interessati allo svolgimento delle prove di esame unificate, entro il 31 gennaio di ogni anno, devono inoltrare alla Direzione Marittima, nel cui territorio di giurisdizione hanno sede gli Istituti Tecnici Superiori richiedenti, una richiesta per l’effettuazione delle prove d’esame unificate.
2. L’istanza di cui al comma precedente, è integrata con il nominativo dei membri di cui all’articolo 2, comma 1, designati dagli Organismi competenti.
3. La Direzione Marittima che ha ricevuto la richiesta di sessione di esame unificato trasmette all’Istituto Tecnico Superiore interessato il bando di esame.
4. L’Istituto Tecnico Superiore interessato, entro 60 giorni dalla data di pubblicazione del bando, trasmette alla Direzione Marittima l’elenco dei candidati, ammessi ai sensi dell’articolo 2 comma 2 del Decreto Interministeriale 4 ottobre 2016, n. 762, per i quali è stata richiesta la sessione di esame unificato.
5. La Direzione Marittima, nell’ambito delle sessioni ordinarie di esame, in funzione del numero degli allievi iscritti, comunica all’Istituto Tecnico Superiore la data in cui si svolgeranno tali prove di esame.
6. All’elenco di cui al comma 4 devono essere allegate le previste quietanze di pagamento della tassa di ammissione agli esami di cui all’art. 50 della legge 82/1963 e successive modifiche ed integrazioni.
7. Gli oneri connessi alla Commissione di esame unificato sono a carico dell’Istituto Tecnico Superiore richiedente per quanto attiene ai membri aggiuntivi.
Articolo 4
(Ammissione alla sessione di esame unificato)
1. L’ammissione alla sessione di esame unificato avviene secondo quanto disposto dall’art. 3 del Decreto Ministero delle infrastrutture e dei trasporti 22 novembre 2016 e dal precedente art.3, comma 4.
2. A tal fine l’Istituto Tecnico Superiore provvede a richiedere alla Capitaneria di Porto di iscrizione del candidato all’esame, tramite PEC, l’accertamento dei requisiti richiesti, ai sensi dell’art. 3 comma 3 del Decreto Direttoriale 22 novembre 2016, allegando all’istanza copia della domanda in bollo per ogni singolo allievo, che dovrà essere successivamente inviata in originale.
3. La Direzione Marittima, acquisita la documentazione di cui al precedente comma, a seconda della disponibilità dei membri della Commissione, convoca la Commissione di esame unificato nell’ambito delle sessioni ordinarie come da precedente art. 3, comma 5.
4. Gli allievi indicati dall’Istituto Tecnico Superiore possono accedere esclusivamente alla sessione unificata presso la Direzione Marittima territorialmente competente.
5. Ai sensi dell’articolo 6, comma 3 del Decreto Direttoriale 22 novembre 2016, in caso di esito negativo di una delle prove, ovvero di tutte le prove, l’allievo ha facoltà di ripeterla nella sessione successiva di esame unificato presso la stessa Direzione Marittima, ovvero in altra Direzione Marittima con le modalità di cui all’art. 3, comma 1.
Articolo 5
(Attestato di superamento dell’esame)
1. Il superamento dell’esame unificato consente agli allievi dei percorsi I.T.S. di ottenere il diploma di “Tecnico Superiore per la conduzione del mezzo navale” e di “Tecnico Superiore per la conduzione degli impianti ed apparati di bordo” e l’attestato di superamento degli esami per il conseguimento della certificazione di competenza (CoC) di Ufficiale di coperta e di Ufficiale di macchina.
2. L’attestato di superamento degli esami per il conseguimento della certificazione di competenza (CoC) di Ufficiale di coperta e di Ufficiale di macchina è rilasciato, ai sensi dell’articolo 6, comma 2, del Decreto Direttoriale 22 novembre 2016, dalla Direzione Marittima presso la quale è istituita la Commissione d’esame unificato.
3. Il Diploma di “Tecnico Superiore per la conduzione del mezzo navale” e di “Tecnico Superiore per la conduzione degli impianti ed apparati di bordo” è rilasciato dal Ministero dell’Università, dell’Istruzione e della Ricerca.
4. Le Autorità Marittime di cui all’articolo 3, comma 3, del Decreto Legislativo 12 maggio 2015, n. 71, nelle cui matricole gli allievi sono iscritti, rilasciano il certificato di competenza.
Articolo 6
(Aggiornamento dei programmi di esame)
1. Nel caso in cui intervengano modifiche alla normativa in materia di formazione ed addestramento, che richiedano la revisione dei programmi di esame di cui al Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti del 22 novembre 2016, i programmi di esame unificato saranno automaticamente aggiornati.
Il Direttore Generale Il Direttore Generale
f.to Arch. Mauro Coletta f.to Dott.ssa Maria Assunta Palermo
Masters must show caution or else liability limits may be terminal
The Privy Council has corked that it is possible to contract out the right to limit liability, and so operators must be vigilant in ensuring this does not inadvertently happen, write Mark 0’Neil and Anushka Karunaratne of global law firm Reed Smith
It is a common practice for masters to sign various agreements that will bind shipownners. In many instances the agreements are presented under time constraints, or late at night. The master may not understand the legal content, but he may feel that he has no option but to sign, to follow through with his orders.
It would then come as a nasty surprise if shipowners were later to discover that their master had unwittingly waived their statutory right to limit liability for damages. That could leave them in a difficult position, with their insurance cover voided and a bill for unlimited damages.
The owners of the 159,062-dwt tanker Cape Bari (built 2005) found themselves in this position in a case brought by Bahamas Oil Refining Company international (BORCO), which came before the judicial committee of the Privy Council in London, on appeal from the Court of Appeal in the Bahamas.
The Privy Council judgment, delivered last month, offers guidance, not just to owners but to any party entering into a commercial contract, on when it might be said that a party has contracted out of its statutory rights.
BORCO owns a terminal in Port Nassau in the Bahamas that makes all vessels entering there sign a document setting out the "conditions of use" of the berth. Such terminal usage contracts are standard in the trade.
Shortly after the master of the Cops Bari signed the conditions of use, the vessel hit a jetty while under the navigation of a local pilot, causing damage alleged to be around $22m.
The dispute turned on clause 4 of the conditions of use, which provided that the shipowners would be responsible for “any and all loss or damage” caused by the vessel's use of the terminal facilities.
The owners argued that they were entitled to limit their liability to about $17m under the 1976 Convention on Limitation of liability for Maritime Claims, which was incorporated into Bahamian law. BORCO argued that by agreeing to clause 4, the owners had contracted out of their right to limit liability.
In the Bahamas, the court of first instance found that the owners had contracted out of their right to limit. The Court of Appeal reversed this decision on the basis that the terms of the convention did not permit parties to contract out of the right to limit. The Privy Council therefore looked at two issues: Is it possible to contract out of the convention? And did the owners do so?
The Privy Council held that yes, it was possible to contract out of or waive the right to limit liability under the convention. There is nothing in the convention that makes this impermissible. However, in order to do so there needs to be very clear words to that effect in the contract.
In this instance, clause 4 of the conditions of use did not mention the convention (or the local law giving it force) or the owner's right to limit their liability. In the Privy Council’s opinion, if the parties had intended that the owners could not limit their liability, this should have been expressly started. The Privy Council accepted that clause 4 and the 1976 convention could be read together and, if owners were found liable, BORCO would be entitled to an indemnity up to the maximum recoverable under the convention.
The lesson for operators is that vigilance is key when entering into contracts directly or through their agents.This decision will prompt many terminals and similar facilities to amend their contracts of use to include express waivers of the right to limit liability.
It is therefore important that operators have the infrastructure and safeguards in place to avoid an agent contracting blindly on their behalf. No matter how urgent, the master should always refer contracts back to the operator’s legal team for review before signing.
If that is not possible, the master should be guided to execute agreements on the basis of “receipt only and without authority to bind the owners or the vessel”. This step is not foolproof but, in certain circumstances, may serve to avoid binding shipowners to unwanted contracts.
Parner Mark 0’Neil and associate Anushka Karunaratne acted for the successful respondent owner, Cape Bari Tankschiffahrts.

Imperator I Maritime Company v. Bunge SA (Coral Seas) [2016] EWHC 1506 (Comm)
The Court has recently held that, in considering whether owners are in breach of a continuing performance warranty, it is no defence for the owners to show that the underperformance has been caused by underwater fouling following the charterers’ employment orders.

The background facts
The Coral Seas, a new building vessel, was chartered on an amended NYPE 1946 form to Bunge S.A., who in turn subchartered it to C Transport Panamax.
The charterparty included the standard clause 8 obligation that “The captain… shall be under the orders and directions of the charterers as regards employment and agency…”.
Rider clause 29(a) set out the vessel’s speed and fuel consumption warranties: “Speed/consumption (expected as a new building) … All details given in good faith as per shipbuilders’ plans and as a new building vessel can be described…”.
Rider clause 29(b) additionally stated: “Throughout the currency of this charter, owners warrant that the vessel shall be capable of maintaining and shall maintain on all sea passages, from sea buoy to sea buoy, an average speed and consumption as stipulated in clause 29(a) above, under fair weather condition not exceeding Beaufort force four and Douglas sea state three and not against adverse current.”

There was no suggestion that the vessel did not meet her performance warranties at the start of the charter. Over one year into the charter, the Charterers ordered the vessel to proceed to Guaiba Island, Brazil. The vessel remained there for one month in the Brazilian summer, waiting to load. On departure, it was immediately clear that the vessel’s performance had significantly worsened. The Charterers deducted US$ 389,379.51 from hire for underperformance, claiming that the Owners had breached their clause 29(b) ongoing performance warranty.
The Tribunal’s decision
The arbitrators found that: (1) after departing from Guaiba Island, the vessel did not meet its warranted speed, leading to a loss of 90.345 hours; (2) the reason for this was the lengthy stay in Brazil, which had caused marine growth to foul the vessel’s hull; (3) this marine growth was not unusual but constituted fair wear and tear in the ordinary course of trading; and (4) the Owners had not breached their maintenance obligation under clause 1 in not cleaning the hull prior to departing from Guaiba Island.
However, the arbitrators found for the Charterers, holding that clause 29(b) was an ongoing warranty which applied to all sea voyages, including those after a prolonged stay in tropical waters, and that the Owners had assumed the risk that the vessel’s performance would be reduced in such circumstances.
The Commercial Court decision
The Owners appealed to the Court, arguing that clause 29(b) should be construed on the basis of the vessel continuing to have a clean hull and propeller, and that, as stated in Time Charters (citing the obiter/nonbinding statement by Colman J in The Pamphilos), “Where the owners give a continuing undertaking as to performance of the ship, and the ship has in fact underperformed, it is a defence for the owners to prove that the underperformance resulted from their compliance with the charterers’ orders”.
The Court held that:
1. The performance warranty in clause 29(b) was to apply to all sea voyages, regardless of whether there was hull fouling.
2. Furthermore, the fouling was an ordinary peril of the voyage (being neither unusual nor unexpected), the risk of which the Owners must have agreed to bear, consistent with which the Owners had conceded that the implied indemnity (for following the Charterers’ lawful employment orders under clause 8) was inapplicable here. Indeed, if the fouling at Guaiba Island had been unusual or extraordinary, then the Owners could have claimed under the implied indemnity.
3. Moreover, clause 29(b) restricted the application of the performance warranty to passages under “fair weather” conditions, but the parties had not also excluded the warranty in respect of voyages after prolonged stays in port (as charterparty rider clauses often do).
On this basis, the Court dismissed the Owners’ appeal, disagreeing with the statements in Time Charters and The Pamphilos. In the Court’s view, the Owners were seeking to rely on a limitation in clause 29(b) that simply was not there
– its language was clear and unambiguous.
Comment
Shipowners and ship operators may be surprised by this decision.
Firstly, the fact that the Owners had warranted the performance by reference to ‘fair weather’ seems irrelevant. This is just the contractual “yardstick” (standard) by reference to which the vessel’s performance is measured. The fact that clause 29(a) referred to that performance standard as what was “expected as a new building” and which was “given in good faith as per shipbuilders’ plans and as a new building vessel can be described” suggests that the performance warranty was given on the basis of a new (clean) hull/propeller. However, the clause did not expressly say so (which would appear to have been the problem in this case).
Secondly, the Owners’ concession that they had no implied indemnity claim also seems irrelevant. The implied indemnity cannot contradict an express charterparty clause. So the Owners either succeeded or failed on clause 29’s wording, with which the implied indemnity had to be consistent. The Owners could only have assumed responsibility for underperformance due to fouling because of clause 29(b). The Court’s apparent assumption that the Owners had assumed this risk elsewhere seems questionable – as the Court noted, in The Kitsa the Tribunal (by whose findings the Court was bound in that case) had only held that the Owners had assumed responsibility for the cleaning costfollowing fouling (defeating their implied indemnity claim for that cost), not for the actual underperformance.
At any rate, this decision makes it clear that an ongoing performance warranty will be read strictly. If an owner wishes to avoid this result, such a warranty should be avoided (NYPE charterparties already have a regime that deals with underperformance during a time charter) and/or should include a prolonged stay clause which caters adequately for this situation.
Article authors: Evangelos Catsambas, Natalie Nielsen
A Tutte le direzioni marittime, LORO SEDI
A tutte le Capitanerie di Porto, LORO SEDI
E, p.c.:
Al Comando Generale del Corpo delle Capitanerie di porto - Reparto VI. SEDE
LETTERA CIRCOLARE
Oggetto: PR - STW - 02 - Riesame della Circolare n. 17 del 17/12/2008 - Attuazione del DM 25 luglio 2016 e ulteriori
chiarimenti in merito all'adeguamentoe e al rinnovo,
Com'è noto è stato pubblicato il DM 25 Luglio 2016 (G. U. n. 183 del 6 Agosto 2016) concernenle i requisiti di accesso alle certificazioni di competenza e di addestramento aggiornate a seguito dell'entrata in vigore degli Emendamenti alla Convenzione Internazionale intervenuti durante la Conferenza di Manila 2010.
AI riguardo, di concertu con il Comando Generale dci Copro delle Capitanerie di Porto, Reparto VI, Ufficio IV, si ritiene utile fornire i seguenti chiarimenti.
Tenuto conto che alcune Direzioni Marittime hanno già pubblicato i bandi di esame per il conseguimento delle abilitazioni marittime di cui al DM 30 Novembre 2007, glistessi saranno conclusi ai sensi di tale normativa.
I SUCCESSIVI BANDI DOVRANNO ESSERE EMANATI DOPO LA PUBBLICAZIONE DEI PROGRAMMI DI ESAME
AGGlORNATI AGLI EMENDAMENTI MAINILA 2010
l. CONVERSIONE DELLE ABILITAZIONI, TITOLI E QUALIFICHE PROFESSIONALI IN CERTIFICATI DI COMPETENZA
(COC) E DI ADDESTRAMENTO (COP) . (vedi nota 1)
L'articolo 25 del DM 2S Luglio 2016 ha disposto il periodo transitorio secondo il quale alcune figure professiunali possono richiedere la conversione nelle nuove certificazioni di competenza e di addestramento.
Tale periodo transitorio scade il 1/1/2017.
Per quanto sopra esposto, considerato l'esiguo tempo a disposizione per la presentazione dell'istanza e l'impossibilità, per chi è imbareato, di presentare personalmente la domanda, i marittimi interessati alla convcnaonc nelle nuove certificazioni possono richiedere la stessa entro il 2/1/2017, lllvlando alla propria Capitaneria di porto di iscrizione - tramite posta certificata, posta elettronica, via fax oppure consegna a mano tramite un proprio delegato - l'istanza di conversione in carta semplice.
Allo sbarco il richiedente si recherà in Capitaneria di porto presentando tutta la documentazione richiesta e potrà ottenere il certificato di competenza e/o di addestramento se in possesso dei requisiti richiesti.
La data di validità del certificato decorrerà dal momento del rilascio.
Per una corretta compilazione dei certificati di competenza e dei certificati di addestramentu per le nuove figure (Ufficiale elettrotecnico, Comune Elettrotecnico, Marittimo Abilitato di Coperta e di Macchina) si riportano nella seguente tabella le esatte diciture:
_______________________________________________________________________________________________________ REGOLA DENOMINAZIOME FUNZIONI LIVELLO
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Navigazione/ Navigational__________________________
Maneggio e stiivaggiodel carieo/Cargo handling and
Marittimo stowage_______ _______________________________ Livello
III/5 abilitato di Controllo dell'operatività della nave e cura del supporto
coperta / able personale a bordo / Controlling the operation of the support level
seafarer deck ship and care for persons on board___________________
Manutenzione e riparazione / Maintenance and
_____________________________ repair_________________________________________________________________________
Meccanico navale / Marine engineering_______________
Apparechiature elettriche, elettroniche e di controllo /
Marittimo Electrical, electronic and control
abilitato di engineering Livello
III/5 macchina / able Manutenzione e riparazione / Maintenance and repair_____ supporto
seafarer engine Controllo dell'operatività della nave e cura delle support level
persone a bordo / Controlling the operation of the
_____________________________ship and care for persons on board___________________________________________________
Apparecchiature elettriche, elettroniche e di
controllo / Electrical, electronic and control
Ufficiale engineering______________________________________ Livello
Elettrotecnico Manutenzione e riparazione / Maintenance and operativo
III/6 Electro-technical repair ___________________________________________ operational
officer Controllo dell'operatività della nave e cura delle level
persone a bordo / Controlling the operation of the
_____________________________ ship and care for persons on board__________________________________________________
Apparecchiature elettriche, elettroniche e di
controllo / Electrical, electronic and control
Comune engineering _______________________________________ Livello
Elettrotecnico / Manutenzione e riparazione / Maintenance and supporto /
III/7 Electro-technical repair support level
rating Controllo dell'operatività della nave e cura delle
persone a bordo / Controlling the operation of the
ship and care for persons on board__________________________________________________
2. CHIARIMENTI SUL D.M. 25 LUGLIO
Gli articoli 8 e 9 del DM25 luglio 2016 prescrivonu il rilascio del certificato con la limitazione in caso di mancato addestramento di Marittimo Abilitato ai Mezzidi salvataggio Veloci(MABEV).
Il mancato possesso dell'addestramento specifico non preclude, a priori, la possibilita di imbarco, resta inteso che in mancanza dell'addestramento, nell'attestato di addestramento conseguito sani riportata la dicitura "non abilitato' ("NoIqualified" in inglese).
Inoltre al comma 1, articolo 25, le qualifiche di bordo di Carpentiere ed Ottonaio devono essere ricomprese nella lettera b) e non nella lettera f) dello stesso comma;
Alla lettera i) dello stesso articolo, per la figura di Ufficiale Elettrotecnico sono richiesti i requisiti del comma 2, lettere c) e d) e non delle lettere e) e f).
3 •LIBRETTI DI ADDESTRAMENTO.
Nelle more dell'emanazione dei librctti di addestramcnto, aggiornati agli Emendamenti Manila 2010, per gli Allievi Ufficiali di Coperta e di Macchina e per i Comuni di guardia in coperta e in macchina, continuano ad utilìzzarsi i libretti di addetramcnto di cui ai D.D. 31/12/2004.
Per gli Allievi Ufficialidi Coperta e di Macchina dovrà essere annotato, a cura del comandante o dell'Ufficiale responsabile dell'addestramento a bordo, l'effettuazione del servizio di guardia in plancia o in macchina.
Nelle more dell'emanazione dei libretti di addestramento per l'Allievo Ufficiale Elettrotecnico e del Comune Elettrotecnico, in corso di elaborazione dall'1MO, si fa presente che la compagnia di navigazione che intenda imbarcare tali figure, dovra fornire l'attestazione di aver erogato all'Allievo e al Comune la formazione richiesta dalle tavole A-III/6 e A-IlI/7.
4 . CHIARIMENTI RELATIVI ALL'ADEGUAMENTO, RINNOVO E RILASCIO DELLE CERTIFICAZIONI.
A beneficio di tutta l'utenza interessata e a seguito del prescritto Riesame di Direzione effettuato ai sensi della nonnativa UNI EN ISO 9001:2008, secondo la procedura PR-SGQ-03 del Manuale del Sistema di Gestione per la Qualità. si precisa inoltre quanto segue:
4.1 Adeguamento della data di scadenza originaria dei certificati.
L'adeguamento della data dì scadenl'..aoriginaria dei certificati NON È UN RINNOVO.
Pertanto, il marittimo, il cui certificato reca la data di scadenza 31/12/2016 o 1/1/2017, presenta alla Capitaneria di porto di iscrizione solo ed esclusivamente i corsi di addestramento richiesti dal suo certificato di competenza da adeguare, secondo le modalita riportate nelle Circolari n. 34 del 17 marzo 2016 e n. 37 del 2 Agosto 2016, punto A).
Si ribadisce la necessità di effettuare ['adeguamento per i certificati di competenza in tempi celeri allo scopo di consentire ai marittimi l'imbarco.
A tal fine si raccomanda a tutte le parti interessate (marittimi e compagnie di navigazione) che effettuano traffico nazionale di rimandare la procedura di adeguamento dopo il 15 gennaio 2017 e comunque non oltre il primo trimestre, favorendo l'adeguamento dci certificati ai marittimi impiegati sul traffico internazionale.
Si informa inoltre che L'ADEGUAMENTO ALLA SCADENZA ORIGINARIA DEL CERTIFICATO PUÒ ESSERE EFFE'M'UATO ANCHE DOPO IL TERMINE DEL 1/1/2017 ma non oltre la data di scadenza originaria dci certificato.
Nei casi suddetti comunque, I REQUISITI PER L'ADEGUAMENTO DELLA SCADENZA DEVONO ESSERE STATI MATURATI AL 31/12/2016.
In caso contrario, cioè se l'istanza è presentata oltre il termine di validita originaria dci certificato, non potranno più applicarsi le disposizioni relative all'adeguamento ma si applicheranno le procedure per il rinnovo di cui al DM 1/3/2016 ed il marittimo dovrà possedere tutti i requisiti richiesti dallo stesso.
__________________________________________________________________________________________________________
Es.:certificatorinnovato/rilasciato in data 1/5/2013 fino al 31/12/2016. L'adeguamento può essererichiestofinoal 31/4/2018 e seguiràle procedure della Circolare n. 34.
Oltre tale data Irattasi di un rinnovo quindi sottoposto alle disposizioni del DM 1/3/2016 e dellaCircolare n. 35.
__________________________________________________________________________________________________________
Resta inteso che i certificati di competenza che recano LA LIMITAZIONE 5000 GT E 7000 GT CONTINUANO A MANTENERE TALI LIMITAZIONI.
4.2 Rinnovo dei certificati - procedure e termini.
Il rinnovo dei certificati di competenza è disciplinato gsl Decreto Ministeriaie 1Marzo 2016, n. 51 secondo le procedure indicate nella Circolare n. 35 del 17 marzo 2016 e della Circolare n. 37 del 2 Agosto 2016 lettera B).
L'articolo 4, comma 2, prescrive che il lavoratore marittimo deve aver anche effettuato, alternativamente, i periodi di navigazione di cui alle lettere a), b) o c) svolgendo le funzioni della certificazione posseduta.
Qualora il marittimo non abbia effettuato il servIzIo di navigazione nelle funzioni della certificazione posseduta gli sara rilasciato il Certificato di Competenza (CoC), o il Certificato di addestramento (CoP), in relazione alla funzione effettivamentesvolta a bordo a condizione che lo stesso marittimo abbia sostenuto favorevolmente l'esame previsto per il certificato che gli può essere rilasciato.
Tale facoltà è concessa solo cd esclusivamente qualora il marittimo presenti
formale istanza nella quale dichiara quanto segue:
«il sottoscritto (Nome e Cognome, data di nascita , numero di matricola e luogo di residenza) è consapevole che con la presente rinuncia dovrà sostenere nuovamente l'esame per l'ottenimento del cerlificato di competenza scaduto e non
rinnovato per la mancanza del mantenimento delle competenze possedute"
____________________________________________________________________________________________________________
Esempio 1 :Primo Ufficialedi coperta che ha effettuato la navigazionc come Ufficiale di coperta a livello di supporto.
A sua richiesta può essergli irilasciato il certificato di cumpelenza da Ufficiale di Navigazionc a condizione che abbia sostenuto con esito favorcvolel'csame previsto dalla Sez. A-III 1.
Esempio 2 : Ufficialedi coperta che ha effettuato la navigazionc come Comune di coperta.
A sua richiesta può essergli rilasciato il certificato di addestramento da Comunc di coperta a condizione che abbia sostenuto con esito favorcvolel'csame previsto dalla Sez. A-II/4.
Esempio 3 : Ufficialedi coperta che ha effettuato la navigazione come mozzo.
Non può essere rilaflciato alcun Certificato.
Stesso dicasi per la sezione Macchina.
___________________________________________________________________________________________________________
A tale personale, qualora intcnda nnnovare la certificazione scaduta, dovranno essere applicate le disposizioni di cui all'art. 8, comma 3 del DM 1 Marzo 2016, n. 5I.
Si ricorda che nel futuro, IN OGNI CASO, non è consentito l'ottcnimcnto della certificazione superiore ae non è stato dimostrato il mantenimento delle competenze mediante l'esame di cui all'articolo 6, comma 1, lettera b) relativo alla certificazione che si intende ottenere.
IL CORSO DIRETIIVO PER PRIMI UFFICIALI, COMA.NDANTI E DIRETTORI DI MACCHINA È OBBLIGATORIO PER IL RINNOVO.
Considerato che non può prescindersi dal possesso delle competenze per il livello direttivo richieste dalle nonne internazionali c comunitarie, tale requisito è obbligatorio anche per i Comandanti, Direttori di Macchina e Primi Ufficiali di Coperta e di Macchina già in possesso di tali certificazioni, così come, tra l'altro, disposto con Circolare Titolo: Gente di Mare, Serie XIII, D. 32 prot. 7403 del
28/04/2015.
I marittimi che hanno conseguito l'abilitazione di Comandante, Direttore di Macchina, Primo Ufficialedi coperta e di Primo ufficiale di macchina negli anni 2011 e 2012 (che quindi devono procedere ad un RINNOVO E NON all'adeguamento della data di scadenza), dovranno presentare tale requisito entro il 31/12/2018.
Resta inteso che per tale personale il certificato di competenza, cosi rinnovato, non avrà la scadenza quinquennale in quanto mancante del Corso Direttivo,ma recherà la data di scadenza 31/12/2018.
4.3 Rilascio.
Il rilascio dei certificati di competenza e disciplinalo dal D.M.25 luglio 2016 che detta i requisiti di accesso per il conseguimento dei certificati di competenza e di addestramento per gli iscritti alla prima categoria della gente di mare.
L'articolo 26 del D.M. 2S Luglio 2016 dispone che coloro che vogliono accedere al certificato superiore dovranno essere in possesso di tutti i requisiti richiesti dalla loro certificazione e dei requisiti richiesti per quella superiore, come tra l'altro già previsto dall'articolo 20 dci D.M. 30 Novcmbre 2007.
4.4 - High Voltages Technology
Tale corso di addestramento viene richiesto per la gestione ed il funzionamento degli impianti clettrici ed elettronici di bordo ad alta tensione superiori a 1000 V.
Considerato quindi che non tutte le navi risultano essere equipaggiate con tali apparecchiature il mancato possesso dell'addestramento specifico non preclude, a priori, la possibilità di imbarco e pertanto tale addestramento non è un requisito obbligatorio per l'ottenimento del certificalo ad esclusione dell'Ufficiale Elettrotecnico.
Resta inteso che in mancanza dello speeifieo addestramento, nell'attestato di addestramenlo conseguito, sara riportata la dicitura "non abilitato" ("Not qualifled" in inglese).
Fermo restando quanto previsto dall'articolo 23, comma 1 del decreto legislativo 12/05/2015, ll. 71, la Compagnia di navigazione e il Comandante hanno la responsabilila di impiegare, a bordo di navi con apparecchiature ad alto voltaggio superiori a 1000 V, personale in possesso dell'addestramento specifico.
4.5 Marittimo abilitato ai mezzi di salvataggio veloci IMABEV)
Atteso che il decreto 28/1/2008, che istituisce l'addestramento MABEV, prevede un addestramento effettuato a bordo sotto la responsabilità del Comandante, qualora lo stesso non sia in possesso di tale addestramento, deve delcgare un Ufficiale certificato MABEV che effettuera l'addestramento in parola.
4.6 Limitazioni
Si ribadisce che le limitazioni del certificalo di competenza e di addestramento derivanti dalla mancanza di addestramenti specifici (navi cisterna, navi passeggeri, High Voltage Technology, Mabev, dc.) sono da riportare nell'attestato di addestramento conseguito (in precedenza noto come Allegato VII) e non sul certificato di competenza o di addestramento.
Con l'occasione si comunica che "l'attestato di addestramento conseguito" allegato al DM 1/3/2016 conteneva errori materiali pertanto, nelle more della predisposizione dell'upportuna errata eonige, si allega alla presente il modello corretto (Allegato l).
Infine si sottolinea che il modello suddetto "sarà comunicato all'IMO e ai Paesi Terzi con i quali l'Italia ha firmato accurdi di riconoscimento ai sensi della Regola I/1O della Convenzione STCW78 nella sua versione aggiornata. Sì invitano codesti Uffici di
attenersi scrupolosamente al suddetto modello onde evitare possibili disguidi/osservazioni/irregolarita/ detenzioni in caso di controlli PSC.
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
DECRETO 25 luglio 2016. (Gazz.Uff.le n.183 del 6/8/2016)
Requisiti per il rilascio delle certifi cazioni per il settore di coperta e di macchina per gli iscritti alla gente di mare ai sensi della Convenzione STCW.
IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
Visto il decreto legislativo 12 maggio 2015, n. 71, recante attuazione della direttiva 2012/35/CE concernente i requisiti minimi di formazione per la gente di mare;
Visto, in particolare, l’art. 5, comma 3, del predetto decretolegislativo;
Visto il codice della navigazione, approvato con regio decreto 30 marzo 1942, n. 327;
Visto il regolamento per l’esecuzione del codice della navigazione (navigazione marittima), approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 febbraio 1952, n. 328;
Visto, in particolare, l’art. 123 del codice della navigazione;
Vista la legge 21 novembre 1985, n. 739, recante adesione alla Convenzione del 1978 sulle norme relative alla formazione della gente di mare, al rilascio dei brevetti ed alla guardia, adottata a Londra il 7 luglio 1978, e sua esecuzione;
Vista la Convenzione del 1978 sulle norme relative alla formazione della gente di mare, al rilascio dei brevetti ed alla guardia, adottata a Londra il 7 luglio 1978, e sua esecuzione;
Viste le Risoluzioni 1 e 2 adottate in Manila dalla Conferenza delle Parti alla Convenzione Internazionale sugli standard di ddestramento e tenuta della guardia (Convenzione STCW) dal 21 al 25 giugno 2010;
Visto il Codice di formazione della gente di mare, del rilascio dei brevetti e della guardia (Codice STCW), adottato dalla conferenza delle Parti della convenzione STCW con la risoluzione n. 2 del 1995;
Vista la nota della Direzione generale per la vigilanza sulle autorità portuali, le infrastrutture portuali ed il trasporto marittimo e per via d’acqua interne protocollo numero 0027366 del 30 dicembre 2015;
Decreta:
TITOLO I
FIGURE PROFESSIONALI E CERTIFICATI
Art. 1.
Finalità e campo di applicazione
1. Il decreto disciplina i requisiti richiesti per conseguire il certifi cato di competenza e il certifi cato di addestramento.
2. Il decreto si applica ai lavoratori marittimi iscritti nella matricole della gente di mare italiane che intendono imbarcare su navi mercantili soggette alle disposizioni della Convenzione STCW, ai sensi dell’art. 115 del codice della navigazione.
Art. 2.
Definizioni
1. Ai fi ni del presente decreto, si applicano le defi nizioni del decreto legislativo 12 maggio 2015, n. 71.
Art. 3.
Figure professionali e certifi cati
1. Sono istituite le seguenti fi gure professionali:
a) allievo uffi ciale di coperta;
b) allievo uffi ciale di macchina;
c) allievo uffi ciale elettrotecnico, da intendersi una persona che sta effettuando l’addestramento per diventare ufficiale
elettrotecnico, designata come tale dalla legge nazionale o dai regolamenti.
2. I certifi cati di competenza e di addestramento per la sezione di coperta sono:
a) ufficiale di coperta;
b) primo uffi ciale di coperta su navi di stazza pari o superiore a 3000 GT;
c) primo uffi ciale di coperta su navi di stazza compresa tra 500 e 3000 GT;
d) comandante su navi di stazza pari o superiore a 3000 GT;
e) comandante su navi di stazza compresa tra 500 e 3000 GT;
f) comune di guardia di coperta;
g) marittimo abilitato di coperta.
3. I certifi cati di competenza e di addestramento per la sezione di macchina sono:
a) ufficiale di macchina;
b) primo uffi ciale di macchina su navi con apparato motore principale pari o superiore a 3000 Kw;
c) primo uffi ciale di macchina su navi con apparato motore principale tra 750 e 3000 Kw;
d) direttore di macchina imbarcato su navi con apparato motore principale pari o superiore a 3000 Kw;
e) direttore di macchina su navi con apparato motore principale tra 750 e 3000 KW;
f) uffi ciale elettrotecnico;
g) comune di guardia in macchina;
h) marittimo abilitato di macchina;
i) comune elettrotecnico.
4. I certifi cati di competenza per i viaggi costieri sono:
a) uffi ciale di coperta su navi di stazza inferiore a 500 GT;
b) comandante su navi di stazza inferiore a 500 GT.
TITOLO II
FIGURE PROFESSIONALI E CERTIFICATI DI COPERTA
Art. 4.
Allievo ufficiale di coperta
1. L’allievo uffi ciale di coperta imbarca in attività di addestramento nei servizi attribuiti agli uffi ciali di coperta a bordo di navi aventi stazza lorda pari o superiore a 500 GT.
2. L’allievo uffi ciale di coperta possiede i seguenti requisiti:
a) essere iscritto nelle matricole della gente di mare di prima categoria;
b) aver compiuto il diciottesimo anno di età;
c) essere in possesso di un diploma di scuola secondaria di secondo ciclo dell’istituto tecnico indirizzo trasporti e logistica opzioni conduzione del mezzo navale, che fornisce le conoscenze di cui alla sezione A-II/1 del codice STCW, riconosciuto dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti;
d) in alternativa al requisito di cui alla lettera c), essere in possesso di un titolo di studio conclusivo di un percorso di secondo ciclo, integrato dal previsto percorso formativo per gli allievi di coperta di cui alla sezione A-II/1 del codice STCW;
e) aver frequentato, con esito favorevole, il corso dell’addestramento di base (basic training).
3. Il marittimo in possesso di un titolo di studio quinquennale deve aver completato, con esito favorevole, il percorso di formazione per allievi per il solo settore coperta, integrativo delle competenze specifi che di settore, istituito dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. Il percorso formativo è svolto presso gli istituti autorizzati dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.
4. L’allievo uffi ciale di coperta riceve al momento dell’imbarco dalla compagnia di navigazione un libretto di addestramento
conforme alle disposizioni impartite dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, secondo la regola II/1 della Convenzione
STCW e della Sezione A-II/1 del codice STCW.
Art. 5.
Ufficiale di coperta
1. L’uffi ciale di coperta assume la responsabilità di una guardia in navigazione, a livello operativo, a bordo di navi senza limiti
riguardo alle caratteristiche e alla destinazione della nave.
2. Per conseguire il certifi cato di uffi ciale di coperta occorrono i seguenti requisiti:
a) essere in possesso di un diploma di scuola secondaria di secondo ciclo dell’istituto tecnico indirizzo trasporti e logistica opzioni conduzione del mezzo navale, che fornisce le conoscenze di cui alla sezione A-II/1 del codice STCW, riconosciuto dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti;
b) in alternativa al requisito di cui alla lettera b) , essere in possesso di un titolo di studio conclusivo di un percorso di secondo ciclo, integrato dal previsto percorso formativo di coperta di cui alla sezione A-II/1 del codice STCW;
c) avere effettuato dodici mesi di navigazione in attività di addestramento sui compiti e sulle mansioni dell’uffi ciale di coperta di cui alla sezione A-II/1 del codice STCW a livello operativo, su navi pari o superiori a 500 GT, soggette alle disposizioni della Convenzione STCW. Tale addestramento è annotato sul libretto di addestramento di cui all’art. 4, comma 4, del presente
decreto, e può essere sostituito da trentasei mesi di navigazione in servizio di coperta su navi pari o superiori a 500 GT soggette alle disposizioni della Convenzione STCW;
d) aver svolto durante i periodi di navigazione di cui alla lettera c) , almeno sei mesi in servizio di guardia di coperta sotto la supervisione del comandante, ovvero di un uffi ciale di coperta dallo stesso delegato;
e) aver frequentato, con esito favorevole, i corsi antincendio avanzato, radar osservatore normale, radar A.R.P.A., ECDIS, bridge resource management, leadership and teamwork, presso istituti, enti o società riconosciuti idonei dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, ed essere in possesso del certifi cato di primo soccorso sanitario (fi rst aid) rilasciato e/o riconosciuto dal Ministero della salute;
f) essere in possesso dell’attestato di addestramento di marittimo abilitato ai mezzi di salvataggio (MAMS) istituito dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti;
g) aver sostenuto, con esito favorevole, un esame teorico pratico, dopo il completamento del periodo di navigazione previsto alle lettere c) e d) , sul possesso delle competenze e capacità di eseguire i compiti e le mansioni dell’uffi ciale di coperta di cui alla sezione A-II/1 del codice STCW, a livello operativo.
3. Nel caso in cui l’uffi ciale di coperta è addetto a svolgere mansioni connesse ai servizi radio di bordo deve essere in possesso di apposita abilitazione rilasciata o riconosciuta dal Ministero dello sviluppo economico, ai sensi delle Regole IV/1 e IV/2 della Convenzione STCW.
4. Nel caso in cui l’uffi ciale di coperta non è in possesso dell’addestramento per il sistema ECDIS, il certificato è rilasciato con limitazioni per il sistema ECDIS.
5. Nel caso in cui l’uffi ciale di coperta è assegnato dal ruolo d’appello alla conduzione del battello di emergenza veloce (MABEV), deve possedere l’attestato di addestramento di marittimo abilitato ai mezzi di salvataggio veloci istituito dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.
Art. 6.
Primo uffi ciale di coperta su navi di stazza pari o superiore a 3000 GT
1. Il primo uffi ciale di coperta assume la responsabilità di una guardia in navigazione, a livello direttivo, a bordo di navi aventi una stazza pari o superiore a 3000 GT.
2. Per conseguire il certifi cato di primo uffi ciale di coperta su navi di stazza pari o superiore a 3000 GT occorrono i seguenti requisiti:
a) essere in possesso del certifi cato di uffi ciale di coperta;
b) essere in possesso di un diploma di scuola secondaria di II ciclo dell’istituto tecnico indirizzo trasporti e logistica opzioni conduzione del mezzo navale, che fornisce le conoscenze di cui alla sezione A-II/1 del codice STCW, riconosciuto dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti;
c) in alternativa al requisito di cui alla lettera b) , essere in possesso di un titolo di studio conclusivo di un percorso di secondo ciclo, integrato dal previsto percorso formativo per l’acquisizione delle competenze specifi che di coperta di cui alla sezione A-II/1 del codice STCW;
d) aver effettuato diciotto mesi di navigazione in qualità di uffi ciale di coperta responsabile di una guardia in navigazione, a livello operativo, su navi di stazza pari o superiore a 3000 GT, soggette alle disposizioni impartite dalla Convenzione STCW, risultanti dal libretto di navigazione;
e) aver completato un modulo formativo e di addestramento sugli standard specifi ci della sezione A-II/2 del codice STCW per comandanti e primi uffi ciali. Tale modulo è svolto presso gli istituti autorizzati dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti relativamente ad un percorso formativo relativo alla acquisizione delle competenze specifi che di coperta;
f) aver frequentato, con esito favorevole, i corsi di addestramento ECDIS, radar A.R.P.A., bridge team work, e ricerca -salvataggio presso istituti, enti o società riconosciuti idonei dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, ed essere in possesso del certificato di assistenza medica (medical care) rilasciato e/o riconosciuto dal Ministero della salute;
g) aver sostenuto, con esito favorevole, un esame teorico pratico, dopo il completamento del periodo di navigazione previsto alla lettera d) , sul possesso delle competenze e capacità di eseguire i compiti e le mansioni di primo uffi ciale di coperta di cui alla sezione A-II/2 del codice STCW, a livello direttivo.
3. Nel caso in cui il primo uffi ciale di coperta su navi di stazza pari o superiore a 3000 GT non è in possesso dell’addestramento per il sistema ECDIS, il certificato è rilasciato con limitazioni per il sistema ECDIS.
4. Nel caso in cui il primo uffi ciale di coperta su navi di stazza pari o superiori a 3000 GT è assegnato dal ruolo d’appello alla conduzione del battello di emergenza veloce (MABEV), deve possedere l’attestato di addestramento di marittimo abilitato ai mezzi di salvataggio veloci istituito dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.
Art. 7.
Primo uffi ciale di coperta su navi di stazza compresa tra 500 e 3000 GT
1. Il primo uffi ciale di coperta su navi di stazza compresa tra 500 e 3000 GT assume la responsabilità di una guardia in navigazione, a livello direttivo, a bordo di navi aventi una stazza compresa tra 500 e 3000 GT.
2. Per conseguire il certifi cato di primo uffi ciale di coperta su navi di stazza compresa tra 500 e 3000 GT occorrono i seguenti requisiti:
a) essere in possesso del certifi cato di uffi ciale di coperta;
b) essere in possesso di un diploma di scuola secondaria di II ciclo dell’istituto tecnico indirizzo trasporti e logistica opzioni conduzione del mezzo navale, che fornisce le conoscenze di cui alla sezione A-II/1 del codice STCW, riconosciuto dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti;
c) in alternativa al requisito di cui alla lettera b) , essere in possesso di un titolo di studio conclusivo di un percorso di secondo ciclo, integrato dal percorso formativo per l’acquisizione delle competenze specifi che di coperta di cui alla sezione A-II/1 del codice STCW;
d) aver effettuato dodici mesi di navigazione in qualità di uffi ciale responsabile di una guardia in navigazione, a livello operativo, su navi di stazza compresa tra 500 e 3000 GT, soggette alle disposizioni impartite dalla Convenzione STCW, risultanti dal libretto di navigazione;
e) aver completato un modulo formativo e di addestramento sugli standard specifi ci della sezione A-II/2 del codice STCW per comandanti e primi uffi ciali. Tale modulo è svolto presso istituti autorizzati dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti relativamente ad un percorso formativo per l’acquisizione delle competenze specifi che di coperta; f) aver frequentato, con esito favorevole, i corsi di addestramento ECDIS, radar A.R.P.A., bridge team work e ricerca- Salvataggio conseguito presso istituti, enti o società riconosciuti idonei dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ed essere in possesso del certificato
di assistenza medica (medical care) rilasciato e/o riconosciuto dal Ministero della salute;
g) aver sostenuto, con esito favorevole, un esame teorico pratico, dopo il completamento del periodo di navigazione previsto alla lettera d) , sul possesso delle competenze e capacità di eseguire i compiti e le mansioni di primo uffi ciale di coperta di cui alla sezione A-II/2 del codice STCW, a livello direttivo.
3. Nel caso in cui il primo uffi ciale di coperta su navi di stazza compresa tra 500 e 3000 GT non è in possesso dell’addestramento per il sistema ECDIS, il certifi cato è rilasciato con limitazioni per il sistema ECDIS.
4. Nel caso in cui il primo uffi ciale di coperta su navi di stazza compresa tra 500 e 3000 GT è assegnato dal ruolo d’appello alla conduzione del battello di emergenza veloce (MABEV), deve possedere l’attestato di addestramento di marittimo abilitato ai mezzi di salvataggio veloci istituito dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.
Art. 8.
Comandante su navi di stazza pari o superiore a 3000 GT
1. Il comandante assume il comando di navi aventi una stazza pari o superiore a 3000 GT.
2. Per conseguire il certifi cato di comandante su navi di stazza pari o superiore a 3000 GT occorrono i seguenti requisiti:
a) essere in possesso del certifi cato di primo uffi ciale di coperta su navi di stazza pari o superiore a 3000 GT;
b) essere in possesso di un diploma di scuola secondaria di II ciclo dell’istituto tecnico indirizzo trasporti e logistica opzioni conduzione del mezzo navale, che forniscele conoscenze di cui alla sezione A-II/1 del codice STCW, riconosciuto dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti;
c) in alternativa al requisito di cui alla lettera b), essere in possesso di un titolo di studio conclusivo di un percorso di secondo ciclo, integrato dal previsto percorso formativo per l’acquisizione delle competenze specifi che di coperta di cui alla sezione A-II/1 del codice STCW;
d) aver effettuato trentasei mesi di navigazione in qualità di uffi ciale di coperta responsabile di una guardiain navigazione su navi di stazza pari o superiore a 3000 GT, soggette alle disposizioni della Convenzione STCW, risultanti dal libretto di navigazione.
Il periodo di navigazione è ridotto a trenta mesi, nel caso in cui dodici mesi di navigazione sono svolti in qualità di primo uffi ciale su navi di stazza pari o superiore a 3000 GT, soggette alle disposizioni della Convenzione STCW, a livello direttivo, risultanti dal libretto di navigazione;
e) aver completato un modulo formativo e di addestramento sugli standard specifi ci della sezione A-II/2 del codice STCW per comandanti e primi uffi ciali. Tale modulo è svolto presso gli istituti autorizzati dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti r relativamente un percorso formativo relativo all’acquisizione delle competenze specifi che di coperta;
f) essere in possesso dell’attestato di addestramento di marittimo abilitato ai mezzi di salvataggio veloci (MABEV) istituito dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.
3. Nel caso in cui il comandante su navi di stazza pari o superiore a 3000 GT non è in possesso dell’addestramento per il sistema ECDIS e dell’addestramento per i mezzi di salvataggio veloci, il certifi cato è rilasciato con limitazioni all’imbarco su navi dotate di sistema ECDIS, ovvero dotate di mezzi di salvataggio veloci.
Art. 9.
Comandante su navi di stazza compresa tra 500 e 3000 GT
1. Il comandante su navi di stazza compresa tra 500 e 3000 GT assume il comando di navi aventi stazza compresa tra 500 e 3000 GT.
2. Per conseguire il certifi cato di comandante su navi di stazza compresa tra 500 e 3000 GT occorrono i seguenti requisiti:
a) essere in possesso del certifi cato di primo uffi ciale di coperta su navi di stazza compresa tra 500 e 3000 GT;
b) essere in possesso di un diploma di scuola secondaria di II ciclo dell’istituto tecnico indirizzo trasporti e logistica opzioni conduzione del mezzo navale, che fornisce le conoscenze di cui alla sezione A-II/1 del codice STCW, riconosciuto dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti;
c) in alternativa al requisito di cui alla lettera b), essere in possesso di un titolo di studio conclusivo di un percorso di secondo ciclo, integrato dal previsto percorso formativo per l’acquisizione delle competenze specifi che di coperta di cui alla sezione A-II/1 del codice STCW;
d) aver effettuato trentasei mesi di navigazione in qualità di uffi ciale di coperta responsabile di una guardia in navigazione su navi di stazza compresa tra 500 e 3000 GT, soggette alle disposizioni della Convenzione STCW, risultanti dal libretto di navigazione. Il periodo di navigazione è ridotto a ventiquattro mesi, nel caso in cui dodici mesi di navigazione sono svolti in qualità di primo uffi ciale su navi di stazza compresa tra 500 e 3000 GT, soggette alle disposizioni della Convenzione STCW, a livello direttivo, risultanti dal libretto di navigazione;
e) aver completato un modulo formativo e di addestramento sugli standard specifi ci della sezione A-II/2 del codice STCW per comandanti e primi uffi ciali. Tale modulo è svolto presso gli istituti autorizzati dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti relativamente ad un percorso formativo per l’acquisizione delle competenze specifiche;
f) essere in possesso dell’attestato di addestramento di marittimo abilitato ai mezzi di salvataggio veloci (MABEV) istituito dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.
3. Nel caso in cui il comandante su navi di stazza compresa tra 500 e 3000 GT non è in possesso dell’addestramento per il sistema ECDIS e dell’addestramento per i mezzi di salvataggio veloci, il certifi cato è rilasciato con limitazioni all’imbarco su navi dotate di sistema ECDIS, ovvero dotate di mezzi di salvataggio veloci.
Art. 10.
Comune di guardia di coperta
1. Il comune di guardia in coperta prende parte al servizio di guardia in navigazione, a livello di supporto, a bordo di navi aventi stazza lorda pari o superiore a 500 GT.
2. Per conseguire il certificato di comune di guardia in coperta occorrono i seguenti requisiti:
a) essere iscritto nelle matricole della gente di mare di prima categoria;
b) avere compiuto il sedicesimo anni di età;
c) essere in regola con l’obbligo scolastico;
d) aver effettuato sei mesi di navigazione in attività di addestramento sui compiti e sulle mansioni del comune di coperta di cui alla sezione A-II/4 del codice STCW a livello di supporto, sotto la supervisione del comandante o di un uffi ciale di coperta dallo stesso delegato. Tale addestramento deve risultare dal libretto di addestramento conforme alle disposizioni impartite dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, rilasciato dalla compagnia di navigazione al momento del primo imbarco;
e) aver frequentato, con esito favorevole, i corsi di addestramento di base (basic training) presso istituti, enti o società riconosciuti idonei dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti;
f) aver sostenuto, con esito favorevole, un esame teorico pratico, dopo il completamento del periodo di navigazione previsto alla lettera d) , sul possesso delle conoscenze e capacità di eseguire i compiti e le mansioni del comune di guardia di coperta di cui alla sezione A-II/4 del codice STCW, a livello di supporto.
Art. 11.
Marittimo abilitato di coperta
1. Il marittimo abilitato di coperta prende parte al servizio di guardia in navigazione, a livello di supporto, a bordo di navi aventi stazza lorda pari o superiore a 500 GT.
2. Per conseguire il certifi cato di marittimo abilitato di coperta occorrono i seguenti requisiti:
a) essere in possesso del certifi cato di comune di guardia di coperta;
b) aver compiuto il diciottesimo anno di età;
c) aver effettuato diciotto mesi di navigazione in qualità di comune di guardia di coperta risultanti dal libretto di navigazione;
d) avere sostenuto, con esito favorevole, un esame teorico pratico, dopo il completamento del periodo di navigazione
previsto alla lettera c) , sul possesso delle competenze e capacità di eseguire i compiti e le mansioni del marittimo abilitato di coperta di cui alla sezione A-II/5 del codice STCW, a livello di supporto.
TITOLO III
FIGURE PROFESSIONALI E CERTIFICATI DI MACCHINA
Art. 12.
Allievo uffi ciale di macchina
1. L’allievo uff ciale di macchina imbarca in attività di addestramento nei servizi attribuiti agli uffi ciali di macchina a bordo di navi dotate di apparato motore principale di potenza pari o superiore a 750 KW.
2. L’allievo uffi ciale di macchina possiede i seguenti requisiti:
a) essere iscritto nelle matricole della gente di mare di prima categoria;
b) aver compiuto il diciottesimo anno di età;
c) essere in possesso di un diploma di scuola secondaria di secondo ciclo dell’istituto tecnico indirizzo trasporti e logistica opzioni conduzione apparati e impianti marittimi, che fornisce le conoscenze di cui alla sezione A-III/1 del codice STCW, riconosciuto dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti;
d) in alternativa al requisito di cui alla lettera c) , essere in possesso di un titolo di studio conclusivo di un percorso di secondo ciclo, integrato dal previsto percorso formativo per gli allievi di coperta di cui alla sezione AIII/1 del codice STCW;
e) aver frequentato, con esito favorevole, il corso dell’addestramento di base (basic training) e il corso di addestramento di security per i lavoratori marittimi e il corso della familiarizzazione alla security per l’equipaggio (security awareness).
3. Il marittimo in possesso di un titolo di studio quinquennale deve aver completato, con esito favorevole, il percorso di formazione per allievi per il solo settore macchina, integrativo delle competenze specifi che di settore, istituito dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. Il percorso formativo è svolto presso gli istituti autorizzati dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.
4. L’allievo uffi ciale di macchina riceve al momento dell’imbarco dalla compagnia di navigazione un libretto di addestramento conforme alle disposizioni impartite dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, secondo la regola III/1 della Convenzione STCW e della sezione AIII/1 del codice STCW.
Art. 13.
Ufficiale di macchina
1. L’ufficiale di macchina assume la responsabilità di una guardia in macchina, a livello operativo, in un locale apparato motore presidiato o periodicamente non presidiato a bordo di navi aventi un apparato motore principale di qualsiasi potenza di propulsione.
2. Per conseguire il certifi cato di uffi ciale di Macchina occorrono i seguenti requisiti:
a) essere in possesso di un diploma di scuola secondaria di secondo ciclo dell’istituto tecnico indirizzo trasporti e logistica opzioni conduzione apparati e impianti marittimi, che fornisce le conoscenze di cui alla sezione A-III/1 del codice STCW, riconosciuto dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti;
b) in alternativa al requisito di cui alla lettera b), essere in possesso di un titolo di studio conclusivo di un percorso di secondo ciclo, integrato dal previsto percorso formativo di macchina di cui alla sezione A-III/1 del codice STCW;
c) avere effettuato dodici mesi di navigazione in attività di addestramento sui compiti e sulle mansioni dell’ufficiale di macchina di cui alla sezione A-III/1 del codice STCW a livello operativo, su navi con apparato motore principale pari o superiori a 750 KW, soggette alle disposizioni della Convenzione STCW. Tale addestramento è annotato sul libretto di addestramento di cui all’art. 12,
comma 4, del presente decreto, e può essere sostituito da trentasei mesi di navigazione, di cui almeno trenta mesi svolti in servizio di macchina su navi con apparato motore principale pari o superiore a 750 KW soggette alle disposizioni della Convenzione STCW;
d) aver svolto durante i periodi di navigazione di cui alla lettera c) , almeno sei mesi in servizio di guardia in macchina sotto la supervisione del direttore di macchina, ovvero di un uffi ciale di macchina dallo stesso delegato;
e) aver frequentato, con esito favorevole, i corsi antincendio avanzato, engine resource management leadership and teamwork, hight voltages tecnology, a livello operativo, presso istituti, enti o società riconosciuti idonei dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, ed essere in possesso del certifi cato di primo soccorso sanitario (first aid) rilasciato e/o riconosciuto dal Ministero della
salute;
f) essere in possesso dell’attestato di addestramento di marittimo abilitato ai mezzi di salvataggio (MAMS) istituito dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti;
g) aver sostenuto, con esito favorevole, un esame teorico pratico, dopo il completamento del periodo di navigazione previsto alle lettere c) e d) , sul possesso delle competenze e capacità di eseguire i compiti e le mansioni dell’uffi ciale di macchina di cui alla sezione A-III/1 del codice STCW, a livello operativo.
Art. 14.
Primo uffi ciale di macchina su navi con apparato motore principale pari o superiore a 3000 KW
1. Il primo uffi ciale di macchina su navi aventi un apparato motore principale pari o superiore a 3000 KW assume la responsabilità della guardia in macchina, a livello direttivo, in un locale apparato motore presidiato o periodicamente non presidiato a bordo di navi aventi un apparato motore principale con potenza di propulsione pari o superiore a 3000 KW, ovvero assume la direzione della guardia in macchina a bordo di navi con apparato motore principale tra 750 e 3000 KW.
2. Per conseguire il certifi cato di primo uffi ciale di macchina su navi aventi un apparato motore principale pari o superiore a 3000 KW occorrono i seguenti requisiti:
a) essere in possesso del certifi cato di uffi ciale di macchina;
b) essere in possesso di un diploma di scuola secondaria di II ciclo dell’istituto tecnico indirizzo trasporti e logistica opzioni conduzione apparati e impianti marittimi, che fornisce le conoscenze di cui alla sezione A-III/1 del codice STCW, riconosciuto dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti;
c) in alternativa al requisito di cui alla lettera b), essere in possesso di un titolo di studio conclusivo di un percorso di secondo ciclo, integrato dal percorso formativo per l’acquisizione delle competenze specifi che di macchina di cui alla sezione A-III/1 del codice STCW;
d) aver effettuato diciotto mesi di navigazione in qualità di uffi ciale responsabile di una guardia in macchina, a livello operativo, su navi con apparato motore principale di potenza pari o superiore a 3000 KW, soggette alle disposizioni impartite dalla Convenzione STCW, risultanti dal libretto di navigazione;
e) aver completato un modulo formativo e di addestramento sugli standard specifi ci della sezione A-III/2 del codice STCW per direttori di macchina e primi ufficiali di macchina. Tale modulo è svolto presso istituti autorizzati dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti relativamente ad un percorso formativo per l’acquisizione delle competenze specifi che di macchina;
f) aver sostenuto, con esito favorevole, un esame teorico pratico, dopo il completamento del periodo di navigazione previsto alla lettera d) , sul possesso delle competenze e capacità di eseguire i compiti e le mansioni di primo uffi ciale di macchina di cui alla sezione A-III/2 del codice STCW, a livello direttivo.
Art. 15.
Primo ufficiale di macchina su navi aventi un apparato motore principale tra 750 e 3000 KW
1. Il primo uffi ciale di macchina su navi aventi un apparato motore principale tra 750 e 3000 KW assume la responsabilità della guardia in macchina, a livello direttivo, in un locale apparato motore presidiato o periodicamente non presidiato a bordo di navi aventi un apparato motore principale con potenza di propulsione compresa tra 750 e 3000 KW.
2. Per conseguire il certifi cato di primo uffi ciale di macchina su navi aventi un apparato motore principale tra 750 e 3000 KW occorrono i seguenti requisiti:
a) essere in possesso del certifi cato di uffi ciale di macchina;
b) essere in possesso di un diploma di scuola secondaria di II ciclo dell’istituto tecnico indirizzo trasporti e logistica opzioni conduzione apparati e impianti marittimi, che fornisce le conoscenze di cui alla sezione A-III/1 del codice STCW, riconosciuto dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti;
c) in alternativa al requisito di cui alla lettera b), essere in possesso di un titolo di studio conclusivo di un percorso di secondo ciclo, integrato dal percorso formativo per l’acquisizione delle competenze specifi che di coperta di cui alla sezione A-III/1 del codice STCW;
d) aver effettuato dodici mesi di navigazione in qualità di uffi ciale responsabile di una guardia in macchina, a livello operativo, su navi con apparato motore principale di potenza compresa tra 750 e 3000 KW, soggette alle disposizioni impartite dalla Convenzione STCW, risultanti dal libretto di navigazione;
e) aver completato un modulo formativo e di addestramento sugli standard specifi ci della sezione A-III/2 del codice STCW per direttori di macchina e primi ufficiali di macchina. Tale modulo è svolto presso istituti autorizzati dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti relativamente ad un percorso formativo per l’acquisizione delle competenze specifi che di macchina;
f) aver sostenuto, con esito favorevole, un esame teorico pratico, dopo il completamento del periodo di navigazione previsto alla lettera d) , sul possesso delle competenze e capacità di eseguire i compiti e le mansioni di primo uffi ciale di macchina di cui alla sezione A-III/2 del codice STCW, a livello direttivo.
Art. 16.
Direttore di macchina su navi con apparato motore principale pari o superiore a 3000 KW
1. Il direttore di macchina su navi aventi un apparato motore principale pari o superiore a 3000 KW assume la responsabilità della guardia in macchina, a livello direttivo, in un locale apparato motore presidiato o periodicamente non presidiato, a bordo di navi aventi un apparato motore principale con potenza di propulsione pari o superiore a 3000 KW.
2. Per conseguire il certifi cato di direttore di macchina su navi aventi un apparato motore principale pari o superiore a 3000 KW occorrono i seguenti requisiti:
a) essere in possesso certifi cato di primo uffi ciale di macchina su navi aventi un apparato motore principale pari o superiore a 3000 KW;
b) essere in possesso di un diploma di scuola secondaria di II ciclo dell’istituto tecnico indirizzo trasporti e logistica opzioni conduzione apparati e impianti marittimi, che fornisce le conoscenze di cui alla sezione A-III/1 del codice STCW, riconosciuto dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti;
c) in alternativa al requisito di cui alla lettera b), essere in possesso di un titolo di studio conclusivo di un percorso di secondo ciclo, integrato dal percorso formativo per l’acquisizione delle competenze specifi che di macchina di cui alla sezione A-III/1 del codice STCW;
d) aver completato un modulo formativo e di addestramento sugli standard specifi ci della sezione A-III/2 del Codice STCW per direttori di macchina e primi uffi - ciali di macchina. Tale modulo, potrà essere svolto presso gli istituti autorizzati dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti allo svolgimento del percorso formativo per l’acquisizione delle competenze specifi che;
e) aver effettuato trentasei mesi di navigazione in qualità di uffi ciale responsabile di una guardia in macchina su navi con apparato motore principale di potenza pari o superiore a 3000 KW, soggette alle disposizioni impartite dalla Convenzione STCW, risultanti dal libretto di navigazione. Il periodo di navigazione è ridotto a trenta mesi, nel caso in cui dodici mesi di navigazione sono svolti in qualità di primo uffi ciale di macchina su navi aventi un apparato motore principale pari o superiore a 3000 KW, soggette alle disposizioni della Convenzione STCW.
Art. 17.
Direttore di macchina su navi con apparato motore principale tra 750 e 3000 KW
1. Il direttore di macchina su navi aventi un apparato motore principale tra 750 e 3000 KW assume la direzione della guardia in macchina in un locale apparato motore presidiato, o periodicamente non presidiato, a bordo di navi aventi un apparato motore principale con potenza di propulsione compresa tra 750 e 3000 KW.
2. Per conseguire il certifi cato di direttore di macchina su navi aventi un apparato motore principale tra 750 e 3000 KW occorrono i seguenti requisiti:
a) essere in possesso certifi cato di primo uffi ciale di macchina su navi aventi un apparato motore principale tra 750 e 3000 KW;
b) essere in possesso di un diploma di scuola secondaria di II ciclo dell’istituto tecnico indirizzo trasporti e logistica opzioni conduzione apparati e impianti marittimi, che fornisce le conoscenze di cui alla sezione A-III/1 del codice STCW, riconosciuto dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti;
c) in alternativa al requisito di cui alla lettera b), essere in possesso di un titolo di studio conclusivo di un percorso di secondo ciclo, integrato dal percorso formativo per l’acquisizione delle competenze specifi che di macchina di cui alla sezione A-III/1 del codice STCW;
d) aver completato un modulo formativo e di addestramento sugli standard specifi ci della sezione A-III/2 del Codice STCW per direttori di macchina e primi ufficiali di macchina. Tale modulo, potrà essere svolto presso gli istituti autorizzati dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti allo svolgimento del percorso formativo per l’acquisizione delle competenze specifi che;
e) aver effettuato trentasei mesi di navigazione in qualità di uffi ciale responsabile di una guardia in macchina su navi con apparato motore principale tra 750 e 3000 KW, soggette alle disposizioni impartite dalla Convenzione STCW, risultanti dal libretto di navigazione. Il periodo di navigazione è ridotto a ventiquattro mesi, nel caso in cui dodici mesi di navigazione sono svolti in
qualità di primo uffi ciale di macchina su navi aventi un apparato motore principale tra 750 e 3000 KW, soggette alle disposizioni della Convenzione STCW.
Art. 18.
Allievo ufficiale elettrotecnico
1. L’allievo ufficiale elettrotecnico imbarca in attività di addestramento nei servizi attribuiti agli uffi ciali elettrotecnici a bordo di navi dotate di apparato motore principale di potenza pari o superiore a 750 KW.
2. L’allievo ufficiale elettrotecnico possiede i seguenti requisiti:
a) essere iscritto nelle matricole della gente di mare di prima categoria;
b) aver compiuto il diciottesimo anno di età;
c) essere in possesso di un diploma di scuola secondaria quinquennale ad indirizzo elettrico ed elettronico e/o meccanica, meccatronica ed energia, ovvero di un diploma di scuola secondaria di II ciclo dell’istituto tecnico indirizzo trasporti e logistica opzioni conduzione apparati e impianti marittimi, che fornisce le conoscenze di cui alla sezione A-III/6 del codice STCW, riconosciuto dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti;
d) aver frequentato, con esito favorevole, il corso dell’addestramento di base (basic training) e il corso di addestramento di security per i lavoratori marittimi e il corso della familiarizzazione alla security per l’equipaggio (security awareness).
3. L’allievo uffi ciale elettrotecnico riceve al momento dell’imbarco dalla compagnia di navigazione un libretto di addestramento conforme alle disposizioni impartite dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, secondo la regola III/6 della Convenzione STCW e della sezione AIII/6 del codice STCW.
Art. 19
Ufficiale elettrotecnico
1. L’uffi ciale elettrotecnico assume la responsabilità, a livello operativo, delle operazioni dei sistemi elettrici ed elettronici a bordo di navi dotate di apparato motore principale di potenza pari o superiori a 750 KW.
2. Per conseguire il certifi cato di uffi ciale elettrotecnico occorrono i seguenti requisiti:
a) essere in possesso di un diploma di scuola secondaria quinquennale ad indirizzo elettrico ed elettronico e/o meccanica, meccatronica ed energia, ovvero di un diploma di scuola secondaria di II ciclo dell’istituto tecnico indirizzo trasporti e logistica opzioni conduzione apparati e impianti marittimi, che fornisce le conoscenze di cui alla sezione A-III/6 del codice STCW, riconosciuto dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti;
b) avere effettuato dodici mesi di navigazione, di cui sei mesi in servizio di macchina come allievo ufficiale elettrotecnico, in attività di addestramento sui compiti e sulle mansioni dell’uffi ciale elettrotecnico di cui alla sezione A-III/6 del codice STCW.
Tale addestramento è annotato sul libretto di addestramento di cui all’art. 18, comma 3, del presente decreto, e può essere sostituito da trentasei mesi di navigazione, di cui almeno trenta mesi svolti in servizio di macchina su navi con apparato motore
principale pari o superiore a 750 KW soggette alle disposizioni della Convenzione STCW;
c) aver frequentato, con esito favorevole, i corsi antincendio avanzato, engine resource management leadership and teamwork, hight voltages tecnology, presso istituti, enti o società riconosciuti idonei dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, ed essere in possesso del certifi cato di primo soccorso sanitario (fi rst aid) rilasciato e/o riconosciuto dal Ministero della salute;
d) essere in possesso dell’attestato di addestramento di marittimo abilitato ai mezzi di salvataggio (MAMS) istituito dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti;
e) aver sostenuto, con esito favorevole, un esame teorico pratico, dopo il completamento del periodo di navigazione previsto alla lettera b) sul possesso delle competenze e capacità di eseguire i compiti e le mansioni dell’uffi ciale elettrotecnico di cui alla sezione A-III/6 del codice STCW, a livello operativo.
Art. 20.
Comune di guardia in macchina
1. Il comune di guardia in macchina prende parte al servizio di guardia in macchina, a livello di supporto, in un locale apparato motore presidiato o periodicamente non presidiato, a bordo di navi aventi un apparato motore principale con potenza di propulsione pari o superiore a 750 KW.
2. Per conseguire il certifi cato di comune di guardia in macchina occorrono i seguenti requisiti: a) essere iscritto nelle matricole della gente di mare di prima categoria;
b) aver compiuto il diciottesimo anno di età;
c) essere in regola con l’obbligo scolastico;
d) aver effettuato sei mesi di navigazione in attività di addestramento sui compiti e sulle mansioni del comune di guardia in macchina di cui alla sezione A-III/4 del codice STCW a livello di supporto, sotto la supervisione del direttore di macchina o di un ufficiale di macchina dallo stesso delegato. Tale addestramento deve risultare dal libretto di addestramento conforme alle disposizioni impartite dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, rilasciato dalla compagnia di navigazione al momento del
primo imbarco;
e) aver frequentato, con esito favorevole, i corsi di addestramento di base (basic training) presso istituti, enti o società riconosciuti idonei dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti;
f) aver sostenuto, con esito favorevole, un esame teorico pratico, dopo il completamento del periodo di navigazione previsto alla lettera d) , sul possesso delle conoscenze e capacità di eseguire i compiti e le mansioni del comune di guardia in macchina di cui alla sezione A-III/4 del codice STCW, a livello di supporto.
Art. 21.
Marittimo abilitato di macchina
1. Il marittimo abilitato di macchina prende parte al servizio di guardia in macchina, a livello di supporto, inun locale apparato motore presidiato o periodicamente non presidiato, a bordo di navi aventi un apparato motore principale con potenza di propulsione pari o superiore a 750 KW.
2. Per conseguire il certifi cato di marittimo abilitato di macchina occorrono i seguenti requisiti:
a) essere in possesso del certifi cato di comune di guardia in macchina;
b) aver effettuato dodici mesi di navigazione in qualità di comune di guardia di coperta in macchina su navi soggette alle disposizioni della Convenzione STCW;
c) avere sostenuto, con esito favorevole, un esame teorico pratico, dopo il completamento del periodo di navigazione
previsto alla lettera b) , sul possesso delle competenze e capacità di eseguire i compiti e le mansioni del marittimo abilitato di macchina di cui alla sezione A-III/5 del codice STCW, a livello di supporto.
Art. 22.
Comune elettrotecnico
1. Il comune elettrotecnico prende parte alle operazioni dei sistemi elettrici ed elettronici, a livello di supporto, a bordo di navi aventi un apparato motore principale con potenza di propulsione pari o superiori a 750 KW.
2. Per conseguire il certifi cato di comune elettrotecnico occorrono i seguiti requisiti:
a) essere iscritto nelle matricole della gente di mare di prima categoria;
b) aver compiuto il diciottesimo anno di età;
c) essere in regola con l’obbligo scolastico;
d) aver effettuato dodici mesi di navigazione in servizio di macchina su navi aventi un apparato motore principale pari o superiore a 750 KW, soggette alle disposizioni della Convenzione STCW;
e) in alternativa al requisito di cui alla lettera d) , essere in possesso di una qualifi ca professionale rilasciata da un ente/plesso formativo regionale, riconosciuto dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ed aver effettuato tre mesi di navigazione in servizio di macchina su navi aventi apparato motore principale pari o superiore a 750 KW, soggette alla disposizioni della Convenzione STCW;
f) aver frequentato con esito favorevole i corsi di addestramento di base (basic training);
g) aver sostenuto con esito favorevole un esame teorico pratico, dopo il completamento del periodo di navigazione previsto alle lettere d) e/o e) , sul possesso delle competenze e capacità di eseguire i compiti e le mansioni del comune elettrotecnico di cui alla sezione A-III/7 del codice STCW, a livello di operativo.
TITOLO IV
CERTIFICATI DEI VIAGGI COSTIERI
Art. 23.
Ufficiale di coperta su navi inferiori a 500 GT che compiono viaggi costieri
1. L’uffi ciale di coperta su navi inferiori a 500 GT che compiono viaggi costieri assume la responsabilità di una guardia in navigazione a livello operativo su navi aventi stazza inferiore a 500 GT che compiono viaggi costieri.
2. Per conseguire il certifi cato di uffi ciale di coperta su navi inferiori a 500 GT che compiono viaggi costieri occorrono i seguenti requisiti:
a) essere iscritto nelle matricole di prima categoria della gente di mare;
b) aver compiuto il diciottesimo anno di età;
c) essere in possesso di un diploma di scuola secondaria di II ciclo dell’istituto tecnico indirizzo trasporti e logistica opzioni conduzione del mezzo navale, che fornisce le conoscenze di cui alla sezione A-II/3 del codice STCW, riconosciuto dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti;
d) in alternativa al requisito di cui alla lettera c), essere in possesso di un titolo di studio conclusivo di un percorso di II ciclo, integrato con un modulo di allineamento, che fornisce le conoscenze di cui alla sezione A-II/3 del codice STCW, riconosciuto dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti;
e) aver effettuato trentasei mesi di navigazione in servizio di coperta risultanti dal libretto di navigazione su unità soggette alle disposizioni della Convenzione STCW;
f) aver frequentato, con esito favorevole, i corsi di addestramento di base (basic training), antincendio avanzato, radar osservatore normale, radar A.R.P.A., ECDIS presso istituti, enti o società riconosciuti idonei dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ed essere in possesso del certifi cato di primo soccorso sanitario (fi rst aid) , rilasciato e/o riconosciuto dal Ministero della salute;
g) essere in possesso dell’attestato di addestramento di marittimo abilitato ai mezzi di salvataggio (MAMS), istituito dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti;
h) aver sostenuto, con esito favorevole, un esame teorico pratico, dopo il completamento del periodo di navigazione previsto alla lettera e) , sul possesso delle competenze e capacità di eseguire i compiti e le mansioni dell’ufficiale di coperta su navi che compiono viaggi costieri di cui alla sezione A-II/3 del codice STCW, a livello operativo.
3. Nel caso in cui l’uffi ciale di coperta su navi inferiori a 500 GT che compiono viaggi costieri è addetto a svolgere mansioni connesse ai servizi radio di bordo deve essere in possesso di apposita certifi cazione rilasciata o riconosciuta dal Ministero dello sviluppo economico, ai sensi delle regole IV/1 paragrafo 3, e IV/2 della Convenzione STCW.
4. Nel caso in cui l’uffi ciale di coperta su navi che compiono viaggi costieri non è in possesso dell’addestramento per il sistema ECDIS o dell’addestramento per il sistema radar ARPA, il certifi cato è rilasciato con limitazioni per il sistema ECDIS o per il sistema radar ARPA.
5. Nel caso in cui l’uffi ciale di coperta su navi che compiono viaggi costieri è assegnato dal ruolo d’appello alla conduzione del battello di emergenza veloce (MABEV), deve possedere l’attestato di addestramento di marittimo abilitato ai mezzi di salvataggio veloci istituito dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti
Art. 24.
Comandante su navi inferiori a 500 GT che compiono viaggi costieri
1. Il comandante su navi inferiori a 500 GT che compiono viaggi costieri assume il comando su navi inferiore a 500 GT su navi aventi stazza inferiore a 500 GT che compiono viaggio costieri.
2. Per conseguire il certifi cato di comandante su navi inferiori a 500 GT che compiono viaggi costieri occorrono i seguenti requisiti:
a) essere in possesso del certifi cato di ufficiale di coperta su navi inferiori a 500 GT che compiono viaggi costieri;
b) aver compiuto il ventesimo anno di età;
c) essere in possesso di un diploma di scuola secondaria di II ciclo dell’istituto tecnico indirizzo trasporti e logistica opzioni conduzione del mezzo navale, che fornisce le conoscenze di cui alla Sezione A-II/3 del codice STCW, riconosciuto dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti;
d) in alternativa al requisito di cui alla lettera c), essere in possesso di un titolo di studio conclusivo di un percorso di II ciclo, integrato con un modulo di allineamento, che fornisce le conoscenze di cui alla Sezione A-II/3 del codice STCW, riconosciuto dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti;
e) aver effettuato dodici mesi di navigazione in servizio di coperta risultanti dal libretto di navigazione su unità soggette alle disposizioni della Convenzione STCW;
f) essere in possesso apposita abilitazione connessa ai servizi radio di bordo rilasciata o riconosciuta dal Ministero dello sviluppo economico, ai sensi delle regole IV/1 paragrafo 3, e IV/2 della Convenzione STCW;
g) essere in possesso del certifi cato di assistenza medica (medical care) rilasciato e/o riconosciuto dal Ministero della salute.
3. Nel caso in cui il comandante su navi inferiori a 500 GT che compiono viaggi costieri non è in possesso dell’addestramento per il sistema ECDIS e dell’addestramento per i mezzi di salvataggio veloci, il certifi cato è rilasciato con limitazioni all’imbarco su navi dotate di sistema ECDIS, ovvero dotate di mezzi di salvataggio veloci.
4. Nel caso in cui il comandante su navi inferiori a 500 GT che compiono viaggi costieri non è in possesso dell’addestramento per il sistema radar ARPA il certifi cato è rilasciato con limitazioni per il sistema ECDIS o per il sistema radar ARPA.
TITOLO V
DISPOSIZIONI ATTUATIVE
Art. 25.
Norme transitorie
1. Dall’ entrata in vigore del presente decreto sino al 1 gennaio 2017, i lavoratori marittimi in possesso:
a) dell’abilitazione marittima di comune di guardia in coperta di cui all’art. 11 del decreto ministeriale 30 novembre 2007, che hanno effettuato, nei sessanta mesi precedenti l’entrata i n vigore del presente decreto, dodici mesi di navigazione con tale qualifica risultanti dal libretto di navigazione, ottengono il certifi cato di marittimo abilitato di coperta di cui all’art. 11 del presente decreto;
b) delle qualifiche di nostromo, secondo nostromo, primo nostromo, tankista, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 2006, n. 231, che hanno effettuato, nei sessanta mesi precedenti l’entrata in vigore del presente decreto, diciotto mesi di navigazione con tali qualifi che risultanti dal libretto di navigazione, ottengono il certifi cato di marittimo abilitato di coperta di cui
all’art. 11 del presente decreto;
c) dei titoli professionali, non convertiti, di padrone marittimo di prima o di seconda classe di cui rispettivamente agli articoli 254 e 254 -bis del regolamento al codice della navigazione, che hanno effettuato, nei sessanta mesi precedenti l’entrata in vigore del presente decreto, diciotto mesi di navigazione con tali titoli professionali risultanti dal libretto di navigazione, ottengono il certifi -
cato di marittimo abilitato di coperta di cui all’art. 11 del presente decreto;
d) del titolo professionale, non convertito, di marinaio autorizzato di cui all’art. 257 del regolamento al codice della navigazione, che hanno effettuato, nei sessanta mesi precedenti l’entrata in vigore del presente decreto, venti mesi di navigazione con tale titolo professionale risultanti dal libretto di navigazione, ottengono il certifi cato di comune di guardia in coperta di cui all’art. 10 del presente decreto;
e) dell’abilitazione marittima di comune di guardia in macchina di cui all’art. 18 del decreto ministeriale 30 novembre 2007, che hanno effettuato, nei sessanta mesi precedenti l’entrata in vigore del presente decreto, dodici mesi di navigazione con tale qualifi ca risultanti dal libretto di navigazione, ottengono il certifi cato di marittimo abilitato di macchina di cui all’art. 21 del presente decreto;
f) delle qualifi che di operaio motorista, operaio meccanico, capo operaio, frigorista, carpentiere ed ottonaio di cui al decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 2006, n. 231, che hanno effettuato, nei sessanta mesi precedenti l’entrata in vigore del presente decreto, diciotto mesi di navigazione con tali qualifi che risultanti dal libretto di navigazione, ottengono il certifi cato di marittimo abilitato di macchina di cui all’art. 21 del presente decreto;
g) dei titoli professionali, non convertiti, di meccanico navale di prima o di seconda classe di cui rispettivamente agli articoli 270 - bis e 271 del regolamento al codice della navigazione, che hanno effettuato, nei sessanta mesi precedenti l’entrata in vigore del presente decreto, diciotto mesi di navigazione con tali titoli professionali risultanti dal libretto di navigazione, ottengono il certifi -
cato di marittimo abilitato di macchina di cui all’art. 21 del presente decreto;
h) delle qualifi che di elettricista e giovanotto elettricista di cui al decreto del Presidente della Repubblica18 aprile 2006, n. 231, che hanno effettuato, nei sessanta mesi precedenti l’entrata in vigore del presente decreto, diciotto mesi di navigazione con tali qualifiche risultanti dal libretto di navigazione, ottengono il certifi cato di comune elettrotecnico di cui all’art. 22 del presente decreto, purché in possesso dei requisiti richiesti dal comma 2, lettera f) dell’articolo stesso.
i) delle qualifi che di primo elettricista e secondo elettricista di cui al decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 2006, n. 231, che hanno effettuato, nei sessanta mesi precedenti l’entrata in vigore del presente decreto, ventiquattro mesi di navigazione con tali qualifi che risultanti dal libretto di navigazione, ottengono il certificato di uffi ciale elettrotecnico di cui all’art. 19 del presente decreto, purché in possesso del diploma quinquennale e dei requisiti richiesti dal comma 2, lettere e) e f ) dell’articolo stesso.
Art. 26.
Accesso alle abilitazioni superiori
1. All’entrata in vigore del presente decreto, i lavoratori marittimi in possesso delle abilitazioni a livello operativo, direttivo o di supporto in corso di validità previste dal decreto del Ministero dei trasporti 30 novembre 2007,per conseguire la prevista certifi cazione superiore devono essere in possesso di tutti i requisiti indicati per la certificazione posseduta e per quella da conseguire indicati nel presente decreto.
Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 25 luglio 2016
Il Ministro: DELRIO