Leggi e Decreti/Didattica - Collegio Capitani

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Leggi e Decreti/Didattica

ALCUNI IMPORTANTI SUGGERIMENTI LEGALI PER I COMANDANTI

Masters must show caution or else liability limits may be terminal

The Privy Council has corked that it is possible to contract out the right to limit liability, and so operators must be vigilant in ensuring this does not inadvertently happen, write Mark 0’Neil and Anushka Karunaratne of global law firm Reed Smith
It is a common practice for masters to sign various agreements that will bind shipownners. In many instances the agreements are presented under time constraints, or late at night. The master may not understand the legal content, but he may feel that he has no option but to sign, to follow through with his orders.
It would then come as a nasty surprise if shipowners were later to discover that their master had unwittingly waived their statutory right to limit liability for damages. That could leave them in a difficult position, with their insurance cover voided and a bill for unlimited damages.

The owners of the 159,062-dwt tanker Cape Bari (built 2005) found themselves in this position in a case brought by Bahamas Oil Refining Company international (BORCO), which came before the judicial committee of the Privy Council in London, on appeal from the Court of Appeal in the Bahamas.

The Privy Council judgment, delivered last month, offers guidance, not just to owners but to any party entering into a commercial contract, on when it might be said that a party has contracted out of its statutory rights.

BORCO owns a terminal in Port Nassau in the Bahamas that makes all vessels entering there sign a document setting out the "conditions of use" of the berth. Such terminal usage contracts are standard in the trade.

Shortly after the master of the Cops Bari signed the conditions of use, the vessel hit a jetty while under the navigation of a local pilot, causing damage alleged to be around $22m.

The dispute turned on clause 4 of the conditions of use, which provided that the shipowners would be responsible for “any and all loss or damage” caused by the vessel's use of the terminal facilities.

The owners argued that they were entitled to limit their liability to about $17m under the 1976 Convention on Limitation of liability for Maritime Claims, which was incorporated into Bahamian law. BORCO argued that by agreeing to clause 4, the owners had contracted out of their right to limit liability.

In the Bahamas, the court of first instance found that the owners had contracted out of their right to limit. The Court of Appeal reversed this decision on the basis that the terms of the convention did not permit parties to contract out of the right to limit. The Privy Council therefore looked at two issues: Is it possible to contract out of the convention? And did the owners do so?

The Privy Council held that yes, it was possible to contract out of or waive the right to limit liability under the convention. There is nothing in the convention that makes this impermissible. However, in order to do so there needs to be very clear words to that effect in the contract.

In this instance, clause 4 of the conditions of use did not mention the convention (or the local law giving it force) or the owner's right to limit their liability. In the Privy Council’s opinion, if the parties had intended that the owners could not limit their liability, this should have been expressly started. The Privy Council accepted that clause 4 and the 1976 convention could be read together and, if owners were found liable, BORCO would be entitled to an indemnity up to the maximum recoverable under the convention.

The lesson for operators is that vigilance is key when entering into contracts directly or through their agents.This decision will prompt many terminals and similar facilities to amend their contracts of use to include express waivers of the right to limit liability.
It is therefore important that operators have the infrastructure and safeguards in place to avoid an agent contracting blindly on their behalf. No matter how urgent, the master should always refer contracts back to the operator’s legal team for review before signing.
If that is not possible, the master should be guided to execute agreements on the basis of “receipt only and without authority to bind the owners or the vessel”. This step is not foolproof but, in certain circumstances, may serve to avoid binding shipowners to unwanted contracts.

Parner Mark 0’Neil and associate Anushka Karunaratne acted for the successful respondent owner, Cape Bari Tankschiffahrts.


Liability for underperformance caused by fouling due to Charterers’ orders.

Imperator I Maritime Company v. Bunge SA (Coral Seas) [2016] EWHC 1506 (Comm)

The Court has recently held that, in considering whether owners are in breach of a continuing performance warranty, it is no defence for the owners to show that the underperformance has been caused by underwater fouling following the charterers’ employment orders.
The background facts

The Coral Seas, a new building vessel, was chartered on an amended NYPE 1946 form to Bunge S.A., who in turn sub­chartered it to C Transport Panamax.

The charterparty included the standard clause 8 obligation that “The captain… shall be under the orders and directions of the charterers as regards employment and agency…”.

Rider clause 29(a) set out the vessel’s speed and fuel consumption warranties: “Speed/consumption (expected as a new building) … All details given in good faith as per shipbuilders’ plans and as a new building vessel can be described…”.

Rider clause 29(b) additionally stated: “Throughout the currency of this charter, owners warrant that the vessel shall be capable of maintaining and shall maintain on all sea passages, from sea buoy to sea buoy, an average speed and consumption as stipulated in clause 29(a) above, under fair weather condition not exceeding Beaufort force four and Douglas sea state three and not against adverse current.”
There was no suggestion that the vessel did not meet her performance warranties at the start of the charter. Over one year into the charter, the Charterers ordered the vessel to proceed to Guaiba Island, Brazil. The vessel remained there for one month in the Brazilian summer, waiting to load. On departure, it was immediately clear that the vessel’s performance had significantly worsened. The Charterers deducted US$ 389,379.51 from hire for underperformance, claiming that the Owners had breached their clause 29(b) ongoing performance warranty.

The Tribunal’s decision

The arbitrators found that: (1) after departing from Guaiba Island, the vessel did not meet its warranted speed, leading to a loss of 90.345 hours; (2) the reason for this was the lengthy stay in Brazil, which had caused marine growth to foul the vessel’s hull; (3) this marine growth was not unusual but constituted fair wear and tear in the ordinary course of trading; and (4) the Owners had not breached their maintenance obligation under clause 1 in not cleaning the hull prior to departing from Guaiba Island.

However, the arbitrators found for the Charterers, holding that clause 29(b) was an ongoing warranty which applied to all sea voyages, including those after a prolonged stay in tropical waters, and that the Owners had assumed the risk that the vessel’s performance would be reduced in such circumstances.


The Commercial Court decision

The Owners appealed to the Court, arguing that clause 29(b) should be construed on the basis of the vessel continuing to have a clean hull and propeller, and that, as stated in Time Charters (citing the obiter/non­binding statement by Colman J in The Pamphilos), “Where the owners give a continuing undertaking as to performance of the ship, and the ship has in fact underperformed, it is a defence for the owners to prove that the underperformance resulted from their compliance with the charterers’ orders”.


The Court held that:

1. The performance warranty in clause 29(b) was to apply to all sea voyages, regardless of whether there was hull fouling.

2. Furthermore, the fouling was an ordinary peril of the voyage (being neither unusual nor unexpected), the risk of which the Owners must have agreed to bear, consistent with which the Owners had conceded that the implied indemnity (for following the Charterers’ lawful employment orders under clause 8) was inapplicable here. Indeed, if the fouling at Guaiba Island had been unusual or extraordinary, then the Owners could have claimed under the implied indemnity.

3. Moreover, clause 29(b) restricted the application of the performance warranty to passages under “fair weather” conditions, but the parties had not also excluded the warranty in respect of voyages after prolonged stays in port (as charterparty rider clauses often do).

On this basis, the Court dismissed the Owners’ appeal, disagreeing with the statements in Time Charters and The Pamphilos. In the Court’s view, the Owners were seeking to rely on a limitation in clause 29(b) that simply was not there
– its language was clear and unambiguous.


Comment

Shipowners and ship operators may be surprised by this decision.

Firstly, the fact that the Owners had warranted the performance by reference to ‘fair weather’ seems irrelevant. This is just the contractual “yardstick” (standard) by reference to which the vessel’s performance is measured. The fact that clause 29(a) referred to that performance standard as what was “expected as a new building” and which was “given in good faith as per shipbuilders’ plans and as a new building vessel can be described” suggests that the performance warranty was given on the basis of a new (clean) hull/propeller. However, the clause did not expressly say so (which would appear to have been the problem in this case).

Secondly, the Owners’ concession that they had no implied indemnity claim also seems irrelevant. The implied indemnity cannot contradict an express charterparty clause. So the Owners either succeeded or failed on clause 29’s wording, with which the implied indemnity had to be consistent. The Owners could only have assumed responsibility for underperformance due to fouling because of clause 29(b). The Court’s apparent assumption that the Owners had assumed this risk elsewhere seems questionable – as the Court noted, in The Kitsa the Tribunal (by whose findings the Court was bound in that case) had only held that the Owners had assumed responsibility for the cleaning costfollowing fouling (defeating their implied indemnity claim for that cost), not for the actual underperformance.

At any rate, this decision makes it clear that an ongoing performance warranty will be read strictly. If an owner wishes to avoid this result, such a warranty should be avoided (NYPE charterparties already have a regime that deals with underperformance during a time charter) and/or should include a prolonged stay clause which caters adequately for this situation.

Article authors:  Evangelos Catsambas, Natalie Nielsen



CIRCOLARE  DEL MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI DEL 12/10/2016 SULLA STW.

A Tutte le direzioni marittime, LORO SEDI
A tutte le Capitanerie di Porto, LORO SEDI
E, p.c.:
Al Comando Generale del Corpo delle Capitanerie di porto - Reparto VI. SEDE

LETTERA CIRCOLARE

Oggetto: PR - STW  - 02 - Riesame della Circolare n. 17 del 17/12/2008 - Attuazione del DM 25 luglio 2016 e ulteriori    
               chiarimenti in merito all'adeguamentoe e al rinnovo,

      Com'è noto è stato pubblicato il DM 25 Luglio 2016 (G. U. n. 183 del 6 Agosto 2016) concernenle i requisiti di accesso alle certificazioni di competenza e di addestramento aggiornate a seguito dell'entrata in vigore degli Emendamenti alla Convenzione Internazionale intervenuti durante la Conferenza di Manila 2010.
     AI riguardo, di concertu con il Comando Generale dci Copro delle Capitanerie di Porto, Reparto VI, Ufficio IV, si ritiene utile fornire i seguenti chiarimenti.

     Tenuto conto che alcune Direzioni Marittime hanno già pubblicato i bandi di esame per il conseguimento delle abilitazioni marittime di cui al DM 30 Novembre 2007, glistessi saranno conclusi ai sensi di tale normativa.
     I SUCCESSIVI BANDI DOVRANNO ESSERE EMANATI DOPO LA PUBBLICAZIONE DEI PROGRAMMI DI ESAME
AGGlORNATI AGLI EMENDAMENTI MAINILA  2010

l. CONVERSIONE DELLE ABILITAZIONI, TITOLI E QUALIFICHE PROFESSIONALI IN CERTIFICATI DI COMPETENZA
(COC) E DI ADDESTRAMENTO (COP) . (vedi nota 1)
  L'articolo 25 del DM 2S Luglio 2016 ha disposto il periodo transitorio secondo il quale alcune figure professiunali possono richiedere la conversione nelle nuove certificazioni di competenza e di addestramento.
  Tale periodo transitorio scade il 1/1/2017.
  Per quanto sopra esposto, considerato l'esiguo tempo a disposizione per la presentazione dell'istanza e l'impossibilità, per chi è imbareato, di presentare personalmente la domanda, i marittimi interessati alla convcnaonc nelle nuove certificazioni possono richiedere la stessa entro il 2/1/2017, lllvlando alla propria Capitaneria di porto di iscrizione - tramite posta certificata, posta elettronica, via fax oppure consegna a mano tramite un proprio delegato - l'istanza di conversione in carta semplice.
  Allo sbarco il richiedente si recherà in Capitaneria di porto presentando tutta la documentazione richiesta e potrà ottenere il certificato di competenza e/o di addestramento se in possesso dei requisiti richiesti.
  La data di validità del certificato decorrerà dal momento del rilascio.
  Per una corretta compilazione dei certificati di competenza e dei certificati di addestramentu per le nuove figure (Ufficiale elettrotecnico, Comune Elettrotecnico, Marittimo Abilitato di Coperta e di Macchina) si riportano nella seguente tabella le esatte diciture:
_______________________________________________________________________________________________________ REGOLA           DENOMINAZIOME                FUNZIONI                                LIVELLO
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                                                   Navigazione/  Navigational__________________________
                                                   Maneggio e stiivaggiodel carieo/Cargo handling and                                                                                                    
                       Marittimo               stowage_______ _______________________________             Livello
    III/5            abilitato di             Controllo dell'operatività della nave e cura del                           supporto
                       coperta / able        personale a bordo / Controlling the operation of the                   support level
                       seafarer deck        ship and care for persons on board___________________
                                                   Manutenzione e riparazione / Maintenance and
_____________________________ repair_________________________________________________________________________
                                                   Meccanico navale / Marine engineering_______________
                                                   Apparechiature elettriche, elettroniche e di controllo /
                        Marittimo             Electrical, electronic  and  control
                        abilitato di            engineering                                                                              Livello
    III/5              macchina / able   Manutenzione e riparazione / Maintenance and repair_____          supporto
                        seafarer engine    Controllo dell'operatività della nave e cura delle                           support level
                                                   persone a bordo / Controlling the operation of the    
_____________________________ship and care for persons  on board___________________________________________________
                                                   Apparecchiature elettriche, elettroniche e di
                                                   controllo / Electrical,  electronic  and  control
                        Ufficiale               engineering______________________________________             Livello          
                        Elettrotecnico        Manutenzione e riparazione   /   Maintenance  and                        operativo
    III/6             Electro-technical    repair ___________________________________________           operational
                        officer                  Controllo dell'operatività della nave e cura delle                            level
                                                   persone a bordo  /  Controlling  the operation   of  the
_____________________________ ship and care for persons on board__________________________________________________
                                                   Apparecchiature elettriche, elettroniche e di
                                                   controllo / Electrical, electronic and control
                        Comune               engineering _______________________________________            Livello
                        Elettrotecnico /     Manutenzione e riparazione / Maintenance and                               supporto  /
    III/7             Electro-technical    repair                                                                                         support level
                        rating                  Controllo dell'operatività della nave e cura delle    
                                                  persone a bordo / Controlling the operation of the
                                                  ship and care for persons on board__________________________________________________

 
2. CHIARIMENTI SUL D.M. 25 LUGLIO
  Gli articoli 8 e 9 del DM25 luglio 2016 prescrivonu il rilascio del certificato con la limitazione in caso di mancato addestramento di Marittimo Abilitato ai Mezzidi salvataggio Veloci(MABEV).
  Il mancato possesso dell'addestramento specifico non preclude, a priori, la possibilita di imbarco, resta inteso che in mancanza dell'addestramento, nell'attestato di addestramento conseguito sani riportata la dicitura "non abilitato' ("NoIqualified" in inglese).
  Inoltre al comma 1, articolo 25, le qualifiche di bordo di Carpentiere ed Ottonaio devono essere ricomprese nella lettera b) e non nella lettera f) dello stesso comma;
  Alla lettera i) dello stesso articolo, per la figura di Ufficiale Elettrotecnico sono richiesti i requisiti del comma 2, lettere c) e d) e non delle lettere e) e f).

3 •LIBRETTI DI ADDESTRAMENTO.
  Nelle more dell'emanazione dei librctti di addestramcnto, aggiornati agli Emendamenti Manila 2010, per gli Allievi Ufficiali di Coperta e di Macchina e per i Comuni di guardia in coperta e in macchina, continuano ad utilìzzarsi i libretti di addetramcnto di cui ai D.D. 31/12/2004.
  Per gli Allievi Ufficialidi Coperta e di Macchina dovrà essere annotato, a cura del comandante o dell'Ufficiale responsabile dell'addestramento a bordo, l'effettuazione del servizio di guardia in plancia o in macchina.
  Nelle more dell'emanazione dei libretti di addestramento per l'Allievo Ufficiale Elettrotecnico e del Comune Elettrotecnico, in corso di elaborazione dall'1MO, si fa presente che la compagnia di navigazione che intenda imbarcare tali figure, dovra fornire l'attestazione di aver erogato all'Allievo e al Comune la formazione richiesta dalle tavole A-III/6 e A-IlI/7.

4 . CHIARIMENTI RELATIVI ALL'ADEGUAMENTO, RINNOVO E RILASCIO DELLE CERTIFICAZIONI.
A beneficio di tutta l'utenza  interessata e a seguito del prescritto Riesame di Direzione effettuato ai sensi della nonnativa UNI EN ISO 9001:2008, secondo la procedura PR-SGQ-03 del Manuale del Sistema di Gestione per la Qualità. si precisa inoltre quanto segue:
4.1 Adeguamento della data di scadenza originaria dei certificati.
    L'adeguamento della data dì scadenl'..aoriginaria dei certificati NON È UN RINNOVO.
    Pertanto, il marittimo, il cui certificato reca la data di scadenza 31/12/2016 o 1/1/2017, presenta alla Capitaneria di porto di iscrizione solo ed esclusivamente i corsi di addestramento richiesti dal suo certificato di competenza da adeguare, secondo le modalita riportate nelle Circolari n. 34 del 17 marzo 2016 e n. 37 del 2 Agosto 2016, punto A).
  Si ribadisce la necessità di effettuare ['adeguamento per i certificati di competenza in tempi celeri allo scopo di consentire ai marittimi l'imbarco.
  A tal fine si raccomanda a tutte le parti interessate (marittimi e compagnie di navigazione) che effettuano traffico nazionale di rimandare la procedura di adeguamento dopo il 15 gennaio 2017 e comunque non oltre il primo trimestre, favorendo l'adeguamento dci certificati ai marittimi impiegati sul traffico internazionale.
  Si informa inoltre che L'ADEGUAMENTO ALLA SCADENZA ORIGINARIA DEL CERTIFICATO PUÒ ESSERE EFFE'M'UATO ANCHE DOPO IL TERMINE DEL 1/1/2017 ma non oltre la data di scadenza originaria dci certificato.
  Nei casi suddetti comunque, I REQUISITI PER L'ADEGUAMENTO DELLA SCADENZA DEVONO ESSERE STATI MATURATI AL 31/12/2016.
  In caso contrario, cioè se l'istanza è presentata oltre il termine di validita originaria dci certificato, non potranno più applicarsi le disposizioni relative all'adeguamento ma si applicheranno le procedure per il rinnovo di cui al DM 1/3/2016 ed il marittimo dovrà possedere tutti i requisiti richiesti dallo stesso.
__________________________________________________________________________________________________________
  Es.:certificatorinnovato/rilasciato in data 1/5/2013 fino al 31/12/2016. L'adeguamento può essererichiestofinoal 31/4/2018 e seguiràle procedure della Circolare n. 34.
  Oltre tale data Irattasi di un rinnovo quindi sottoposto alle disposizioni del DM 1/3/2016 e dellaCircolare n. 35.
__________________________________________________________________________________________________________
    Resta inteso che i certificati di competenza che recano LA LIMITAZIONE 5000 GT E 7000 GT CONTINUANO A MANTENERE TALI LIMITAZIONI.

4.2 Rinnovo dei certificati - procedure e termini.
  Il rinnovo dei certificati di competenza è disciplinato gsl  Decreto Ministeriaie 1Marzo 2016, n. 51 secondo le procedure indicate nella Circolare n. 35 del 17 marzo 2016 e della Circolare n. 37 del 2 Agosto 2016 lettera B).
  L'articolo 4, comma 2, prescrive che il lavoratore marittimo deve aver anche effettuato, alternativamente, i periodi di navigazione di cui alle lettere a), b) o c) svolgendo le funzioni della certificazione posseduta.
  Qualora il marittimo non abbia effettuato il servIzIo di navigazione nelle  funzioni della certificazione posseduta gli sara rilasciato il Certificato di Competenza (CoC), o il Certificato di addestramento (CoP), in relazione alla funzione effettivamentesvolta a bordo a condizione che lo stesso marittimo abbia sostenuto favorevolmente l'esame previsto per il certificato che gli può essere rilasciato.
 Tale facoltà è concessa solo cd esclusivamente qualora il marittimo presenti
formale istanza nella quale dichiara quanto segue:
  «il sottoscritto (Nome e Cognome, data di nascita , numero di matricola e luogo di residenza) è consapevole che con la presente rinuncia dovrà sostenere nuovamente l'esame per l'ottenimento del cerlificato di competenza scaduto e non
rinnovato per la mancanza del mantenimento delle competenze possedute"
____________________________________________________________________________________________________________
Esempio 1 :Primo Ufficialedi coperta che ha effettuato la navigazionc come Ufficiale di coperta a livello di supporto.
A sua richiesta può essergli irilasciato il certificato di cumpelenza da Ufficiale di Navigazionc a condizione che abbia sostenuto con esito favorcvolel'csame previsto dalla Sez. A-III 1.

Esempio 2 : Ufficialedi coperta che ha effettuato la navigazionc come Comune di coperta.
A sua richiesta può essergli rilasciato il certificato di addestramento da Comunc di coperta a condizione che abbia sostenuto con esito favorcvolel'csame previsto dalla Sez. A-II/4.

Esempio 3 : Ufficialedi coperta che ha effettuato la navigazione come mozzo.
Non può essere rilaflciato alcun Certificato.

Stesso dicasi  per la sezione Macchina.
___________________________________________________________________________________________________________
    A tale personale, qualora intcnda nnnovare la certificazione scaduta, dovranno essere applicate le disposizioni di cui all'art. 8, comma 3 del DM 1 Marzo 2016, n. 5I.
   Si ricorda che nel futuro, IN OGNI CASO, non è consentito l'ottcnimcnto della certificazione superiore ae non è stato dimostrato il mantenimento delle competenze mediante l'esame di cui all'articolo 6, comma 1, lettera b) relativo alla certificazione che si intende ottenere.

IL CORSO DIRETIIVO PER PRIMI UFFICIALI, COMA.NDANTI E DIRETTORI DI MACCHINA È OBBLIGATORIO PER IL RINNOVO.
  Considerato che non può prescindersi dal possesso delle competenze per il livello direttivo richieste dalle nonne internazionali c comunitarie, tale requisito è obbligatorio anche per i Comandanti, Direttori di Macchina e Primi Ufficiali di Coperta e di Macchina già in possesso di tali certificazioni, così come, tra l'altro, disposto con Circolare Titolo: Gente di Mare, Serie XIII, D. 32 prot. 7403 del
28/04/2015.
  I marittimi che hanno conseguito l'abilitazione di Comandante, Direttore di Macchina, Primo Ufficialedi coperta e di Primo ufficiale di macchina negli anni 2011 e 2012 (che quindi devono procedere ad un RINNOVO E NON all'adeguamento della data di scadenza), dovranno presentare tale requisito entro il 31/12/2018.
  Resta inteso che per tale personale il certificato di competenza, cosi rinnovato, non avrà la scadenza quinquennale in quanto mancante del Corso Direttivo,ma recherà la data di scadenza 31/12/2018.

4.3 Rilascio.
  Il rilascio dei certificati di competenza e disciplinalo dal D.M.25 luglio 2016 che detta i requisiti di accesso per il conseguimento dei certificati di competenza e di addestramento per gli iscritti alla prima categoria della gente di mare.
  L'articolo 26 del D.M. 2S Luglio 2016 dispone che coloro che vogliono accedere al certificato superiore dovranno essere in possesso di tutti i requisiti richiesti dalla loro certificazione e dei requisiti richiesti per quella superiore, come tra l'altro già previsto dall'articolo 20 dci D.M. 30 Novcmbre 2007.

4.4 - High Voltages Technology
  Tale corso di addestramento viene richiesto per la gestione ed il funzionamento degli impianti clettrici ed elettronici di bordo ad alta tensione superiori a 1000 V.
  Considerato quindi che non tutte le navi risultano essere equipaggiate con tali apparecchiature il mancato possesso dell'addestramento specifico non preclude, a priori, la possibilità di imbarco e pertanto tale addestramento non è un requisito obbligatorio per l'ottenimento del certificalo ad esclusione dell'Ufficiale Elettrotecnico.
  Resta inteso che in mancanza dello speeifieo addestramento, nell'attestato di addestramenlo conseguito, sara riportata la dicitura "non abilitato" ("Not qualifled" in inglese).
  Fermo restando quanto previsto dall'articolo 23, comma 1 del decreto legislativo 12/05/2015, ll. 71, la Compagnia di navigazione e il Comandante hanno la responsabilila di impiegare, a bordo di navi con apparecchiature ad alto voltaggio superiori a 1000 V, personale in possesso dell'addestramento specifico.

4.5 Marittimo abilitato ai mezzi di salvataggio veloci IMABEV)
    Atteso che il decreto 28/1/2008, che istituisce l'addestramento MABEV, prevede un addestramento effettuato a bordo sotto la responsabilità del Comandante, qualora lo stesso non sia in possesso di tale addestramento, deve delcgare un Ufficiale certificato MABEV che effettuera l'addestramento in parola.

4.6 Limitazioni
    Si ribadisce che le limitazioni del certificalo di competenza e di addestramento derivanti dalla mancanza di addestramenti specifici (navi cisterna, navi passeggeri, High Voltage Technology, Mabev, dc.) sono da riportare nell'attestato di addestramento conseguito (in precedenza noto come Allegato VII) e non sul certificato di competenza o di addestramento.
    Con l'occasione si comunica che "l'attestato di addestramento conseguito" allegato al DM 1/3/2016 conteneva errori materiali pertanto, nelle more della predisposizione dell'upportuna errata eonige, si allega alla presente il modello corretto (Allegato l).
    Infine si sottolinea che il modello suddetto "sarà comunicato all'IMO e ai Paesi Terzi con i quali l'Italia ha firmato accurdi di riconoscimento ai sensi della Regola I/1O della Convenzione STCW78 nella sua versione aggiornata. Sì invitano codesti Uffici di
attenersi scrupolosamente al suddetto modello onde evitare possibili disguidi/osservazioni/irregolarita/ detenzioni in caso di controlli PSC.





Continua da pag. 9

IL SISTEMA DI GESTIONE DELLA SICUREZZA (SMS)
A cura del CSLC Silvio Del Gaiso
PARTE PRIMA - LE CONVENZIONI INTERNAZIONALI
La pratica della navigazione, intesa come il trasporto di cose e di persone via mare, è una delle più antiche attività umane.
È sempre stata un’attività difficile e rischiosa. L’uomo è un “animale terrestre”, la natura e l’evoluzione non l’hanno dotato di caratteristiche fisiche tali da permettergli di vivere ed agire in ambienti che non siano quello suo naturale, la terra ferma. Ma l’hanno dotato di un’intelligenza che gli ha permesso di creare i mezzi con i quali av- venturarsi negli altri ambienti, la nave , appunto, per muoversi sul mare e le acque in- terne e, molto più recentemente, il mezzo aereo per muoversi nell’aria.
Sul verso del frontespizio della pubblicazione UKHO Ocean Passages for the World è riportata un’antica preghiera dei pescatori brètoni: Oh God be good to me, thy sea is so wide and my ship is so small. Queste parole rendono bene il senso di scon- forto e di solitudine che, per secoli, l’uomo ha provato in mare, lontano da porti e anco- raggi sicuri e da qualsiasi forma di assistenza e soccorso, e in totale isolamento per la mancanza di mezzi di comunicazione con la terraferma. I pericoli erano tanti, le tem- peste, i ghiacci, le nebbie, la limitata conoscenza e documentazione idrografica delle coste, dei fondali e delle correnti, la mancanza di adeguati strumenti nautici, le avarie dello scafo e dell’alberatura, gli incendi. L’unica forza motrice disponibile era quella del vento, tutte le manovre e i lavori di bordo dovevano essere eseguiti manualmente, con continui incidenti e infortuni, inimmaginabili le condizioni di vita, occasionale l’avvicen- damento degli equipaggi. Le navi erano lente e difficili da manovrare, i viaggi lunghis- simi, frequenti i naufragi, con dolorose perdite di uomini, navi e carico. Le espressioni overdue e unreported (nave in ritardo, non arrivata, di cui si sono perse le tracce) e- rano tragicamente comuni.
Un primo sistema di controllo delle condizioni delle navi nacque nel XVIII secolo su basi commerciali. Con l’aumento del volume dei traffici e del valore delle merci tra- sportate, si manifestò la necessità per i proprietari del carico e per i suoi assicuratori che le navi impiegate venissero controllate per verificarne l’idoneità. Nacquero così le Società di classificazione navale . La prima di queste società, il Lloyd’s Register of Shipping , fu fondato nel 1760 proprio nell’ambito del complesso assicurativo dei Lloyd’s of London . Il RINA fu fondato a Genova nel 1861, lo stesso anno dell’unità d’Italia, e nel 1921 assorbì il Veritas Austriaco di Trieste, che fin dal 1858 aveva classificato le navi della marineria giuliana di bandiera austro-ungarica.
Ma i provvedimenti per la tutela della sicurezza, intesa come salvaguardia della nave e della vita umana (a quei tempi non esisteva ancora il concetto di protezione dell’ambiente marino) rimanevano affidati a limitate norme nazionali dei singoli Stati e alle procedure tradizionalmente adottate a bordo delle navi stesse. Da sempre infatti, allo scopo di eliminare o ridurre i pericoli e per mitigare i rischi, venivano messe in atto a bordo delle basilari misure di sicurezza , suggerite dall’esperienza, dalle condizioni ambientali dei Paesi d’origine e delle aree di traffico, dalla buona pratica marinaresca come, ad esempio, pompe di esaurimento, imbarcazioni utilizzabili come mezzi collet- tivi di salvataggio, rudimentali salvagente, pompe e manichette, buglioli e scorte di sabbia antincendio, disponibilità di materiali, utensili e personale per possibili lavori di riparazione ecc.
Per ovvie ragioni, la navigazione è sempre stata un’attività globale , quando an- cora questo termine non esisteva o aveva significato diverso da quello attuale. Le mi- sure di sicurezza esistenti erano quindi più o meno le stesse su tutte le navi, con una sorta di uniformità naturalmente acquisita.
Mancava però qualsiasi forma di regolamentazione e di standardizzazione a livello internazionale , comune a tutte le navi, messa in atto ufficialmente dai vari Stati
e non da organizzazioni private o da iniziative personali. Questa necessità diventò pressante a causa del continuo aumento dei traffici e soprattutto con il diffondersi, nella prima metà del XIX secolo, della navigazione a vapore.
Come è facile intuire, le prime forme di standardizzazione, inizialmente naziona- li, poi come accordi internazionali, riguardarono le regole per prevenire gli abbordi in mare e il codice dei segnali, inizialmente solo quelli ottici, poi anche quelli RT*. Altri ac- cordi seguirono, adottati e promulgati congiuntamente dai maggiori Stati marittimi, spesso a seguito di gravi sinistri che ne avevano dimostrato la necessità, fino ai nostri giorni.
Oggi, non solo la sicurezza e la tutela dell’ambiente marino, ma la gestione di tutti i vari aspetti dello shipping internazionale, come quelli commerciali e assicurativi, sono regolati da convenzioni e trattati internazionali.
- Regole per evitare gli abbordi in mare 1864; - Codice internazionale dei segnali 1885 . Esistevano in precedenza codici di segnali a bandiere e luminosi, utilizzati dalle navi da guerra (il famoso segnale “England expects that every man will do his duty” trasmesso dall’Amm. Nelson prima della battaglia di Trafalgar nel 1805, era cifrato con 29 bandiere numeriche in 12 alzate). Ma erano codici nazionali, per uso militare, spesso anche a carattere riservato.
L’IMO
A parte la fondamentale United Nations Convention on the Law of the Sea (UNCLOS) , adottata dalle Nazioni Unite nella Conferenza di Montego Bay (Giamaica) il 10 dicembre 1982 e entrata in vigore il 16 novembre 1994, che definisce i diritti e le re- sponsabilità degli Stati nell'utilizzo dei mari e degli oceani, la libertà di navigazione, le linee guida che regolano le trattative, l'ambiente e la gestione delle risorse naturali, e- siste una serie di Convenzioni Internazionali specificamente dedicate alla sicurezza dello shipping e alla tutela dell’ambiente marino. Dal 1948 l’elaborazione e l’adozione di tali convenzioni è di competenza dell’IMO.
L’International Maritime Organization (IMO) è un’agenzia specializzata delle Nazioni Unite che ha il compito di fornire i mezzi per la cooperazione fra i Governi nel campo della regolamentazione e delle procedure ufficiali su questioni tecniche di ogni tipo relative allo shipping internazionale, e di incoraggiare e facilitare l’adozione dei più alti standards praticabili per tutto quanto riguarda la sicurezza marittima, l’efficienza della navigazione e la prevenzione e il controllo dell’inquinamento causato da navi (Art. 1(a) della Convenzione IMO 1958). Fu istituita con la conferenza di Ginevra del 1948 ed entrò in funzione nel 1958, inizialmente con il nome di Inter-Governmental Maritime Consultive Organization (IMCO), poi dal 1982, con il nome attuale. Ne fanno parte 170 Stati, la sua sede è a Londra.
Altre agenzie specializzate delle Nazioni Unite che hanno competenza o atti- nenza con la sicurezza dello shipping internazionale, promulgano a loro volta, in colla- borazione o congiuntamente con l’IMO, direttive o convenzioni, come l’ International Civil Aviation Organization (ICAO) di Montreal (p.es. il sistema satellitare di ricerca e salvataggio COSPAS/SARSAT e il manuale ICAO/IMO IAMSAR), l’ International Tele- communication Union (ITU) di Ginevra ( Radio Regulations ), e l’ International Labour Organization (ILO) di Ginevra, la cui International Maritime Labour Convention (MLC 2006) è entrata recentemente in vigore e che esamineremo più avanti.
Di regola, l’entrata in vigore delle convenzioni internazionali è subordinata alla loro ratifica da parte delle Amministrazioni di almeno un terzo o il 30% dei Paesi firma- tari, le cui flotte aggregate rappresentino almeno il 35% della stazza lorda del naviglio mercantile mondiale. Quindi, tra la loro adozione da parte dell’IMO e la loro entrata in vigore trascorrono sempre un certo numero di anni.
L’applicazione delle norme contenute nelle Convenzioni Internazionali a bordo delle proprie navi, il controllo della loro corretta esecuzione e il rilascio della relativa documentazione spettano alle Amministrazioni dei vari Stati membri.

IMO - International Maritime Organization
È l’Agenzia speciale delle Nazioni Unite con competenza esclu- siva sulla sicurezza delle navi e della navigazione, e sulla tutela dell’ambiente marino. Comprende un’Assemblea, un Consiglio e cinque Comitati, oltre a vari Sottocomitati.
• ASSEMBLEA - Comprende tutti gli Stati membri. Si riunisce in ses- sioni regolari ogni due anni. Le sue RISOLUZIONI possono riguar- dare, fra l’altro, l’adozione di nuove Convenzioni, l’emendamento di Convenzioni già in vigore e l’emissione di Raccomandazioni e Codici.
• CONSIGLIO - Eletto per due anni dall’Assemblea. Comprende i 40 Stati membri che hanno le maggiori capacità e i più vasti inte- ressi nei traffici marittimi. Il Consiglio è l’organo esecutivo dell’IMO, ne coordina l’attività e ne pianifica il lavoro.
• MSC (MARITIME SAFETY COMMITTEE ) - Tratta tutte le questioni ri- guardanti la sicurezza e la security dei traffici marittimi e delle navi. Le RISOLUZIONI e le CIRCOLARI MSC promulgano emenda- menti, istruzioni e direttive in materia di sicurezza e security
• MEPC (MARINE ENVIRONMENT PROTECTION COMMITTEE ) - Ha la re- sponsabilità di coordinare tutte le attività dell’Organizzazione per la prevenzione e il controllo dell’inquinamento da navi. Le RISOLUZIONI e le CIRCOLARI MEPC promulgano emendamenti, i- struzioni e direttive in materia di prevenzione e controllo dell’inquinamento.
• LEGAL COMMITTEE - Ha il compito di occuparsi di tutte le questioni legali nell’ambito dell’Organizzazione.
• TECHNICAL -COOPERATION COMMITTEE - Coordina l’attività dell’Orga- nizzazione nel fornire assistenza tecnica nel campo della sicu- rezza marittima, in particolare ai Paesi in via di sviluppo.
• FACILITATION COMMITTEE - È responsabile dell’attività e delle fun- zioni dell’Organizzazione relative alla facilitazione del traffico marittimo internazionale, particolarmente nella riduzione delle formalità e nella semplificazione della documentazione richiesta alle navi all’arrivo e alla partenza dai porti (Convenzione FAL 1965).

La SOLAS 74/78
Nella notte fra il 14 e il 15 aprile 1912, nel suo maiden voyage, la RMS Titanic affondò a seguito dell’urto con un iceberg a Sud dei Banchi di Terranova, in Nord Atlan- tico (in posizione 41°46’N - 050°14’W). Delle 2.232 persone che si trovavano a bordo, fra passeggeri ed equipaggio, se ne salvarono solo 706. L’inchiesta sul disastro rivelò gravi carenze nella sicurezza. Benché fosse stata prevista una dotazione di 32 lance di salvataggio, soltanto 16 ne erano state effettivamente imbarcate, il minimo prescritto del Board of Trade britannico, più 4 imbarcazioni smontabili di tela (una specie di zatte- re) per una capacità totale di sole 1178 persone. Le loro dotazioni erano insufficienti o mancanti, e l’addestramento sul loro uso di gran parte dell’equipaggio era pressoché inesistente. Benché la nave fosse dotata di stazione e operatori RT, la regolamentazio- ne radio dell’epoca era ancora scarsa e insufficiente, e così gli avvisi di avvistamento di ghiacci inviati da altre navi furono ignorati, i segnali di soccorso trasmessi con ritardo e in modo confuso, e non furono ricevuti da tutte le navi presenti in zona.
Sull’onda dell’emozione suscitata da questo disastro, il 7 luglio di quello stesso anno furono promulgate dall’ITU delle nuove International Radio Regulations , che entrarono in vigore il 1 luglio del 1913. Poi, nel 1914, si riunì a Londra la prima vera conferenza internazionale sulla sicurezza in mare, alla quale presero parte i rappresen- tanti di 13 Paesi. La conferenza elaborò una convenzione che però non entrò mai in vi- gore in seguito allo scoppio della Prima Guerra Mondiale. La convenzione fu successi- vamente emendata come necessario da una seconda conferenza di Londra ed entrò finalmente in vigore nel 1929. Successive versioni furono adottate nel 1948 e nel 1960.
Nel 1974 l’Assemblea Generale dell’IMO ne adottò una nuova versione, nota come International Convention for the Safety of Life at Sea (SOLAS) la quale, nel 1978, incorporò gli emendamenti rivelatisi necessari a seguito dell’aumento di incidenti che interessavano le petroliere. Entrata così in vigore il 25 maggio del 1980 e comu- nemente indicata come SOLAS 74/78, nel 1988 le è stato aggiunto un altro protocollo, mentre frequenti emendamenti l’hanno ormai resa un documento in continua evoluzione e aggiornamento.


SOLAS 74/78 – Safety Of Life At Sea I II -1
I DOCUMENTAZIONE E VISITE .
II-1 COSTRUZIONE , COMPARTIMENTAZIONE, MACCHINARI E INSTALLAZIONI ELETTRICHE.
II-2 INCENDI - PROTEZIONE , RILEVAZIONE E SPEGNIMENTO (FSS CODE ).
III INSTALLAZIONI E DOTAZIONI DI SALVATAGGIO (LSA CODE ).
IV RADIOCOMUNICAZIONI.
V SICUREZZA DELLA NAVIGAZIONE.
VI TRASPORTO DI CARICHI E DI COMBUSTIBILI LIQUIDI.
VII TRASPORTO DI MERCI PERICOLOSE (IMDG CODE ).
VIII NAVI A PROPULSIONE NUCLEARE.
IX GESTIONE DELLA SICUREZZA DELLE NAVI (ISM CODE ).
X MISURE DI SICUREZZA PER NAVI AD ALTA VELOCITÀ (HSC CODE ).
XI-1 MISURE SPECIALI DI SICUREZZA.
XI-2 MISURE SPECIALI DI SECURITY (ISPS CODE ).
XII MISURE SPECIALI PER NAVI PORTARINFUSE .

La Convenzione prevede anche un certo numero di Codici, contenenti in genere detta- gli tecnici o normative particolari relative ai vari capitoli. Qui sono indicati solo i Codici che riguardano più in particolare l’argomento trattato.

COMMENTO:
Capitolo I : Regole generali, applicazione ( Ships engaged in international voyages ), de- finizioni. – Certificati (Modelli in Appendice): Norme per la certificazione e le visite di convalida e di rinnovo. – PSC. – Investigazione degli incidenti.
Capitolo II-1: Strutture della nave. - Suddivisione e stabilità, damage control . - Rimorchio d’emergenza. - Macchinari e organi di governo. - Installazioni elettriche. - Navi con apparato motore periodicamente non presidiato (UMS ships ).
Capitolo II-2: Prevenzione degli incendi. - Misure particolari e IGS per le petroliere. - Lotta antincendio. - Mezzi di sfuggita. - Manuali e esercitazioni antincendio a bordo. – Codice FSS ( International Code for Fire Safety Systems ).
Capitolo III : - Ruolo d’appello ( Muster List ). - Mezzi collettivi e individuali di salvataggio. - Battelli d’emergenza ( Rescue Boats). - Manuali di addestramento e manutenzione, esercitazioni a bordo. – Codice LSA ( International Life-Saving Appliance Code ).
Capitolo IV : Il GMDSS. - Norme per la manutenzione degli apparati. - Personale delle radiocomunicazioni.
Capitolo V : Avvisi ai naviganti, bollettini meteo, Ice Patrol . - SAR ( Search And Rescue ).- Ships’ Routeing . - VTS ( Vessel Traffic Systems ). - Aiuti alla navigazione. - Layout e visibilità del ponte di comando. - Dotazione di apparati di navigazione e loro manutenzione (anche AIS, ECDIS, VDR, LRIT, BNWAS). - Codici INTERCO e manuale ICAO/IMO IAMSAR/III. - Mezzi per l’imbarco del pilota. - Organi di governo: operazio- ne, uso dei sistemi automatici, prove e controlli, esercitazioni per il governo d’emergenza. - Carte e pubblicazioni nautiche. - Registrazione delle attività di naviga- zione (sulle navi di bandiera Italiana il G.N. Libro III - Giornale di navigazione), rapporto giornaliero alla Compagnia. - Segnali di salvataggio. - Messaggi di pericolo.
Capitolo VI : Informazioni sul carico da imbarcare. - Strumenti di controllo (ossigeno, gas). - Uso di pesticidi. - Stivaggio e rizzaggio del carico - Codice CSS (Code of Safe Practice for Cargo Stowage and Securing ). - MSDS (Material Safety Data Sheets ) per gli idrocarburi e il combustibile liquido. - Carichi solidi alla rinfusa - Codice BLU (Code of Practice for the Safe Loading and Unloading of Bulk Carriers). - Trasporto di granaglie (International Grain Code).
Capitolo VII : - Merci pericolose in colli. - Merci pericolose solide alla rinfusa. - Prodotti chimici liquidi pericolosi alla rinfusa. - Gas liquefatti alla rinfusa. - Materiale radioattivo in colli. – Codice IMDG (International Maritime Dangerous Goods Code).
Capitolo VIII : - Code of Safety for Nuclear Merchant Ships .*
Capitolo IX (1994-1998): Rende obbligatoria la gestione per la sicura gestione delle navi secondo il Codice ISM (International Safety Management Code).
Capitolo X : - Codice HSC (International Code of Safety for High-speed Craft).**
Capitolo XI-1 (2002-2004) : IMO Numbers di navi (pax ≥ 100 GT, carico ≥300 GT) e compagnie. – PSC. – CSR (Continuous Synopsis Record).
Capitolo XI-2 (2002-2004) : Codice ISPS (International Ship and Port Facility Security Code) - Responsabilità della Compagnia e della nave. – SSAS (Ship Security Alarm System). - Security dei porti e interrelazione navi/porti. - Livelli di security . - Manuale di Security .
Capitolo XII : - Stabilità residua in caso di incidente. - Robustezza strutturale. - Coating . - Doppio scafo. - Superstrutture e installazioni a prora. - Portelloni. - Dispositivi di allarme di allagamento. - Computer del carico. - Pompe di esaurimento.
Esistono numerose altre Convenzioni intese a regolamentare la sicurezza delle navi e della navigazione. La più nota e, certamente la più utilizzata a bordo, è quella che va sotto il nome di International Regulations for Preventing Collisions at Sea (COLREGS 72), le nostre Regole per prevenire gli abbordi in mare (I.I. 3019). Il primo accordo internazionale in tal senso fu stipulato nel 1864. Nel 1948 entrò in vigore la prima convenzione, emendata nel 1960 e, il 20 ottobre 1972 l’IMO adottò l’attuale convenzione che entrò in vigore il 15 luglio 1977.

* Uniche navi mercantili a propulsione nucleare costruite/esistenti: Savannah, USA 1962-1972 (General cargo); Otto Hahn, D 1968-1979 (Bulk-carrier); Sevmorput, RU 1988-attiva (Container ship); Mutsu, J 1990-1995 (Research), oltre a una decina di rompighiaccio RU, quasi tutti ormai inattivi.
** Navi e aliscafi con velocità intorno ai 40 kn impiegati in viaggi internazionali, che si allontanano da un porto sicuro per un periodo limitato di navigazione (pax max 4h, carico ≥ 500 GT max 8h).


Ma accenniamo ora qui brevemente a due altre convenzioni internazionali pro- mulgate dall’IMO che hanno particolare importanza ai fini della sicurezza:

International Convention on Load Lines (LL 1966) . Adottata il 5 aprile 1966 e entrata in vigore il 21 luglio 1968. Détta le regole per la determinazione del bordo libero ( freeboard ), e quindi della linea d’immersione corrispondente al massimo carico imbarcabile (loadline), in base alle caratteristiche tecniche della nave (compar- timentazione, stabilità), tenendo anche conto della stagione e delle condizioni me- teomarine delle zone attraversate nel corso del viaggio (S/E = Summer /Estivo, bordo libero normale, T/T = Tropical /Tropicale, diminuito, W/I = Winter /Invernale, aumentato; WNA/INA = Winter North Atlantic /Invernale in Nord Atlantico, ulteriormen- te aumentato). Viene anche assegnato un abbuono per la navigazione in acqua dolce (F/AD = Freshwater /Acqua Dolce) che, in caso di acque salmastre, varia in funzione della loro densità. Bordi liberi speciali vengono assegnati per carichi parti- colari (p.es. legname). Le linee di immersione massima nelle varie condizioni devono essere marcate in modo permanente sul fasciame esterno, a centro nave, dritta e sinistra, la marca E/S con la caratteristica Plimsoll* Mark , che reca la sigla della Società di classifica- zione che l’ha assegnata (R-I = RINA, L-R = Lloyd’s Register, A-B = American Bureau of Shipping , ecc.). La convenzione è stata più volte emendata e aggiornata (ultimi Amendments 2003 entrati in vigore il 1 gennaio 2005).
Linee d’immersione e Plimsoll Mark
Tutte le navi devono essere dotate di un Certificato Internazionale di Bordo Libero - International Load Line Certificate rilasciato dal loro Flag State. In Italia il certificato viene rilasciato da uno degli Organismi Affidati (le Società di classifica- zione, generalmente il RINA), per conto dell’Amministrazione.

* Intorno al 1870 le autorità britanniche decisero di permettere l'accesso ai propri porti solo alle navi che mostrassero sulle fiancate un segno convenzionale indicante il massimo carico ammissibile. Se il segno non era visibile perché immerso, era evidente il sovraccarico. Samuel Plimsoll fu il membro del parlamento britannico che patrocinò e riuscì ad ottenere l’approvazione dell’apposita legge.
** Dagli antichi termini francese Tonneau e inglese Tun o Ton, e dall’ancora corrente termine tedesco Tonne, con i quali venivano indicate delle grandi botti utilizzate per il trasporto del vino. Nel XIV secolo le navi che importavano vino dalla Spagna e del Portogallo venivano tassate in Inghilterra in base alla quantità di tali botti che potevano trasportare, da cui Tonnage (come dire “bottaggio”).


International Convention on Tonnage Measurement of Ships (TONNAGE 1969) . Adottata il 23 giugno 1969, entrata in vigore il 18 luglio 1982. Ha introdotto un sistema uniforme a livello internazionale per la definizione e la determinazione della stazza (tonnage )** delle navi.
Come è noto, la stazza non è un dato tecnico da usare per scopi operativi come, per esempio, l’elaborazione del piano di carico o la determinazione del numero di passeggeri da imbarcare. La stazza è una misura convenzionale utilizzata per la tassazione, i diritti portuali, le tariffe e i pedaggi ai quali la nave è assoggettata, e per indicarne la grandezza da un punto di vista le- gale come, ad esempio, per la determinazione della tabella d’armamento e per l’applicabilità di leggi o regole. In precedenza esistevano vari sistemi per calcolare la stazza, che potevano variare da un Paese all’altro, sempre però basati sulla misurazione del volume degli spazi interni della nave, espresso in Tonnellate di Stazza ( Register Tons ) di 100 piedi cubi (2,832 m 3). Il volume complessivo di tutti gli spazi costituiva la Stazza Lorda; detra- endo da questa il volume degli spazi non utilizzabili a scopo commerciale, come il locale apparato motore, i depositi del carburante, gli alloggi e i servizi per l’equipaggio, il ponte di comando, e quant’altro, si otteneva la Stazza Netta.
La convenzione ora prevede che la stazza lorda e quella netta vengano calcolate separatamente, la prima in funzione del volume totale di tutti gli spazi interni della nave, la seconda in funzione del volume totale dei soli spazi per il carico, utilizzan- do apposite formule. Esse non rappresentano più dei volumi, ma solo dei valori convenzionali che costituiscono un indice di “grandezza” e di “capacità” commer- ciale della nave. Le espressioni Tonnellate di Stazza Lorda (TSL) – Gross Register Tons (grt ) e Tonnellate di Stazza Netta (TSN) – Net Register Tons (NRT) sono state abolite e sostituite rispettivamente da Stazza Lorda – Gross Tonnage = GT e Stazza Netta – Net Tonnage = NT.
Tutte le navi devono essere dotate di un Certificato Internazionale di Stazza - International Tonnage Certificate rilasciato dai loro Flag States. In Italia la stazzatu- ra delle navi viene eseguita dai periti di uno degli Organismi Affidati, generalmente il RINA, per conto dell’Amministrazione che, in base ai loro calcoli, rilascia il Certificato.
I pedaggi per il transito dei Canali di Suez e di Panama sono determinati in base a una stazza speciale, calcolata secondo il sistema internazionale ma con formule modificate e una diversa definizione degli spazi interni, e annotata sui Suez Canal Tonnage Certificate (SCST – SC Special Tonnage ) e Panama Canal Tonnage Certificate (PC/UMS – Universal Measurement System Tonnage)*, di cui le navi che intendono, e possono, utilizzare queste vie d’acqua devono essere dotate. Questi certificati non sono prescritti per legge ( statutory ) e quindi non vengono rila- sciati dall’Amministrazione ma direttamente dalla Società di classificazione, per conto della Suez Canal Authority e, rispettivamente, della Panama Canal Authority.

* Intorno al 1870 le autorità britanniche decisero di permettere l'accesso ai propri porti solo alle navi che mostrassero sulle fiancate un segno convenzionale indicante il massimo carico ammissibile. Se il segno non era visibile perché immerso, era evidente il sovraccarico. Samuel Plimsoll fu il membro del parlamento britannico che patrocinò e riuscì ad ottenere l’approvazione dell’apposita legge.
** Dagli antichi termini francese Tonneau e inglese Tun o Ton, e dall’ancora corrente termine tedesco Tonne, con i quali venivano indicate delle grandi botti utilizzate per il trasporto del vino. Nel XIV secolo le navi che importavano vino dalla Spagna e del Portogallo venivano tassate in Inghilterra in base alla quantità di tali botti che potevano trasportare, da cui Tonnage (come dire “bottaggio”).

NOTA: I profani dello shipping (landlubbers, terraioli, tuttologi, ecc.) credono (molto) spesso che la stazza lorda GT, ostinatamente ancora indicata come TSL, sia il peso della nave, cioè il suo Dislocamento - Displacement.
Sarà quindi opportuno fornir loro qualche utile precisazione: GT e NT sono valori convenzionali fissi, come già detto sono un indice di grandezza e di capacità commerciale della nave, un po’ come la “taglia” di un vestito. I valori del dislocamento e della portata sono invece variabili in funzione dell’immersione, ed essendo forze peso, sono espressi in tonnellate metriche di 1000 kg (t).
La portata lorda, che è necessario conoscere per l’utilizzo commerciale della nave, è normalmente riferita all’immersione estiva risultante dal suo Certificato Internazionale di Bordo Libero (Tonnellate di Portata Lorda - TPL [alla marca E] – Summer Deadweight - SDW ) ed è il risultato della differenza fra il corrispondente dislocamento a nave carica e quello a nave scarica e asciutta (Peso netto = Peso lordo – Tara). Correttamente, nell’uso comune ci si riferisce alla GT (senza usare gli obsoleti termini TSL/grt) per tutte le navi mercantili in generale, e in particolare per quelle da passeggeri. Il SDW viene usato con riferimento alle navi da carico, soprattutto bulkcarriers e navi cisterna. E il Dislocamento (Standard) solo quando si parla di navi da guerra.

* Nel 1928, Richard Hulliburton, di Brownsville, Tennesse (U.S.A.) attraversò a nuoto il Canale di Panama dall’Atlantico al Pacifico. Fu “stazzato” in base alla sua statura e peso, e pagò un pedaggio di 0,35 USD.


La MARPOL 73/78 .
L’aumentata richiesta di petrolio dopo la fine della Seconda Guerra Mondiale (1939 – 1945) comportò un notevole incremento del suo trasporto via mare. Inoltre, le mutate condizioni politiche e socio economiche avvenute nell’Europa Orientale e nel Vicino Oriente, ebbero come conseguenza, per l’Europa, una forzata rinuncia alle tradizionali fonti di approvvigionamento del greggio nei porti russi e rumeni del Mar Nero, e un incremento fortissimo delle importazioni dal Medio Oriente e dal Golfo Persico verso l’Europa stessa e gli Stati Uniti, via Canale di Suez.
Durante la guerra gli Stati Uniti avevano costruito oltre 500 petroliere della classe T2: a propulsione turboelettrica, con una portata lorda di circa 16k t (15.850 l/tons) su un pescaggio di 9,30 m (30’06”), e una stazza di 9.900 grt, erano navi versatili e affidabilissime. Diventarono la petroliera standard degli anni ‘40/50 del secolo scorso, largamente impiegate da tutte le compagnie petrolifere e da moltissime compagnie armatrici, sotto tutte le bandiere*. Furono il prototipo di un gran numero di petroliere costruite successivamente, prime fra tutte una serie da 28k t di portata lorda, costruite sempre negli Stati Uniti fra il 1948 e il 1950, per le quali fu coniato il termine di Super- tankers. Nella corsa alla costruzione di petroliere sempre più grandi si distinsero fin dall’inizio i cantieri navali giapponesi.
Vorrei qui fare un cenno a un nostro poco noto primato: Nel 1953 i Cantieri Riuniti dell’Adriatico (CRDA) di Trieste costruirono le prime grandi petroliere italiane, tre turbocisterne che, con le loro 32.200 tonnellate di portata lorda erano, all’epoca, le più grandi navi da carico mai costruite in Europa. Avevano uno scafo stupendo [200,00 x 26,20 x13,90 m], robusto, elegante e marino, che fu il prototipo per quelli di un gran numero di petroliere dello stesso tonnellaggio costruite nei cantieri italiani negli anni successivi, per armatori italiani e stranieri.
Erano gli anni della ricostruzione dei tanti Paesi danneggiati o semidistrutti dagli eventi bellici, e del rinnovo della flotta mondiale, le dimensioni delle petroliere di nuova costruzione aumentavano rapidamente, grazie al continuo progresso tecnico nella co- struzione di scafi e apparati motore, e alla resa economica. Era la rinascita dopo i disastri della guerra, gli anni del cosiddetto miracolo economico, e dappertutto venivano costruite nuove raffineria e terminals per soddisfare la sempre crescente richiesta di prodotti petroliferi.
Uno degli elementi determinanti nell’aumento delle dimensioni delle petroliere fu anche il peggiorare delle condizioni sociopolitiche nel Vicino Oriente. Il Canale di Suez era stato realizzato nel 1869, ed era di proprietà della Compagnie Universelle du Canal Maritime de Suez di Parigi, una società con capitale a maggioranza mista franco/inglese della quale, a suo tempo, il nostro ospite di oggi, il Barone Pasquale Revol- tella, era stato Vicepresidente e uno degli azionisti più importanti.
Nel luglio del 1956 il Governo Egiziano nazionalizzò la Compagnia. Ne conseguì una breve guerra, dall’ottobre del 1956, quando UK, Francia e Israele attaccarono l’Egitto, al dicembre dello stesso anno quando, sotto la pressione delle Grandi Potenze, gli attaccanti dovettero ritirarsi. L’Egitto vinse così politicamente la guerra che aveva perso militarmente, rimanendo proprietario del Canale. La guerra causò la chiusura della via d’acqua dall’ottobre del 1956 all’aprile del 1957. Questa chiusura che, per la prima volta aveva provocato l’improvviso blocco e il dirottamento del traffico, costituì un “segnale d’allarme” per lo shipping internazionale, che indusse ad intensificare la co- struzione di navi di dimensioni e capacità di carico tali da rendere comunque più conveniente il periplo dell’Africa rispetto al transito del Canale di Suez, percorso certo più breve, ma gravato da fortissimi costi di pedaggio, limitato dal pescaggio massimo allora consentita in canale di 34’00” (10,35 m), e ormai poco affidabile a causa del continuo stato di tensione politica esistente nella zona. Infatti, una successiva e ben più lunga chiusura del Canale, a seguito della Guerra dei sei giorni, dal giugno del 1967 al giugno del 1975, eliminò praticamente per un decennio la disponibilità di quella via d’acqua per il traffico mondiale.
Un altro fattore che rese economicamente vantaggioso l’aumento delle dimen- sioni delle navi fu di carattere tecnico: Fino allora, per la propulsione delle grandi navi veniva utilizzata la turbina a vapore, dato che all’epoca i motori Diesel non erano in grado di erogare la potenza necessaria. Le cose cambiarono con l’introduzione della sovralimentazione, che consentì ai motori Diesel di sviluppare potenze pari a quelle delle turbine, a consumi e costi decisamente inferiori. Oggi le grandi navi da carico, in particolare le bulk-carriers e le petroliere, sono tutte azionate da motori Diesel lenti, a due tempi, sovralimentati (altri tipi di navi, come passeggeri, traghetti e alcune porta- containers, anche con Diesel veloci o con sistemi Diesel/elettrici, generalmente accoppiati a eliche a passo variabile o Azipod ) mentre la propulsione a vapore è ormai praticamente scomparsa. Caldaie ausiliarie, anche di grande capacità, esistono ancora a bordo delle petroliere, per la produzione del vapore necessario alla gestione del carico (turbopompe, riscaldamento, lavaggio e pulizia delle cisterne).
L’aumento del numero di grandi e grandissime petroliere sembrava ormai non avere più limiti. Purtroppo però, aumentarono anche gli incidenti, con danni gravissimi all’ambiente marino, causati soprattutto dalle dimensioni delle navi coinvolte e dalle grandi quantità di petrolio, soprattutto greggio, sversato.
Enorme impressione destò il disastro della TORREY CANYON, una turbocisterna di 120k tonnellate di portata lorda che, quasi al termine del suo viaggio dal Golfo Persico a Milford Haven (Galles) via Capo di Buona Speranza, si incagliò il 18 marzo 1967 sugli scogli delle Seven Stones, fra Land’s End e le Isole Shilly, causando un catastrofico inquinamento di 180 km delle coste della Cornovaglia e 80 km di quelle della Bretagna.
Era evidentemente necessario intervenire al più presto a livello internazionale allo scopo di scongiurare o limitare al massimo il verificarsi di questi disastri. Uno dei primi provvedimenti presi fu, nel 1969, l’adozione da parte dell’IMO dell’ International Convention on Civil Liability for Oil Pollution Damage (CLC 1969) che aveva lo scopo di assicurare che adeguati indennizzi fossero disponibili per i danni da inquina- mento causati da sversamenti di idrocarburi ( oil ) dalle petroliere. La Convenzione attribuisce la responsabilità finanziaria al Proprietario ( Owner ), o alla Compagnia armatrice, della nave che ha causato l’inquinamento e stabilisce che tutte le petroliere debba- no essere assicurate per poter soddisfare interamente a tale responsabilità. Entrò in vigore nel 1975, ed è stata da allora frequentemente emendata e aggiornata come necessario.
Alla copertura finanziaria degli indennizzi provvide, fin dal 1968, la Tanker Owners’ Voluntary Agreement on Liability for Oil Pollution (TOVALOP) . Dal 1997, sia le spese per gli indennizzi, sia quelle per le operazioni di disinquinamento e bonifica sono sostenute dall’ International Tanker Owners Pollution Federation (ITOPF), un’organizzazione no-profit su base mutualistica che ha sede a Londra, alla quale partecipano tutti i proprietari e le compagnie armatrici di petroliere attraverso i propri Protection and Idemnity Clubs (P&I) .
Nel 2001 poi, l’IMO adottò un’analoga International Convention on Civil Lia- bility for Bunker Oil Pollution Damage (BUNKER 2001) per i danni causati da sversamenti di olio combustibile da parte di qualsiasi tipo di nave, entrata in vigore nel 2008.
Ma il provvedimento principale fu la lunga e laboriosa elaborazione di una convenzione per la prevenzione dell’inquinamento dell’ambiente marino causato da tutte le navi, per cause sia accidentali che operative, la MARPOL, che fu adottata dall’IMO nel novembre del 1973. In seguito al ripetersi di gravi incidenti causati da petroliere, fu elaborato un protocollo che venne adottato nel 1978. Dato che la convenzione del 1973 non era ancora entrata in vigore, essa venne unita con il Protocollo 1978, formando così la definitiva MARPOL 73/78 , che entrò in vigore, con i suoi Annessi I (Idrocarburi) e II (Liquidi nocivi alla rinfusa), il 2 ottobre 1983. Da allora, la convenzione è stata più volte emendata e aggiornata e, nel 1997 le è stato aggiunto un ulteriore protocollo.


MARIPOL 73/78
Prevention of Pollution From Ship
E' COMPOSTA DA 20 ARTICOLI DI PRESCRIZIONI GENERALI E DA 6 ANNESSI :
- ANNESSO I - IDROCARBURI
- ANNESSO ii - LIQUIDI NOCIVI TRFASDPOETATI ALLA RINFUSA
- ANNESSO III - SOSTANZE PERICOLOSE TRASPORTATE IN COLLI
- ANNESSO IV - LIQUAMI
- ANNESSO V - RIFIUTI SOLIDI
- ANNESSO VI - INQUINANTI ATMOSFERICI


La MARPOL stabilisce delle regole che hanno lo scopo di prevenire e minimizzare inquinamenti di ogni tipo causato dalle navi, per cause sia accidentali che operative. Attualmente include sei Annessi.

COMMENTO:
Annesso I: Documentazione: IOPP (International Oil Pollution Prevention Certificate), ORB I/II (Oil Record Book – Parts I & II). – SOPEP (Shipboard Oil-Pollution Emergency Plan). – Scarico delle “acque oleose”, decantazione, filtraggio, contenuto massimo di idrocarburi, Aree Speciali, apparecchi di controllo, impianti di ricezione a terra ( termi- nals , cantieri). – Prescrizioni tecniche: Doppio scafo, SBT (Segregated Ballast Tanks), COW (Crude Oil Washing), IGS (Inert Gas System), Closed ullaging system.
N.B.: ORB I/II = Oil Record Book - Registro degli Idrocarburi – Parte I (Tutte le navi ≥400 GT): Machinery Space Operations - Operazioni in locale macchine; Parte II (Navi cisterna ≥ 150 GT): Cargo/Ballast Operations - Operazioni carico/zavorra.
SOPEP = Shipboard Oil-Pollution Emergency Plan - Piano di emergenza di bor- do contro l’inquinamento da idrocarburi (Navi cisterna ≥ 150 GT – Navi da carico ≥ 400 GT).
Annesso II : Riguarda essenzialmente le navi chimichiere: – Documentazione: IPPCNLSB (International Pollution Prevention Certificate for Noxious Substances in Bulk ) – Manuale di esercizio. – Registro del carico. – Piano di emergenza compreso nel SOPEP. – Codice BCH-IBC ( International Code for the Construction and Equipment of Ships Carrying Dangerous Chemicals in Bulk ). – Classificazione delle sostanze no- cive (A,B,C,D). – Scarico dei residui, Aree Speciali.
Annesso III : Codice IMDG (International Maritime Dangerous Goods) – Prescrizioni generali sulle norme di imballaggio, marcatura, etichettatura, documentazione, stivaggio a bordo, limitazioni della quantità trasportata.
Annesso IV : Impianti ritenzione e di trattamento a bordo. – Scarico in mare (Non tritati o disinfettati >12 nm, tritati o disinfettati con un sistema approvato >3 nm, trattati con un sistema approvato e certificato <3 nm).
Annesso V : Nuova versione entrata in vigore 01.01.2013, molto restrittiva. Proibito lo scarico in mare di ogni rifiuto, tranne residui alimentari e residui di carico non nocivi per l’ambiente marino (non compresi in altri Annessi). Aree Speciali. – Registro dei rifiuti. – Manuale di gestione dei rifiuti. – Placards .
Annesso VI : Sostanze che consumano l’ozono (Clorofluorocarburi = CFR – Spray, FREON12, tetracloruro): Proibizione. – Scarichi dei motori: Ossido di azoto (Nox) limi- tato, ogni motore certificato EIAPP (Engine International Air Pollution Prevention Certi- ficate ) e dotato di registro delle regolazioni e sostituzioni dei componenti. – Anidride solforosa (Sox) limitata, Aree Speciali SECA (Sox Emission Control Areas ) e ECA, qua- lità del combustibile, bunkeraggio campionato e certificato con BDN (Bunker Delivery Note ). – Gas dalle cisterne del carico: VOC (Volatile Organic Compounds Management Plan), VCS (Vapours Control System ). – Inceneritori di bordo: Materiali esclusi, regole particolari. – Energy Efficiency Measures : EEDI ( Energy Efficiency Design Index) e SEEMP ( Ship Energy Efficiency Management Plan ).


La BWM 2004
Ma esistono altre forme di inquinamento dell’ambiente marino, non contemplate dalla MARPOL 73/78. Una delle più subdole è causata dall’acqua di mare nei depositi della zavorra delle navi, quando navigano senza carico a bordo
Nell'acqua di zavorra è sempre presente una certa quantità di microrganismi (batteri, microbi, piccoli invertebrati, uova e larve, alghe, spore). Dato che l’imbarco e il successivo sbarco della zavorra possono avvenire in località anche molto lontane tra loro, tali operazioni generano una migrazione di queste sostanze, causando squilibri negli ecosistemi e crescenti danni alla biodiversità. Infatti, le specie così trasferite possono sopravvivere nell’ambiente ospitante, riprodursi e proliferare, provocando una bio-invasione di specie aliene nelle zone in cui la zavorra viene scaricata, competendo con gli organismi locali, danneggiandoli o distruggendoli, con conseguenti gravi danni all’ecosistema, all’economia e alle condizioni sanitarie.
Questi effetti potrebbero essere devastanti nel lungo periodo a causa del costante aumento del traffico marittimo mondiale. Dati recenti dimostrano che il tasso di invasione biologica sta crescendo in modo allarmante e che sempre più zone ne sono soggette. Per avere un'idea delle enormi quantità in gioco, basti pensare che una petroliera SUEZMAX da 160 k t di portata lorda, del tipo di quelle che scaricano normalmente qui alla SIOT, per poter navigare scarica in normali condizioni di sicurezza /assetto, stabilità, sollecitazioni scafo, visibilità dal ponte di comando) deve avere a bordo circa 55k t di acqua di zavorra. La diffusione di Aquatic Invasive Species (AIS) è ora considerata come una delle più gravi minacce all’ecologia e all’economia del pianeta.
L’IMO ha affrontato il problema fin dall’inizio degli anni ’90 del secolo scorso, emanando una serie di appropriate norme e direttive. Attualmente si applica norme contenute nella Risoluzione A.868(20) del 27 novembre 1997 – Guidelines for the control and management of ships' ballast water to minimize the transfer of harmful aquaticEsse preve l and management of ships ’ ballast water to minimize the transfer of harmful aquatic organisms and pathogens.
Esse prevedono, tra l’altro:
- Il cambio integrale della zavorra in corso di navigazione, in acque profonde (>200 m), possibilmente oceaniche, alla massima distanza possibile da terra (>50 nm).
- L’eventuali installazione a bordo e l’uso di sistemi e dispositivi per il trattamento de le acque di zavorra (filtraggio, disinfezione, trattamento termico, raggi ultravioletti, ecc.
- L'esistenza a bordo di un Ballast Water Management Manual , specifico per la nave, contenente tutti i dati tecnici e le istruzioni per poter procedere al trattamento della zavorra e al suo cambio in condizioni di sicurezza.
- La registrazione di tutte le operazioni relative all’imbarco, cambio e sbarco della zavorra e la compilazione di un apposito Ballast Reporting Form da esibire, a richiesta, alle Autorità Marittime dei Port States .
- La possibilità di poter procedere alla campionatura dell’acqua di zavorra prima del suo sbarco.
Alcuni Stati hanno promulgato leggi che rendono obbligatorio il controllo e la gestione dell’acqua di zavorra secondo quanto previsto dalla Risoluzione A.868(20) per tutte le navi che approdano nei loro porti; tra questi, l’Australia, il Brasile, il Canada, la Norvegia, gli U.S.A.
Infine, il 13 febbraio 2004 l’IMO ha adottato la International Convention for the Control and Management of Ships’ Ballast Water and Sediments (BWM 2004), la cui procedura di ratifica da parte di almeno 30 Stati rappresentanti il 35% della stazza mondiale non è ancora stata completata. La sua entrata in vigore dovrebbe comunque essere ormai imminente.

BWM 2004
International Convention for the Control and Management of Ships Ballast Water and Sediments
Comprende un Regolamento di 5 Sezioni e 2 Appendici
SEZ . A - CONDIZIONI GENERALI.
SEZ . B - PRESCRIZIONI PER LE NAVI PER LA GESTIONE E IL CONTROLLO DELLA ZAVORRA.
SEZ . C - PRESCRIZIONI SPECIALI IN CERTE AREE.
SEZ . D - STANDARDS PER LA GESTIONE DELLE ACQUE DI ZAVORRA.
SEZ . E - PRESCRIZIONI PER LA CERTIFICAZIONE E LE VISITE PER LA GESTIONE DELLE ACQUE DI ZAVORRA.
APP . I - INTERNATIONAL BALLAST MANAGEMENT CERTIFICATE (form).
APP . II - BALLAST WATER RECORD BOOK (form ).


COMMENTO:
A – Definizioni ( International , applicabilità, esenzioni, misure equivalenti). Violazioni.
B – 1: Ballast Water Management Plan (approvato); 2: Ballast Water Record Book; 3: Applicabilità di un piano di gestione della zavorra secondo gli standards in D.2; 4: Cambio della zavorra; 5: Gestione dei sedimenti; 6: Doveri di Ufficiali e equipaggio.
C – 1: Promulgazione di misure addizionali; 2: Avvisi riguardanti l’imbarco della zavorra in certe aree e relativa notifica all’IMO e a Paesi eventualmente interessati; 3: Diffusio- ne delle informazioni.
D – 1: Standards del cambio zavorra (almeno 95%; pumping-through almeno tre volte il volume d’acqua da cambiare); 2: Standard del piano di gestione della zavorra (numero e limitazione dei microrganismi); 3: Approvazione del piano di gestione della zavorra; 4: Prototipi di tecnologie per il trattamento della zavorra (esenzione dagli standards ); 5: Revisione degli standards da parte dell’IMO.
E – 1: Visite; 2: Rilascio e vidimazione dell’ International Ballast Water Management Certificate; 3: Idem da un altro Paese (non il Flag State ); 4: Riferimento all’App. I; 5: Durata e validità del Certificato.
App. I – Modello dell’ International Ballast Water Management Certificate.
App. II – Modello del Ballast Water Record Book.



- L’AFS 2001
Diamo ancora una breve occhiata alla normativa riguardante l’uso delle pitture antivegetative per le carene delle navi:
L’opera viva delle navi, di qualsiasi materiale siano esse costruite (acciaio, legno o vetroresina) deve essere trattata con delle pitture cosiddette antivegetative (anti-fouling coat ) per impedire o ritardare al massimo l’attecchimento e la crescita sulla superficie di carena di organismi marini come alghe e molluschi, in particolare balàni o denti di cane, incrostandole e causando una diminuzione anche notevole di velocità, e un aumento dei consumi di combustibile e delle relative emissioni.
Le pitture antivegetative tradizionali avevano un contenuto più o meno alto di sostanze biocìde di tali organismi, come calce, pece o arsenico, fino a quando, nella seconda metà del secolo scorso, furono immesse sul mercato delle pitture basate su componenti metallici, risultate molto più efficaci e durature. Questi componenti si dissolvono lentamente nell’acqua di mare, eliminando i molluschi e gli altri organismi che si sono attaccati allo scafo.
Studi successivi hanno però dimostrato che uno dei più efficaci di questi componenti, lo Stagno Tributile – Tri-Butyl Tin (TBT) persiste nell’acqua di mare e ne danneggia la biologia in modo grave, passando possibilmente anche nella catena alimentare.
L’IMO riconobbe l’importanza del problema fin dal 1989, emanando una serie di risoluzioni del suo MEPC che chiedevano agli Stati membri di proibire l’uso del TBT nelle pitture antivegetative applicate alle proprie navi, e il 5 ottobre 2001 adottò l’ International Convention on the Control of Harmful Anti-fouling Systems on Ships (AFS 2001) , entrata in vigore il 17 settembre 2008.

La Convenzione prevede:
- Il divieto assoluto di usare pitture antivegetativa contenenti TBT o qualsiasi altro componente a base di stagno;
- L’obbligo per le Amministrazioni dei Flag States di rilasciare alle proprie navi un Certificato internazionale del sistema antivegetativo – International Anti- fouling System Certificate (AFC) in base a una visita iniziale, eseguita prima dell’entrata in servizio della nave, contenente i dettagli del sistema antivegetativo applicato. Il certificato deve essere aggiornato ad ogni successiva applicazione in occasione delle operazioni periodiche di carenamento. Per le navi italiane, il certificato viene rilasciato e aggiornato da uno degli Organismi Affidati, per conto dell’Amministrazione.
- L’approvazione e la registrazione dei sistemi antivegetativi applicati alle proprie na- vi da parte dalle Amministrazioni dei Flag States.
- L’istituzione di un “gruppo tecnico” permanente presso l’MEPC per la valutazione, la revisione e l’eventuale proibizione di nuove sostanza proposte per essere utilizzate nei sistemi antivegetativi.
- Il regolare aggiornamento, quando e come necessario, dell’elenco dei sistemi antivegetativi proibiti contenuto nell’Annesso 1 della Convenzione.

Attualmente, il più diffuso ed efficace componente delle pitture antivegetative è il rame. È, in un certo senso, un ritorno agli antichi metodi. Infatti, nel passato, la carena delle navi in legno veniva rivestita con una sottile lamina di rame, del quale, evidentemente, erano ben note le qualità di biocida degli organismi marini indesiderati.




- La STCW 1978/2010
Tradizionalmente, l’addestramento e il rilascio dei titoli professionali del personale navigante adibito alla tenuta della guardia a bordo delle navi erano regolati da norme emesse dai Governi dei vari Paesi marittimi. Benché basati su consolidate pratiche marinaresche e su gloriose tradizioni, gli standards e le procedure variavano spesso notevolmente da un Paese all’altro. Ciò comportava inconvenienti e conseguenze sulla gestione della sicurezza, anche a causa della crescente disponibilità sul mercato del lavoro dello shipping, di un gran numero di marittimi provenienti da Paesi in via di sviluppo, e all’istituzione, da parte dei più importanti Flag States, di Registri Internazionali di navi armate spesso con equipaggi di origine eterogenea.
La International Convention on Standards of Training, Certification and Watchkeeping for Seafarers (STCW 1978), adottata dall’IMO il 7 luglio 1978 e entrata in vigore il 28 aprile 1984, è stata la prima a stabilire dei requisiti di base comuni per tutti i Paesi, per l’addestramento, la certificazione e la tenuta della guardia del personale navigante.
La Convenzione e i relativi Codici A e B, sono stati successivamente aggiornati con gli Emendamenti del 1995 e con quelli del 2010 (Manila Amendments).


STCW 1978/2010
Standards of Training Certification and Watchkeeping
Cap. I - DISPOSIZIONI GENERALI (Regole I/1 - I/15).
Cap. II - COMANDANTE E SEZIONE COPERTA (Regole II/1 - II/5).
Cap. III - SEZIONE MACCHINA (Regole III/1 - III/7).
Cap. IV - RADIOCOMUNICAZIONI E RADIO OPERATORI (Regole IV/1 - IV/2).
Cap. V - ADDESTRAMENTO SPECIALE DEL PERSONALE PER ALCUNI TIPI DI NAVE (Regole V/1 - V/2).
Cap. VI - MANSIONI DI EMERGENZE , SICUREZZA DEL LAVORO , SECURITY, ASSISTENZA MEDICA , SOPRAVVIVENZA (Regole VI/1 - VI/6).
Cap. VII - CERTIFICAZIONE ALTERNATIVA (Regole VII/1 - VII/3).
Cap. VIII - TENUTA DELLA GUARDIA (Regole VIII/1 - VIII/2).
Codice A - STANDARDS DELLE REGOLE (Cap. I - VIII – Sez. A-I/ - A-VIII/ ).
Codice B - GUIDA PER L ’APPLICAZIONE (Cap. I - VIII – Sez. B-I/ - B-VIII/ ).

COMMENTO:
La Convenzione comprende 8 capitoli (I-VIII), suddivisi in Regole, e due Codici, A e B, suddivisi in Sezioni.
- Capitolo I – (Regole I/1 ÷ I/15) : Definizioni, certificazione, disposizioni nazionali dei vari Paesi, ecc.
- Capitolo II – II/1: Ufficiale di Navigazione su navi superiori a 500 GT; II/2 : Com.ti e 1UC su navi superiori a 500 GT (superiori a 3000 GT, oppure tra 500 GT e 3000 GT);
II/3 : Ufficiali e Com.ti su navi inferiori a 500 GT (lungo corso oppure viaggi costieri); II/4 : Comuni di guardia su navi superiori 500 GT; II/5 : Marinai qualificati su navi supe- riori a 500 GT .
- Capitolo III – Regola III/1 : Ufficiale di guardia in LAM presidiato, o Ufficiale di servizio in condizioni UMS; III/2 : DM e 1UM su navi con propulsione superiore a 3000 kW; III/3 : DM e 1UM su navi fra 750 kW e 3000 kW; III-4: Comuni di guardia in LAM presidiato o con compiti in condizioni UMS su navi superiori a 750 kW; III/5 : Comuni di macchina qualificati su navi superiori a 750 kW, III/6 : Ufficiali elettrotecnici; III/7: Comuni elettricisti.
- Capitolo IV – IV/1 : Applicabilità al GMDSS; IV/2 : Operatori radio GMDSS.
- Capitolo V – V/1-1: Petroliere e chimichiere; V/1-2: Gasiere; V/2 : Navi da passeggeri.
- Capitolo VI – VI/1 : Addestramento di base; VI/2 : Mezzi di salvataggio; VI/3 : Antincen- dio avanzato; VI/4 : Pronto soccorso - Assistenza medica; VI/5 : Ship Security Officer ; VI/6 : Security per tutti.
- Capitolo VII – (Regole VII/1 ÷ VII/3) : Certificazione alternativa da parte di alcuni Stati Contraenti: Standards stabiliti dalla Convenzione.
- Capitolo VIII – VIII/1 : Idoneità al servizio; VIII/2 : Disposizioni e principi da osservare.


Convenzione STCW :
CAPITOLO II Comandante e sezione coperta.
Regola II/1 Requisiti minimi obbligatori per la certificazione di ufficiali responsabili di una guardia di navigazione su navi di GT 500 o maggiori.

Codice STCW A (Obbligatorio) :

CAPITOLO II Standards riguardanti il comandante e la sezione coperta.
Sezione A-II/1 Requisiti minimi obbligatori per la certificazione di ufficiali responsabili di una guardia di navigazione su navi di 500 GT o maggiori.

Codice STCW B (Facoltativo) :

CAPITOLO II Guida riguardante il comandante e la sezione coperta.
Sezione B-II/1 Guida riguardante la certificazione di ufficiali responsabili di una guardia di navigazione su navi di GT 500 o maggiori.


- Codice A – Contiene i dettagli degli standards obbligatori riguardanti le disposizioni della Convenzione STCW. Le sue Sezioni hanno la stessa numerazione delle relative Regole, precedute dalla lettera A. La conformità al Codice A è obbligatoria.
- Codice B – E’ la guida raccomandata riguardante le disposizioni della Convenzione STCW. Le sue Sezioni hanno la stessa numerazione delle relative Regole, precedute dalla lettera B. L’osservanza di quanto disposto dal Codice B è facoltativa.

NOTA – Ore di lavoro e di riposo a bordo: Lo standard A-VIII/1 prescrive che tutti i membri dell’equipaggio devono usufruire dei seguenti periodi di riposo:
• Un minimo di 10h in un periodo di 24h, suddivise in non più di 2 periodi, uno dei quali di almeno 6 ore, con intervalli tra periodi consecutivi non superiori a 14 ore.
• 77h in un periodo di 7 giorni consecutivi.
Norme analoghe sono contenute nello standard A2.3 della MLC 2006, che esamine- remo in seguito, e nel Decreto Legislativo 27 maggio 2005, n.108.
L’applicazione di queste norme si è rivelata spesso difficile, e talvolta impossibile, soprattutto per quanto riguarda i Comandanti e gli Ufficiali di grado più elevato.





- La MLC 2006
L’International Labour Organization (ILO) fu fondata nel 1919, con lo scopo di tutelare le condizioni di lavoro e la sicurezza sociale dei lavoratori di tutti i Paesi del mondo. Diventò un’Agenzia Specializzata delle Nazioni Unite nel 1946. Fin dalla sua fondazione, l’ILO ha promulgato e messo in opera un gran numero di convenzioni e ri- soluzioni a tutela, in particolare, dei diritti dei lavoratori del mare e, il 7 febbraio 2006 ha adottato la Maritime Labour Convention (MLC 2006) , entrata in vigore in campo in- ternazionale il 20 agosto 2013. La convenzione, redatta di concerto e con la partecipa- zione dell’IMO, rappresenta un testo unico delle disposizioni esistenti, dato che incor- pora ben 37 convenzioni promulgate dall’ILO tra il 1920 e il 1996. L’MLC 2006 è stata definita dalla Sig.ra Rosalie Balkin, Vice-Segretario Generale dell’ILO, come il “quarto pilastro ” della regolamentazione della sicurezza nel campo dello shipping internaziona- le, assieme alla SOLAS, alla MARPOL e alla STCW.
La Convenzione tratta argomenti come l’arruolamento, gli orari di lavoro e di ri- poso, gli alloggi e le dotazioni ricreative, l’alimentazione e il servizio mensa, la tutela della salute, l’assistenza medica, la sicurezza e la previdenza sociale, e prescrive a- dempimenti sia per i Flag States , sia per i Port States . I Flag States devono confor- mare la loro legislazione marittima alle norme stabilite nella Convenzione e devono ac- certarsi e certificare che le navi e le compagnie armatrici ottemperino a quanto previsto dalla Convenzione e dalle leggi nazionali. Le navi devono quindi essere dotate di un Maritime Labour Certificate per la conformità alle regole della Convenzione, integrato da una Declaration of Maritime Labour Compliance che elenca, nella sua prima par- te, le prescrizioni nazionali in materia, e nella sua seconda parte le disposizioni e le procedure stabilite dalla Compagnia armatrice (SMS) per assicurare che esse vengano regolarmente applicate. Questi documenti vengono rilasciati dall’Amministrazione, do- po aver eseguito le verifiche e gli accertamenti prescritti, anche in collaborazione con il competente Organismo Affidato. I Port States , dal canto loro, hanno l’obbligo di control- lare, in sede di PSC, la corretta applicazione della Convenzione a bordo delle navi straniere che vi approdano e la conformità della relativa documentazione.
La MLC 2006 consiste di 16 articoli di prescrizioni generali, e del Codice, suddiviso in 5 Titoli.

MLC 2006
Maritime Labour Convention
- TITOLO 1 - REQUISITI MINIMI DEL PERSONALE NAVIGANTE. REGOLE 1.1 - 1.4
- TITOLO 2 - CONDINZIONI D'IMPIEGO. REGOLE 2.1 - 2.8.
- TITOLO 3 - ALLOGGI, STRUTTURE E DOTAZIONI RICREATIVE A BORDO - VITTO E SERVIZIO MENSA. REGOLE 3.1 - 3.2
- TITOLO 4 - SALUTE, BENESSERE E SICUREZZA SOCIALE. REGOLE 4.1 - 4.5
- TITOLO 5 - CPNFORMITA' E APPLICAZIONE. REGOLE 5.1 - 5.3

COMMENTO:
Titolo 1 – 1.1: Età minima; 1.2: Idoneità fisica; 1.3: Addestramento e certificazione; 1.4: Reclutamento e collocamento.
Titolo 2 – 2.1: Contratto di arruolamento (SEA = Seamen Engagement Agreement); 2.2: Salario; 2.3: Ore di lavoro riposo; 2.4: Ferie e franchigie; 2.5: Rimpatrio; 2.6: Rim- borsi in caso di perdita/affondamento nave; 2.7: Tabella d’armamento; 2.8: Sviluppo della carriera e delle capacità, opportunità d’impiego. Titolo 3 – 3.1: Alloggi e installazioni/ricreative; 3.2: Vitto e servizio mensa.
Titolo 4 – 4.1: Assistenza medico/sanitaria; 4.2: Responsabilità della Compagnia armatrice; 4.3: Ambiente di lavoro, prevenzione degli infortuni; 4.4: Servizi sociali nei porti (Seamen’s Clubs , centri di assistenza, attività sportive, ecc.); 4.5: Previdenza sociale.
Titolo 5 – 5.1 Responsabilità dei Flag States (5.1.5: Reclami); 5.2: Responsabilità dei Port States ; 5.3: Responsabilità delle organizzazioni di reclutamento.


TITLE 1. MINIMUM REQUIREMENTS FOR SEAFARERS TO WORK ON A SHIP

Regulation 1.1 – Minimum age
Purpose: To ensure that no under-age persons work on a ship
1. No person below the minimum age shall be employed or engaged or work on a ship.
2 . …
Standard A1.1 – Minimum age
1. The employment, engagement or work on board a ship of any person under the age of 16 shall be prohibited.
2. ...
Guideline B1.1 – Minimum age
1. When regulating working and living conditions, Members should give special attention to the needs of young persons under the age of 18.
2. ...

Ogni titolo comprende sia le regole applicabili, sia gli standards (A) da applicare obbligatoriamente e la guida all’applicazione (B) facoltativa.


- PORT STATE CONTROLS (PSC)
Il PSC è l’ispezione di navi straniere da parte dei Port States, allo scopo di verificare che la qualificazione del comandante, degli ufficiali e dell’equipaggio, e le condizioni della nave e delle sue dotazioni siano conformi alle prescrizioni delle convenzioni internazionali, e che la nave sia equipaggiata e condotta in ottemperanza con le leggi vigenti, come previsto dalla SOLAS 74/78 - I/19 e XI-1/4.
Questa procedura è stata introdotta essenzialmente per ovviare alle inadempienze di alcuni Flag States, soprattutto quelli delle cosiddette flags of convenience che delegano i loro doveri di controllo e certificazione a Recognized Organizations (RO), generalmente delle Società di Classificazione non particolarmente note per competenza e professionalità, e per favorire la progressiva eliminazione delle navi substandard.
Il sistema dei PSC è regolato da accordi internazionali fra gruppi di Stati, sotto il patrocinio dell’IMO. Il primo di tali Memoranda of Understanding fu stipulato a Parigi nel 1982 (Paris MoU). Ad esso aderiscono attualmente 26 Stati europei e il Canada ed è regolamentato dalla UE e controllato attraverso l’EMSA. Al Paris MoU fecero seguito negli anni successivi altri accordi, come il Tokyo MoU (Oceano Pacifico), il Viña del Mar MoU (Sud e Centro America), il Caribbean MoU, ed altri. Gli U.S.A. non aderiscono ad alcun MoU, ma la USCG ispeziona regolarmente le navi straniere secondo un proprio sistema di PSC.

La procedura in seguito descritta è quella prevista dal Paris Memorandum of Understanding (ParisMou), aggiornata dalla Direttiva 2009/16/CE, che ha introdotto, dal 1 gennaio 2011, un nuovo regime d’ispezione (New Inspection Regime - NIR) che ha come obiettivo il controllo di tutte le navi che approdano in porti o ancoraggi della regione ParisMoU nel suo complesso (anziché il precedente obiettivo di 25%). I rapporti delle ispezioni vengono registrati nel sistema informatico Thetis gestito dall’EMSA, disponibile per ricerca e aggiornamento 24h 7/7 a tutti gli Stati membri del ParisMoU.   




LEGGI E DECRETI

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

DECRETO 25 luglio 2016.          (Gazz.Uff.le n.183 del 6/8/2016)

Requisiti per il rilascio delle certifi cazioni per il settore
di coperta e di macchina per gli iscritti alla gente di mare ai
sensi della Convenzione STCW.

IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

  Visto il decreto legislativo 12 maggio 2015, n. 71, recante
attuazione della direttiva 2012/35/CE concernente i
requisiti minimi di formazione per la gente di mare;
  Visto, in particolare, l’art. 5, comma 3, del predetto decreto
legislativo;
  Visto il codice della navigazione, approvato con regio
decreto 30 marzo 1942, n. 327;
  Visto il regolamento per l’esecuzione del codice della
navigazione (navigazione marittima), approvato con decreto
del Presidente della Repubblica 15 febbraio 1952,
n. 328;
  Visto, in particolare, l’art. 123 del codice della
navigazione;
  Vista la legge 21 novembre 1985, n. 739, recante adesione
alla Convenzione del 1978 sulle norme relative alla
formazione della gente di mare, al rilascio dei brevetti
ed alla guardia, adottata a Londra il 7 luglio 1978, e sua
esecuzione;
  Vista la Convenzione del 1978 sulle norme relative alla
formazione della gente di mare, al rilascio dei brevetti
ed alla guardia, adottata a Londra il 7 luglio 1978, e sua
esecuzione;
  Viste le Risoluzioni 1 e 2 adottate in Manila dalla Conferenza
delle Parti alla Convenzione Internazionale sugli
standard di addestramento e tenuta della guardia (Convenzione
STCW) dal 21 al 25 giugno 2010;
  Visto il Codice di formazione della gente di mare, del
rilascio dei brevetti e della guardia (Codice STCW), adottato
dalla conferenza delle Parti della convenzione STCW
con la risoluzione n. 2 del 1995;
  Vista la nota della Direzione generale per la vigilanza
sulle autorità portuali, le infrastrutture portuali ed il
trasporto marittimo e per via d’acqua interne protocollo
numero 0027366 del 30 dicembre 2015;

                            Decreta:

                            TITOLO I
    FIGURE PROFESSIONALI E CERTIFICATI
                              Art. 1.
               Finalità e campo di applicazione

1. Il decreto disciplina i requisiti richiesti per conseguire
il certifi cato di competenza e il certifi cato di
addestramento.
2. Il decreto si applica ai lavoratori marittimi iscritti
nella matricole della gente di mare italiane che intendono
imbarcare su navi mercantili soggette alle disposizioni
della Convenzione STCW, ai sensi dell’art. 115 del codice
della navigazione.

                               Art. 2.
                         Definizioni
1. Ai fi ni del presente decreto, si applicano le defi nizioni
del decreto legislativo 12 maggio 2015, n. 71.

                              Art. 3.
             Figure professionali e certifi cati
1. Sono istituite le seguenti fi gure professionali:
a) allievo uffi ciale di coperta;
b) allievo uffi ciale di macchina;
c) allievo uffi ciale elettrotecnico, da intendersi una
persona che sta effettuando l’addestramento per diventare
uffi ciale elettrotecnico, designata come tale dalla legge
nazionale o dai regolamenti.
2. I certifi cati di competenza e di addestramento per la
sezione di coperta sono:
  a) uffi ciale di coperta;
  b) primo uffi ciale di coperta su navi di stazza pari o
superiore a 3000 GT;
  c) primo uffi ciale di coperta su navi di stazza compresa
tra 500 e 3000 GT;
  d) comandante su navi di stazza pari o superiore a
3000 GT;
  e) comandante su navi di stazza compresa tra 500 e
3000 GT;
  f) comune di guardia di coperta;
  g) marittimo abilitato di coperta.
3. I certifi cati di competenza e di addestramento per la
sezione di macchina sono:
  a) uffi ciale di macchina;
  b) primo uffi ciale di macchina su navi con apparato
motore principale pari o superiore a 3000 Kw;
  c) primo uffi ciale di macchina su navi con apparato
motore principale tra 750 e 3000 Kw;
  d) direttore di macchina imbarcato su navi con apparato
motore principale pari o superiore a 3000 Kw;
  e) direttore di macchina su navi con apparato motore
principale tra 750 e 3000 KW;
  f) uffi ciale elettrotecnico;
  g) comune di guardia in macchina;
  h) marittimo abilitato di macchina;
  i) comune elettrotecnico.
4. I certifi cati di competenza per i viaggi costieri sono:
  a) uffi ciale di coperta su navi di stazza inferiore a
500 GT;
  b) comandante su navi di stazza inferiore a 500 GT.


                        TITOLO II
         FIGURE PROFESSIONALI
       E CERTIFICATI DI COPERTA

                         Art. 4.
           Allievo uffi ciale di coperta
1. L’allievo uffi ciale di coperta imbarca in attività di
addestramento nei servizi attribuiti agli uffi ciali di coperta
a bordo di navi aventi stazza lorda pari o superiore a
500 GT.
2. L’allievo uffi ciale di coperta possiede i seguenti
requisiti:
  a) essere iscritto nelle matricole della gente di mare
di prima categoria;
  b) aver compiuto il diciottesimo anno di età;
  c) essere in possesso di un diploma di scuola secondaria
di secondo ciclo dell’istituto tecnico indirizzo trasporti
e logistica opzioni conduzione del mezzo navale,
che fornisce le conoscenze di cui alla sezione A-II/1 del
codice STCW, riconosciuto dal Ministero delle infrastrutture
e dei trasporti;
  d) in alternativa al requisito di cui alla lettera c) , essere
in possesso di un titolo di studio conclusivo di un
percorso di secondo ciclo, integrato dal previsto percorso
formativo per gli allievi di coperta di cui alla sezione
A-II/1 del codice STCW;
  e) aver frequentato, con esito favorevole, il corso
dell’addestramento di base (basic training).
3. Il marittimo in possesso di un titolo di studio quinquennale
deve aver completato, con esito favorevole, il
percorso di formazione per allievi per il solo settore coperta,
integrativo delle competenze specifi che di settore,
istituito dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. Il
percorso formativo è svolto presso gli istituti autorizzati
dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.
4. L’allievo uffi ciale di coperta riceve al momento
dell’imbarco dalla compagnia di navigazione un libretto
di addestramento conforme alle disposizioni impartite
dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, secondo
la regola II/1 della Convenzione STCW e della Sezione
A-II/1 del codice STCW.

                               Art. 5.
                  Ufficiale di coperta
1. L’uffi ciale di coperta assume la responsabilità di una
guardia in navigazione, a livello operativo, a bordo di
navi senza limiti riguardo alle caratteristiche e alla destinazione
della nave.
2. Per conseguire il certifi cato di uffi ciale di coperta
occorrono i seguenti requisiti:
  a) essere in possesso di un diploma di scuola secondaria
di secondo ciclo dell’istituto tecnico indirizzo trasporti
e logistica opzioni conduzione del mezzo navale,
che fornisce le conoscenze di cui alla sezione A-II/1 del
codice STCW, riconosciuto dal Ministero delle infrastrutture
e dei trasporti;
  b) in alternativa al requisito di cui alla lettera b) , essere
in possesso di un titolo di studio conclusivo di un
percorso di secondo ciclo, integrato dal previsto percorso
formativo di coperta di cui alla sezione A-II/1 del codice
STCW;
  c) avere effettuato dodici mesi di navigazione in
attività di addestramento sui compiti e sulle mansioni
dell’uffi ciale di coperta di cui alla sezione A-II/1 del
codice STCW a livello operativo, su navi pari o superiori
a 500 GT, soggette alle disposizioni della Convenzione
STCW. Tale addestramento è annotato sul libretto
di addestramento di cui all’art. 4, comma 4, del presente
decreto, e può essere sostituito da trentasei mesi di
navigazione in servizio di coperta su navi pari o superiori
a 500 GT soggette alle disposizioni della Convenzione
STCW;
  d) aver svolto durante i periodi di navigazione di cui
alla lettera c) , almeno sei mesi in servizio di guardia di
coperta sotto la supervisione del comandante, ovvero di
un uffi ciale di coperta dallo stesso delegato;
  e) aver frequentato, con esito favorevole, i corsi
antincendio avanzato, radar osservatore normale, radar
A.R.P.A., ECDIS, bridge resource management, leadership
and teamwork, presso istituti, enti o società riconosciuti
idonei dal Ministero delle infrastrutture e dei
trasporti, ed essere in possesso del certifi cato di primo
soccorso sanitario (fi rst aid) rilasciato e/o riconosciuto
dal Ministero della salute;
  f) essere in possesso dell’attestato di addestramento
di marittimo abilitato ai mezzi di salvataggio (MAMS)
istituito dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti;
  g) aver sostenuto, con esito favorevole, un esame
teorico pratico, dopo il completamento del periodo di navigazione
previsto alle lettere c) e d) , sul possesso delle
competenze e capacità di eseguire i compiti e le mansioni
dell’uffi ciale di coperta di cui alla sezione A-II/1 del codice
STCW, a livello operativo.
3. Nel caso in cui l’uffi ciale di coperta è addetto a svolgere
mansioni connesse ai servizi radio di bordo deve essere
in possesso di apposita abilitazione rilasciata o riconosciuta
dal Ministero dello sviluppo economico, ai sensi
delle Regole IV/1 e IV/2 della Convenzione STCW.
4. Nel caso in cui l’uffi ciale di coperta non è in possesso
dell’addestramento per il sistema ECDIS, il certifi cato
è rilasciato con limitazioni per il sistema ECDIS.
5. Nel caso in cui l’uffi ciale di coperta è assegnato
dal ruolo d’appello alla conduzione del battello di emergenza
veloce (MABEV), deve possedere l’attestato di
addestramento di marittimo abilitato ai mezzi di salvataggio
veloci istituito dal Ministero delle infrastrutture
e dei trasporti.

                             Art. 6.
           Primo uffi ciale di coperta su navi
        di stazza pari o superiore a 3000 GT
1. Il primo uffi ciale di coperta assume la responsabilità
di una guardia in navigazione, a livello direttivo, a bordo
di navi aventi una stazza pari o superiore a 3000 GT.
2. Per conseguire il certifi cato di primo uffi ciale di coperta
su navi di stazza pari o superiore a 3000 GT occorrono
i seguenti requisiti:
  a) essere in possesso del certifi cato di uffi ciale di
coperta;
  b) essere in possesso di un diploma di scuola secondaria
di II ciclo dell’istituto tecnico indirizzo trasporti e
logistica opzioni conduzione del mezzo navale, che fornisce
le conoscenze di cui alla sezione A-II/1 del codice
STCW, riconosciuto dal Ministero delle infrastrutture e
dei trasporti;
  c) in alternativa al requisito di cui alla lettera b) , essere
in possesso di un titolo di studio conclusivo di un
percorso di secondo ciclo, integrato dal previsto percorso
formativo per l’acquisizione delle competenze specifi che
di coperta di cui alla sezione A-II/1 del codice STCW;
  d) aver effettuato diciotto mesi di navigazione in
qualità di uffi ciale di coperta responsabile di una guardia
in navigazione, a livello operativo, su navi di stazza pari
o superiore a 3000 GT, soggette alle disposizioni impartite
dalla Convenzione STCW, risultanti dal libretto di
navigazione;
  e) aver completato un modulo formativo e di addestramento
sugli standard specifi ci della sezione A-II/2
del codice STCW per comandanti e primi uffi ciali. Tale
modulo è svolto presso gli istituti autorizzati dal Ministero
delle infrastrutture e dei trasporti relativamente ad un
percorso formativo relativo alla acquisizione delle competenze
specifi che di coperta;
  f) aver frequentato, con esito favorevole, i corsi di
addestramento ECDIS, radar A.R.P.A., bridge team work,
e ricerca -salvataggio presso istituti, enti o società riconosciuti
idonei dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti,
ed essere in possesso del certifi cato di assistenza
medica (medical care) rilasciato e/o riconosciuto dal Ministero
della salute;
  g) aver sostenuto, con esito favorevole, un esame
teorico pratico, dopo il completamento del periodo di navigazione
previsto alla lettera d) , sul possesso delle competenze
e capacità di eseguire i compiti e le mansioni di
primo uffi ciale di coperta di cui alla sezione A-II/2 del
codice STCW, a livello direttivo.
3. Nel caso in cui il primo uffi ciale di coperta su navi
di stazza pari o superiore a 3000 GT non è in possesso
dell’addestramento per il sistema ECDIS, il certifi cato è
rilasciato con limitazioni per il sistema ECDIS.
4. Nel caso in cui il primo uffi ciale di coperta su navi
di stazza pari o superiori a 3000 GT è assegnato dal ruolo
d’appello alla conduzione del battello di emergenza veloce
(MABEV), deve possedere l’attestato di addestramento
di marittimo abilitato ai mezzi di salvataggio veloci
istituito dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

                                 Art. 7.
             Primo uffi ciale di coperta su navi
         di stazza compresa tra 500 e 3000 GT
1. Il primo uffi ciale di coperta su navi di stazza compresa
tra 500 e 3000 GT assume la responsabilità di una
guardia in navigazione, a livello direttivo, a bordo di navi
aventi una stazza compresa tra 500 e 3000 GT.
2. Per conseguire il certifi cato di primo uffi ciale di coperta
su navi di stazza compresa tra 500 e 3000 GT occorrono
i seguenti requisiti:
  a) essere in possesso del certifi cato di uffi ciale di
coperta;
  b) essere in possesso di un diploma di scuola secondaria
di II ciclo dell’istituto tecnico indirizzo trasporti e
logistica opzioni conduzione del mezzo navale, che fornisce
le conoscenze di cui alla sezione A-II/1 del codice
STCW, riconosciuto dal Ministero delle infrastrutture e
dei trasporti;
  c) in alternativa al requisito di cui alla lettera b) , essere
in possesso di un titolo di studio conclusivo di un
percorso di secondo ciclo, integrato dal percorso formativo
per l’acquisizione delle competenze specifi che di coperta
di cui alla sezione A-II/1 del codice STCW;
  d) aver effettuato dodici mesi di navigazione in qualità
di uffi ciale responsabile di una guardia in navigazione,
a livello operativo, su navi di stazza compresa tra 500
e 3000 GT, soggette alle disposizioni impartite dalla Convenzione
STCW, risultanti dal libretto di navigazione;
  e) aver completato un modulo formativo e di addestramento
sugli standard specifi ci della sezione A-II/2 del
codice STCW per comandanti e primi uffi ciali. Tale modulo
è svolto presso istituti autorizzati dal Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti relativamente ad un percorso
formativo per l’acquisizione delle competenze specifi che
di coperta;
  f) aver frequentato, con esito favorevole, i corsi di
addestramento ECDIS, radar A.R.P.A., bridge team work
e ricerca - Salvataggio conseguito presso istituti, enti o
società riconosciuti idonei dal Ministero delle infrastrutture
e dei trasporti ed essere in possesso del certifi cato
di assistenza medica (medical care) rilasciato e/o riconosciuto
dal Ministero della salute;
  g) aver sostenuto, con esito favorevole, un esame
teorico pratico, dopo il completamento del periodo di navigazione
previsto alla lettera d) , sul possesso delle competenze
e capacità di eseguire i compiti e le mansioni di
primo uffi ciale di coperta di cui alla sezione A-II/2 del
codice STCW, a livello direttivo.
3. Nel caso in cui il primo uffi ciale di coperta su navi
di stazza compresa tra 500 e 3000 GT non è in possesso
dell’addestramento per il sistema ECDIS, il certifi cato è
rilasciato con limitazioni per il sistema ECDIS.
4. Nel caso in cui il primo uffi ciale di coperta su navi di
stazza compresa tra 500 e 3000 GT è assegnato dal ruolo
d’appello alla conduzione del battello di emergenza veloce
(MABEV), deve possedere l’attestato di addestramento
di marittimo abilitato ai mezzi di salvataggio veloci
istituito dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

                                   Art. 8.
            Comandante su navi di stazza pari
                     o superiore a 3000 GT
1. Il comandante assume il comando di navi aventi una
stazza pari o superiore a 3000 GT.
2. Per conseguire il certifi cato di comandante su navi
di stazza pari o superiore a 3000 GT occorrono i seguenti
requisiti:
  a) essere in possesso del certifi cato di primo uffi ciale
di coperta su navi di stazza pari o superiore a 3000 GT;
  b) essere in possesso di un diploma di scuola secondaria
di II ciclo dell’istituto tecnico indirizzo trasporti e
logistica opzioni conduzione del mezzo navale, che fornisce
le conoscenze di cui alla sezione A-II/1 del codice
STCW, riconosciuto dal Ministero delle infrastrutture e
dei trasporti;
  c) in alternativa al requisito di cui alla lettera b) , essere
in possesso di un titolo di studio conclusivo di un
percorso di secondo ciclo, integrato dal previsto percorso
formativo per l’acquisizione delle competenze specifi che
di coperta di cui alla sezione A-II/1 del codice STCW;
  d) aver effettuato trentasei mesi di navigazione in
qualità di uffi ciale di coperta responsabile di una guardia
in navigazione su navi di stazza pari o superiore a 3000
GT, soggette alle disposizioni della Convenzione STCW,
risultanti dal libretto di navigazione. Il periodo di navigazione
è ridotto a trenta mesi, nel caso in cui dodici mesi
di navigazione sono svolti in qualità di primo uffi ciale su
navi di stazza pari o superiore a 3000 GT, soggette alle
disposizioni della Convenzione STCW, a livello direttivo,
risultanti dal libretto di navigazione;
   e) aver completato un modulo formativo e di addestramento
sugli standard specifi ci della sezione A-II/2 del
codice STCW per comandanti e primi uffi ciali. Tale modulo
è svolto presso gli istituti autorizzati dal Ministero
delle infrastrutture e dei trasporti relativamente un percorso
formativo relativo all’acquisizione delle competenze
specifi che di coperta;
  f) essere in possesso dell’attestato di addestramento
di marittimo abilitato ai mezzi di salvataggio veloci
(MABEV) istituito dal Ministero delle infrastrutture e dei
trasporti.
3. Nel caso in cui il comandante su navi di stazza pari
o superiore a 3000 GT non è in possesso dell’addestramento
per il sistema ECDIS e dell’addestramento per i
mezzi di salvataggio veloci, il certifi cato è rilasciato con
limitazioni all’imbarco su navi dotate di sistema ECDIS,
ovvero dotate di mezzi di salvataggio veloci.

                                  Art. 9.
                Comandante su navi di stazza
                compresa tra 500 e 3000 GT
1. Il comandante su navi di stazza compresa tra 500 e
3000 GT assume il comando di navi aventi stazza compresa
tra 500 e 3000 GT.
2. Per conseguire il certifi cato di comandante su navi di
stazza compresa tra 500 e 3000 GT occorrono i seguenti
requisiti:
   a) essere in possesso del certifi cato di primo uffi ciale
di coperta su navi di stazza compresa tra 500 e 3000 GT;
   b) essere in possesso di un diploma di scuola secondaria
di II ciclo dell’istituto tecnico indirizzo trasporti e
logistica opzioni conduzione del mezzo navale, che fornisce
le conoscenze di cui alla sezione A-II/1 del codice
STCW, riconosciuto dal Ministero delle infrastrutture e
dei trasporti;
   c) in alternativa al requisito di cui alla lettera b) , essere
in possesso di un titolo di studio conclusivo di un
percorso di secondo ciclo, integrato dal previsto percorso
formativo per l’acquisizione delle competenze specifi che
di coperta di cui alla sezione A-II/1 del codice STCW;
  d) aver effettuato trentasei mesi di navigazione in
qualità di uffi ciale di coperta responsabile di una guardia
in navigazione su navi di stazza compresa tra 500 e
3000 GT, soggette alle disposizioni della Convenzione
STCW, risultanti dal libretto di navigazione. Il periodo
di navigazione è ridotto a ventiquattro mesi, nel caso in
cui dodici mesi di navigazione sono svolti in qualità di
primo uffi ciale su navi di stazza compresa tra 500 e 3000
GT, soggette alle disposizioni della Convenzione STCW,
a livello direttivo, risultanti dal libretto di navigazione;
  e) aver completato un modulo formativo e di addestramento
sugli standard specifi ci della sezione A-II/2
del codice STCW per comandanti e primi uffi ciali. Tale
modulo è svolto presso gli istituti autorizzati dal Ministero
delle infrastrutture e dei trasporti relativamente ad un
percorso formativo per l’acquisizione delle competenze
specifi che;
  f) essere in possesso dell’attestato di addestramento
di marittimo abilitato ai mezzi di salvataggio veloci
(MABEV) istituito dal Ministero delle infrastrutture e dei
trasporti.
3. Nel caso in cui il comandante su navi di stazza compresa
tra 500 e 3000 GT non è in possesso dell’addestramento
per il sistema ECDIS e dell’addestramento per i
mezzi di salvataggio veloci, il certifi cato è rilasciato con
limitazioni all’imbarco su navi dotate di sistema ECDIS,
ovvero dotate di mezzi di salvataggio veloci.

                               Art. 10.
             Comune di guardia di coperta
1. Il comune di guardia in coperta prende parte al servizio
di guardia in navigazione, a livello di supporto, a bordo
di navi aventi stazza lorda pari o superiore a 500 GT.
2. Per conseguire il certificato di comune di guardia in
coperta occorrono i seguenti requisiti:
   a) essere iscritto nelle matricole della gente di mare
di prima categoria;
  b) avere compiuto il sedicesimo anni di età;
  c) essere in regola con l’obbligo scolastico;
  d) aver effettuato sei mesi di navigazione in attività
di addestramento sui compiti e sulle mansioni del comune
di coperta di cui alla sezione A-II/4 del codice STCW a
livello di supporto, sotto la supervisione del comandante
o di un uffi ciale di coperta dallo stesso delegato. Tale addestramento
deve risultare dal libretto di addestramento
conforme alle disposizioni impartite dal Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti, rilasciato dalla compagnia di
navigazione al momento del primo imbarco;
  e) aver frequentato, con esito favorevole, i corsi di
addestramento di base (basic training) presso istituti, enti
o società riconosciuti idonei dal Ministero delle infrastrutture
e dei trasporti;
  f) aver sostenuto, con esito favorevole, un esame teorico
pratico, dopo il completamento del periodo di navigazione
previsto alla lettera d) , sul possesso delle conoscenze
e capacità di eseguire i compiti e le mansioni del
comune di guardia di coperta di cui alla sezione A-II/4 del
codice STCW, a livello di supporto.

                                   Art. 11.
                  Marittimo abilitato di coperta
1. Il marittimo abilitato di coperta prende parte al servizio
di guardia in navigazione, a livello di supporto, a bordo
di navi aventi stazza lorda pari o superiore a 500 GT.
2. Per conseguire il certifi cato di marittimo abilitato di
coperta occorrono i seguenti requisiti:
  a) essere in possesso del certifi cato di comune di
guardia di coperta;
  b) aver compiuto il diciottesimo anno di età;
  c) aver effettuato diciotto mesi di navigazione in
qualità di comune di guardia di coperta risultanti dal libretto
di navigazione;
  d) avere sostenuto, con esito favorevole, un esame
teorico pratico, dopo il completamento del periodo di navigazione
previsto alla lettera c) , sul possesso delle competenze
e capacità di eseguire i compiti e le mansioni del
marittimo abilitato di coperta di cui alla sezione A-II/5
del codice STCW, a livello di supporto.


                              TITOLO III
              FIGURE PROFESSIONALI
            E CERTIFICATI DI MACCHINA

                                     Art. 12.
                     Allievo uffi ciale di macchina
1. L’allievo uff ciale di macchina imbarca in attività di
addestramento nei servizi attribuiti agli uffi ciali di macchina
a bordo di navi dotate di apparato motore principale
di potenza pari o superiore a 750 KW.
2. L’allievo uffi ciale di macchina possiede i seguenti
requisiti:
  a) essere iscritto nelle matricole della gente di mare
di prima categoria;
  b) aver compiuto il diciottesimo anno di età;
  c) essere in possesso di un diploma di scuola secondaria
di secondo ciclo dell’istituto tecnico indirizzo trasporti
e logistica opzioni conduzione apparati e impianti
marittimi, che fornisce le conoscenze di cui alla sezione
A-III/1 del codice STCW, riconosciuto dal Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti;
  d) in alternativa al requisito di cui alla lettera c) , essere
in possesso di un titolo di studio conclusivo di un
percorso di secondo ciclo, integrato dal previsto percorso
formativo per gli allievi di coperta di cui alla sezione AIII/1
del codice STCW;
  e) aver frequentato, con esito favorevole, il corso
dell’addestramento di base (basic training) e il corso di
addestramento di security per i lavoratori marittimi e il
corso della familiarizzazione alla security per l’equipaggio
(security awareness).
3. Il marittimo in possesso di un titolo di studio quinquennale
deve aver completato, con esito favorevole, il
percorso di formazione per allievi per il solo settore macchina,
integrativo delle competenze specifi che di settore,
istituito dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. Il
percorso formativo è svolto presso gli istituti autorizzati
dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.
4. L’allievo uffi ciale di macchina riceve al momento
dell’imbarco dalla compagnia di navigazione un libretto
di addestramento conforme alle disposizioni impartite dal
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, secondo la
regola III/1 della Convenzione STCW e della sezione AIII/1
del codice STCW.

                                        Art. 13.
                            Ufficiale di macchina
1. L’ufficiale di macchina assume la responsabilità di
una guardia in macchina, a livello operativo, in un locale
apparato motore presidiato o periodicamente non presidiato
a bordo di navi aventi un apparato motore principale
di qualsiasi potenza di propulsione.
2. Per conseguire il certifi cato di uffi ciale di Macchina
occorrono i seguenti requisiti:
  a) essere in possesso di un diploma di scuola secondaria
di secondo ciclo dell’istituto tecnico indirizzo trasporti
e logistica opzioni conduzione apparati e impianti
marittimi, che fornisce le conoscenze di cui alla sezione
A-III/1 del codice STCW, riconosciuto dal Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti;
  b) in alternativa al requisito di cui alla lettera b) , essere
in possesso di un titolo di studio conclusivo di un
percorso di secondo ciclo, integrato dal previsto percorso
formativo di macchina di cui alla sezione A-III/1 del codice
STCW;
  c) avere effettuato dodici mesi di navigazione in attività
di addestramento sui compiti e sulle mansioni dell’uf-
fi ciale di macchina di cui alla sezione A-III/1 del codice
STCW a livello operativo, su navi con apparato motore
principale pari o superiori a 750 KW, soggette alle disposizioni
della Convenzione STCW. Tale addestramento è
annotato sul libretto di addestramento di cui all’art. 12,
comma 4, del presente decreto, e può essere sostituito da
trentasei mesi di navigazione, di cui almeno trenta mesi
svolti in servizio di macchina su navi con apparato motore
principale pari o superiore a 750 KW soggette alle
disposizioni della Convenzione STCW;
  d) aver svolto durante i periodi di navigazione di cui
alla lettera c) , almeno sei mesi in servizio di guardia in
macchina sotto la supervisione del direttore di macchina,
ovvero di un uffi ciale di macchina dallo stesso delegato;
  e) aver frequentato, con esito favorevole, i corsi
antincendio avanzato, engine resource management leadership
and teamwork, hight voltages tecnology, a livello
operativo, presso istituti, enti o società riconosciuti idonei
dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, ed essere
in possesso del certifi cato di primo soccorso sanitario
(first aid) rilasciato e/o riconosciuto dal Ministero della
salute;
  f) essere in possesso dell’attestato di addestramento
di marittimo abilitato ai mezzi di salvataggio (MAMS)
istituito dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti;
  g) aver sostenuto, con esito favorevole, un esame
teorico pratico, dopo il completamento del periodo di navigazione
previsto alle lettere c) e d) , sul possesso delle
competenze e capacità di eseguire i compiti e le mansioni
dell’uffi ciale di macchina di cui alla sezione A-III/1 del
codice STCW, a livello operativo.

                                  Art. 14.
      Primo uffi ciale di macchina su navi con apparato
         motore principale pari o superiore a 3000 KW
1. Il primo uffi ciale di macchina su navi aventi un apparato
motore principale pari o superiore a 3000 KW assume
la responsabilità della guardia in macchina, a livello
direttivo, in un locale apparato motore presidiato o periodicamente
non presidiato a bordo di navi aventi un apparato
motore principale con potenza di propulsione pari o
superiore a 3000 KW, ovvero assume la direzione della
guardia in macchina a bordo di navi con apparato motore
principale tra 750 e 3000 KW.
2. Per conseguire il certifi cato di primo uffi ciale di
macchina su navi aventi un apparato motore principale
pari o superiore a 3000 KW occorrono i seguenti requisiti:
  a) essere in possesso del certifi cato di uffi ciale di
macchina;
  b) essere in possesso di un diploma di scuola secondaria
di II ciclo dell’istituto tecnico indirizzo trasporti e
logistica opzioni conduzione apparati e impianti marittimi,
che fornisce le conoscenze di cui alla sezione A-III/1
del codice STCW, riconosciuto dal Ministero delle infrastrutture
e dei trasporti;
  c) in alternativa al requisito di cui alla lettera b) , essere
in possesso di un titolo di studio conclusivo di un
percorso di secondo ciclo, integrato dal percorso formativo
per l’acquisizione delle competenze specifi che di macchina
di cui alla sezione A-III/1 del codice STCW;
  d) aver effettuato diciotto mesi di navigazione in
qualità di uffi ciale responsabile di una guardia in macchina,
a livello operativo, su navi con apparato motore
principale di potenza pari o superiore a 3000 KW, soggette
alle disposizioni impartite dalla Convenzione STCW,
risultanti dal libretto di navigazione;
  e) aver completato un modulo formativo e di addestramento
sugli standard specifi ci della sezione A-III/2
del codice STCW per direttori di macchina e primi uffi -
ciali di macchina. Tale modulo è svolto presso istituti autorizzati
dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti
relativamente ad un percorso formativo per l’acquisizione
delle competenze specifi che di macchina;
   f) aver sostenuto, con esito favorevole, un esame teorico
pratico, dopo il completamento del periodo di navigazione
previsto alla lettera d) , sul possesso delle competenze
e capacità di eseguire i compiti e le mansioni di
primo uffi ciale di macchina di cui alla sezione A-III/2 del
codice STCW, a livello direttivo.

                               Art. 15.
     Primo ufficiale di macchina su navi aventi un apparato
              motore principale tra 750 e 3000 KW
1. Il primo uffi ciale di macchina su navi aventi un apparato
motore principale tra 750 e 3000 KW assume la responsabilità
della guardia in macchina, a livello direttivo,
in un locale apparato motore presidiato o periodicamente
non presidiato a bordo di navi aventi un apparato motore
principale con potenza di propulsione compresa tra 750 e
3000 KW.
2. Per conseguire il certifi cato di primo uffi ciale di
macchina su navi aventi un apparato motore principale
tra 750 e 3000 KW occorrono i seguenti requisiti:
  a) essere in possesso del certifi cato di uffi ciale di
macchina;
  b) essere in possesso di un diploma di scuola secondaria
di II ciclo dell’istituto tecnico indirizzo trasporti e
logistica opzioni conduzione apparati e impianti marittimi,
che fornisce le conoscenze di cui alla sezione A-III/1
del codice STCW, riconosciuto dal Ministero delle infrastrutture
e dei trasporti;
  c) in alternativa al requisito di cui alla lettera b) , essere
in possesso di un titolo di studio conclusivo di un
percorso di secondo ciclo, integrato dal percorso formativo
per l’acquisizione delle competenze specifi che di coperta
di cui alla sezione A-III/1 del codice STCW;
  d) aver effettuato dodici mesi di navigazione in qualità
di uffi ciale responsabile di una guardia in macchina, a
livello operativo, su navi con apparato motore principale
di potenza compresa tra 750 e 3000 KW, soggette alle disposizioni
impartite dalla Convenzione STCW, risultanti
dal libretto di navigazione;
  e) aver completato un modulo formativo e di addestramento
sugli standard specifi ci della sezione A-III/2
del codice STCW per direttori di macchina e primi uffi -
ciali di macchina. Tale modulo è svolto presso istituti autorizzati
dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti
relativamente ad un percorso formativo per l’acquisizione
delle competenze specifi che di macchina;
  f) aver sostenuto, con esito favorevole, un esame teorico
pratico, dopo il completamento del periodo di navigazione
previsto alla lettera d) , sul possesso delle competenze
e capacità di eseguire i compiti e le mansioni di
primo uffi ciale di macchina di cui alla sezione A-III/2 del
codice STCW, a livello direttivo.

                                  Art. 16.
  Direttore di macchina su navi con apparato motore
             principale pari o superiore a 3000 KW
1. Il direttore di macchina su navi aventi un apparato
motore principale pari o superiore a 3000 KW assume la
responsabilità della guardia in macchina, a livello direttivo,
in un locale apparato motore presidiato o periodicamente
non presidiato, a bordo di navi aventi un apparato
motore principale con potenza di propulsione pari o superiore
a 3000 KW.
2. Per conseguire il certifi cato di direttore di macchina
su navi aventi un apparato motore principale pari o superiore
a 3000 KW occorrono i seguenti requisiti:
  a) essere in possesso certifi cato di primo uffi ciale di
macchina su navi aventi un apparato motore principale
pari o superiore a 3000 KW;
  b) essere in possesso di un diploma di scuola secondaria
di II ciclo dell’istituto tecnico indirizzo trasporti e
logistica opzioni conduzione apparati e impianti marittimi,
che fornisce le conoscenze di cui alla sezione A-III/1
del codice STCW, riconosciuto dal Ministero delle infrastrutture
e dei trasporti;
  c) in alternativa al requisito di cui alla lettera b) , essere
in possesso di un titolo di studio conclusivo di un
percorso di secondo ciclo, integrato dal percorso formativo
per l’acquisizione delle competenze specifi che di macchina
di cui alla sezione A-III/1 del codice STCW;
  d) aver completato un modulo formativo e di addestramento
sugli standard specifi ci della sezione A-III/2
del Codice STCW per direttori di macchina e primi uffi - ciali di macchina. Tale modulo, potrà essere svolto presso
gli istituti autorizzati dal Ministero delle Infrastrutture e
dei Trasporti allo svolgimento del percorso formativo per
l’acquisizione delle competenze specifi che;
  e) aver effettuato trentasei mesi di navigazione in
qualità di uffi ciale responsabile di una guardia in macchina
su navi con apparato motore principale di potenza
pari o superiore a 3000 KW, soggette alle disposizioni
impartite dalla Convenzione STCW, risultanti dal libretto
di navigazione. Il periodo di navigazione è ridotto a trenta
mesi, nel caso in cui dodici mesi di navigazione sono
svolti in qualità di primo uffi ciale di macchina su navi
aventi un apparato motore principale pari o superiore a
3000 KW, soggette alle disposizioni della Convenzione
STCW.

                                Art. 17.
  Direttore di macchina su navi con apparato motore
            principale tra 750 e 3000 KW
1. Il direttore di macchina su navi aventi un apparato
motore principale tra 750 e 3000 KW assume la direzione
della guardia in macchina in un locale apparato motore
presidiato, o periodicamente non presidiato, a bordo di
navi aventi un apparato motore principale con potenza di
propulsione compresa tra 750 e 3000 KW.
2. Per conseguire il certifi cato di direttore di macchina
su navi aventi un apparato motore principale tra 750 e
3000 KW occorrono i seguenti requisiti:
  a) essere in possesso certifi cato di primo uffi ciale di
macchina su navi aventi un apparato motore principale tra
750 e 3000 KW;
  b) essere in possesso di un diploma di scuola secondaria
di II ciclo dell’istituto tecnico indirizzo trasporti e
logistica opzioni conduzione apparati e impianti marittimi,
che fornisce le conoscenze di cui alla sezione A-III/1
del codice STCW, riconosciuto dal Ministero delle infrastrutture
e dei trasporti;
  c) in alternativa al requisito di cui alla lettera b) , essere
in possesso di un titolo di studio conclusivo di un
percorso di secondo ciclo, integrato dal percorso formativo
per l’acquisizione delle competenze specifi che di macchina
di cui alla sezione A-III/1 del codice STCW;
  d) aver completato un modulo formativo e di addestramento
sugli standard specifi ci della sezione A-III/2
del Codice STCW per direttori di macchina e primi uffi -
ciali di macchina. Tale modulo, potrà essere svolto presso
gli istituti autorizzati dal Ministero delle Infrastrutture e
dei Trasporti allo svolgimento del percorso formativo per
l’acquisizione delle competenze specifi che;
  e) aver effettuato trentasei mesi di navigazione in
qualità di uffi ciale responsabile di una guardia in macchina
su navi con apparato motore principale tra 750 e
3000 KW, soggette alle disposizioni impartite dalla Convenzione
STCW, risultanti dal libretto di navigazione.
Il periodo di navigazione è ridotto a ventiquattro mesi,
nel caso in cui dodici mesi di navigazione sono svolti in
qualità di primo uffi ciale di macchina su navi aventi un
apparato motore principale tra 750 e 3000 KW, soggette
alle disposizioni della Convenzione STCW.

                                     Art. 18.
                  Allievo ufficiale elettrotecnico
1. L’allievo ufficiale elettrotecnico imbarca in attività
di addestramento nei servizi attribuiti agli uffi ciali elettrotecnici
a bordo di navi dotate di apparato motore principale
di potenza pari o superiore a 750 KW.
2. L’allievo ufficiale elettrotecnico possiede i seguenti
requisiti:
   a) essere iscritto nelle matricole della gente di mare
di prima categoria;
   b) aver compiuto il diciottesimo anno di età;
   c) essere in possesso di un diploma di scuola secondaria
quinquennale ad indirizzo elettrico ed elettronico
e/o meccanica, meccatronica ed energia, ovvero di un diploma
di scuola secondaria di II ciclo dell’istituto tecnico
indirizzo trasporti e logistica opzioni conduzione apparati
e impianti marittimi, che fornisce le conoscenze di cui
alla sezione A-III/6 del codice STCW, riconosciuto dal
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti;
   d) aver frequentato, con esito favorevole, il corso
dell’addestramento di base (basic training) e il corso di
addestramento di security per i lavoratori marittimi e il
corso della familiarizzazione alla security per l’equipaggio
(security awareness).
3. L’allievo uffi ciale elettrotecnico riceve al momento
dell’imbarco dalla compagnia di navigazione un libretto
di addestramento conforme alle disposizioni impartite dal
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, secondo la
regola III/6 della Convenzione STCW e della sezione AIII/6
del codice STCW.

                                    Art. 19.
                        Ufficiale elettrotecnico
1. L’uffi ciale elettrotecnico assume la responsabilità, a
livello operativo, delle operazioni dei sistemi elettrici ed
elettronici a bordo di navi dotate di apparato motore principale
di potenza pari o superiori a 750 KW.
2. Per conseguire il certifi cato di uffi ciale elettrotecnico
occorrono i seguenti requisiti:
  a) essere in possesso di un diploma di scuola secondaria
quinquennale ad indirizzo elettrico ed elettronico
e/o meccanica, meccatronica ed energia, ovvero di un diploma
di scuola secondaria di II ciclo dell’istituto tecnico
indirizzo trasporti e logistica opzioni conduzione apparati
e impianti marittimi, che fornisce le conoscenze di cui
alla sezione A-III/6 del codice STCW, riconosciuto dal
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti;
   b) avere effettuato dodici mesi di navigazione, di cui
sei mesi in servizio di macchina come allievo ufficiale
elettrotecnico, in attività di addestramento sui compiti
e sulle mansioni dell’uffi ciale elettrotecnico di cui alla
sezione A-III/6 del codice STCW. Tale addestramento è
annotato sul libretto di addestramento di cui all’art. 18,
comma 3, del presente decreto, e può essere sostituito da
trentasei mesi di navigazione, di cui almeno trenta mesi
svolti in servizio di macchina su navi con apparato motore
principale pari o superiore a 750 KW soggette alle
disposizioni della Convenzione STCW;
  c) aver frequentato, con esito favorevole, i corsi antincendio
avanzato, engine resource management leadership
and teamwork, hight voltages tecnology, presso istituti,
enti o società riconosciuti idonei dal Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti, ed essere in possesso del
certifi cato di primo soccorso sanitario (fi rst aid) rilasciato
e/o riconosciuto dal Ministero della salute;
   d) essere in possesso dell’attestato di addestramento
di marittimo abilitato ai mezzi di salvataggio (MAMS)
istituito dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti;
   e) aver sostenuto, con esito favorevole, un esame
teorico pratico, dopo il completamento del periodo di
navigazione previsto alla lettera b) sul possesso delle
competenze e capacità di eseguire i compiti e le mansioni
dell’uffi ciale elettrotecnico di cui alla sezione A-III/6 del
codice STCW, a livello operativo.

                                     Art. 20.
                   Comune di guardia in macchina
1. Il comune di guardia in macchina prende parte al servizio
di guardia in macchina, a livello di supporto, in un
locale apparato motore presidiato o periodicamente non
presidiato, a bordo di navi aventi un apparato motore principale
con potenza di propulsione pari o superiore a 750 KW.
2. Per conseguire il certifi cato di comune di guardia in
macchina occorrono i seguenti requisiti:
a) essere iscritto nelle matricole della gente di mare
di prima categoria;
  b) aver compiuto il diciottesimo anno di età;
  c) essere in regola con l’obbligo scolastico;
  d) aver effettuato sei mesi di navigazione in attività
di addestramento sui compiti e sulle mansioni del comune
di guardia in macchina di cui alla sezione A-III/4 del
codice STCW a livello di supporto, sotto la supervisione
del direttore di macchina o di un uffi ciale di macchina
dallo stesso delegato. Tale addestramento deve risultare
dal libretto di addestramento conforme alle disposizioni
impartite dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti,
rilasciato dalla compagnia di navigazione al momento del
primo imbarco;
  e) aver frequentato, con esito favorevole, i corsi di
addestramento di base (basic training) presso istituti, enti
o società riconosciuti idonei dal Ministero delle infrastrutture
e dei trasporti;
  f) aver sostenuto, con esito favorevole, un esame teorico
pratico, dopo il completamento del periodo di navigazione
previsto alla lettera d) , sul possesso delle conoscenze
e capacità di eseguire i compiti e le mansioni del
comune di guardia in macchina di cui alla sezione A-III/4
del codice STCW, a livello di supporto.

                                Art. 21.
                 Marittimo abilitato di macchina
1. Il marittimo abilitato di macchina prende parte al
servizio di guardia in macchina, a livello di supporto, in
un locale apparato motore presidiato o periodicamente
non presidiato, a bordo di navi aventi un apparato motore
principale con potenza di propulsione pari o superiore a
750 KW.
2. Per conseguire il certifi cato di marittimo abilitato di
macchina occorrono i seguenti requisiti:
  a) essere in possesso del certifi cato di comune di
guardia in macchina;
  b) aver effettuato dodici mesi di navigazione in qualità
di comune di guardia di coperta in macchina su navi
soggette alle disposizioni della Convenzione STCW;
  c) avere sostenuto, con esito favorevole, un esame
teorico pratico, dopo il completamento del periodo di navigazione
previsto alla lettera b) , sul possesso delle competenze
e capacità di eseguire i compiti e le mansioni del
marittimo abilitato di macchina di cui alla sezione A-III/5
del codice STCW, a livello di supporto.

                                   Art. 22.
                      Comune elettrotecnico
1. Il comune elettrotecnico prende parte alle operazioni
dei sistemi elettrici ed elettronici, a livello di supporto, a
bordo di navi aventi un apparato motore principale con
potenza di propulsione pari o superiori a 750 KW.
2. Per conseguire il certifi cato di comune elettrotecnico
occorrono i seguiti requisiti:
a) essere iscritto nelle matricole della gente di mare
di prima categoria;
   b) aver compiuto il diciottesimo anno di età;
  c) essere in regola con l’obbligo scolastico;
  d) aver effettuato dodici mesi di navigazione in servizio
di macchina su navi aventi un apparato motore principale
pari o superiore a 750 KW, soggette alle disposizioni
della Convenzione STCW;
  e) in alternativa al requisito di cui alla lettera d) , essere
in possesso di una qualifi ca professionale rilasciata da
un ente/plesso formativo regionale, riconosciuto dal Ministero
delle infrastrutture e dei trasporti ed aver effettuato
tre mesi di navigazione in servizio di macchina su navi
aventi apparato motore principale pari o superiore a 750
KW, soggette alla disposizioni della Convenzione STCW;
  f) aver frequentato con esito favorevole i corsi di addestramento
di base (basic training);
  g) aver sostenuto con esito favorevole un esame teorico
pratico, dopo il completamento del periodo di navigazione
previsto alle lettere d) e/o e) , sul possesso delle
competenze e capacità di eseguire i compiti e le mansioni
del comune elettrotecnico di cui alla sezione A-III/7 del
codice STCW, a livello di operativo.


                              TITOLO IV
      CERTIFICATI DEI VIAGGI COSTIERI

                              Art. 23.
    Ufficiale di coperta su navi inferiori a 500 GT
                    che compiono viaggi costieri
1. L’uffi ciale di coperta su navi inferiori a 500 GT che
compiono viaggi costieri assume la responsabilità di una
guardia in navigazione a livello operativo su navi aventi
stazza inferiore a 500 GT che compiono viaggi costieri.
2. Per conseguire il certifi cato di uffi ciale di coperta
su navi inferiori a 500 GT che compiono viaggi costieri
occorrono i seguenti requisiti:
  a) essere iscritto nelle matricole di prima categoria
della gente di mare;
  b) aver compiuto il diciottesimo anno di età;
  c) essere in possesso di un diploma di scuola secondaria
di II ciclo dell’istituto tecnico indirizzo trasporti e
logistica opzioni conduzione del mezzo navale, che fornisce
le conoscenze di cui alla sezione A-II/3 del codice
STCW, riconosciuto dal Ministero delle infrastrutture e
dei trasporti;
  d) in alternativa al requisito di cui alla lettera c) , essere
in possesso di un titolo di studio conclusivo di un
percorso di II ciclo, integrato con un modulo di allineamento,
che fornisce le conoscenze di cui alla sezione
A-II/3 del codice STCW, riconosciuto dal Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti;
  e) aver effettuato trentasei mesi di navigazione in
servizio di coperta risultanti dal libretto di navigazione su
unità soggette alle disposizioni della Convenzione STCW;
  f) aver frequentato, con esito favorevole, i corsi di
addestramento di base (basic training), antincendio avanzato,
radar osservatore normale, radar A.R.P.A., ECDIS
presso istituti, enti o società riconosciuti idonei dal Ministero
delle infrastrutture e dei trasporti ed essere in possesso
del certifi cato di primo soccorso sanitario (fi rst aid) ,
rilasciato e/o riconosciuto dal Ministero della salute;
  g) essere in possesso dell’attestato di addestramento
di marittimo abilitato ai mezzi di salvataggio (MAMS),
istituito dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti;
  h) aver sostenuto, con esito favorevole, un esame teorico
pratico, dopo il completamento del periodo di navigazione
previsto alla lettera e) , sul possesso delle competenze
e capacità di eseguire i compiti e le mansioni dell’uffi ciale
di coperta su navi che compiono viaggi costieri di cui alla
sezione A-II/3 del codice STCW, a livello operativo.
3. Nel caso in cui l’uffi ciale di coperta su navi inferiori a
500 GT che compiono viaggi costieri è addetto a svolgere
mansioni connesse ai servizi radio di bordo deve essere in
possesso di apposita certifi cazione rilasciata o riconosciuta
dal Ministero dello sviluppo economico, ai sensi delle
regole IV/1 paragrafo 3, e IV/2 della Convenzione STCW.
4. Nel caso in cui l’uffi ciale di coperta su navi che compiono
viaggi costieri non è in possesso dell’addestramento
per il sistema ECDIS o dell’addestramento per il sistema
radar ARPA, il certifi cato è rilasciato con limitazioni
per il sistema ECDIS o per il sistema radar ARPA.
5. Nel caso in cui l’uffi ciale di coperta su navi che compiono
viaggi costieri è assegnato dal ruolo d’appello alla
conduzione del battello di emergenza veloce (MABEV),
deve possedere l’attestato di addestramento di marittimo
abilitato ai mezzi di salvataggio veloci istituito dal Ministero
delle infrastrutture e dei trasporti

                             Art. 24.
         Comandante su navi inferiori a 500 GT
               che compiono viaggi costieri
1. Il comandante su navi inferiori a 500 GT che compiono
viaggi costieri assume il comando su navi inferiore
a 500 GT su navi aventi stazza inferiore a 500 GT che
compiono viaggio costieri.
2. Per conseguire il certifi cato di comandante su navi
inferiori a 500 GT che compiono viaggi costieri occorrono
i seguenti requisiti:
  a) essere in possesso del certifi cato di uffi ciale di
coperta su navi inferiori a 500 GT che compiono viaggi
costieri;
  b) aver compiuto il ventesimo anno di età;
  c) essere in possesso di un diploma di scuola secondaria
di II ciclo dell’istituto tecnico indirizzo trasporti e logistica
opzioni conduzione del mezzo navale, che fornisce le
conoscenze di cui alla Sezione A-II/3 del codice STCW, riconosciuto
dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti;
  d) in alternativa al requisito di cui alla lettera c) , essere
in possesso di un titolo di studio conclusivo di un
percorso di II ciclo, integrato con un modulo di allineamento,
che fornisce le conoscenze di cui alla Sezione
A-II/3 del codice STCW, riconosciuto dal Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti;
  e) aver effettuato dodici mesi di navigazione in servizio
di coperta risultanti dal libretto di navigazione su unità
soggette alle disposizioni della Convenzione STCW;
  f) essere in possesso apposita abilitazione connessa
ai servizi radio di bordo rilasciata o riconosciuta dal
Ministero dello sviluppo economico, ai sensi delle regole
IV/1 paragrafo 3, e IV/2 della Convenzione STCW;
  g) essere in possesso del certifi cato di assistenza medica
(medical care) rilasciato e/o riconosciuto dal Ministero
della salute.
3. Nel caso in cui il comandante su navi inferiori a
500 GT che compiono viaggi costieri non è in possesso
dell’addestramento per il sistema ECDIS e dell’addestramento
per i mezzi di salvataggio veloci, il certifi cato è rilasciato
con limitazioni all’imbarco su navi dotate di sistema
ECDIS, ovvero dotate di mezzi di salvataggio veloci.
4. Nel caso in cui il comandante su navi inferiori a
500 GT che compiono viaggi costieri non è in possesso
dell’addestramento per il sistema radar ARPA il certifi cato
è rilasciato con limitazioni per il sistema ECDIS o per
il sistema radar ARPA.


                                   TITOLO V
             DISPOSIZIONI ATTUATIVE

                                   Art. 25.
                          Norme transitorie
1. Dall’ entrata in vigore del presente decreto sino al
1 gennaio 2017, i lavoratori marittimi in possesso:
   a) dell’abilitazione marittima di comune di guardia
in coperta di cui all’art. 11 del decreto ministeriale 30 novembre
2007, che hanno effettuato, nei sessanta mesi precedenti
l’entrata i n vigore del presente decreto, dodici
mesi di navigazione con tale qualifica risultanti dal libretto
di navigazione, ottengono il certifi cato di marittimo
abilitato di coperta di cui all’art. 11 del presente decreto;
  b) delle qualifiche di nostromo, secondo nostromo,
primo nostromo, tankista, di cui al decreto del Presidente
della Repubblica 18 aprile 2006, n. 231, che hanno effettuato,
nei sessanta mesi precedenti l’entrata in vigore
del presente decreto, diciotto mesi di navigazione con tali
qualifi che risultanti dal libretto di navigazione, ottengono
il certifi cato di marittimo abilitato di coperta di cui
all’art. 11 del presente decreto;
  c) dei titoli professionali, non convertiti, di padrone
marittimo di prima o di seconda classe di cui rispettivamente
agli articoli 254 e 254 -bis del regolamento al codice
della navigazione, che hanno effettuato, nei sessanta
mesi precedenti l’entrata in vigore del presente decreto,
diciotto mesi di navigazione con tali titoli professionali
risultanti dal libretto di navigazione, ottengono il certifi -
cato di marittimo abilitato di coperta di cui all’art. 11 del
presente decreto;
  d) del titolo professionale, non convertito, di marinaio
autorizzato di cui all’art. 257 del regolamento al codice della
navigazione, che hanno effettuato, nei sessanta mesi precedenti
l’entrata in vigore del presente decreto, venti mesi
di navigazione con tale titolo professionale risultanti dal
libretto di navigazione, ottengono il certifi cato di comune
di guardia in coperta di cui all’art. 10 del presente decreto;
  e) dell’abilitazione marittima di comune di guardia
in macchina di cui all’art. 18 del decreto ministeriale
30 novembre 2007, che hanno effettuato, nei sessanta mesi
precedenti l’entrata in vigore del presente decreto, dodici
mesi di navigazione con tale qualifi ca risultanti dal libretto
di navigazione, ottengono il certifi cato di marittimo abilitato
di macchina di cui all’art. 21 del presente decreto;
  f) delle qualifi che di operaio motorista, operaio meccanico,
capo operaio, frigorista, carpentiere ed ottonaio di
cui al decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile
2006, n. 231, che hanno effettuato, nei sessanta mesi precedenti
l’entrata in vigore del presente decreto, diciotto
mesi di navigazione con tali qualifi che risultanti dal libretto
di navigazione, ottengono il certifi cato di marittimo
abilitato di macchina di cui all’art. 21 del presente decreto;
  g) dei titoli professionali, non convertiti, di meccanico
navale di prima o di seconda classe di cui rispettivamente
agli articoli 270 -bis e 271 del regolamento al codice
della navigazione, che hanno effettuato, nei sessanta
mesi precedenti l’entrata in vigore del presente decreto,
diciotto mesi di navigazione con tali titoli professionali
risultanti dal libretto di navigazione, ottengono il certifi -
cato di marittimo abilitato di macchina di cui all’art. 21
del presente decreto;
 h) delle qualifi che di elettricista e giovanotto elettricista
di cui al decreto del Presidente della Repubblica18
aprile 2006, n. 231, che hanno effettuato, nei sessanta
mesi precedenti l’entrata in vigore del presente decreto,
diciotto mesi di navigazione con tali qualifi che risultanti
dal libretto di navigazione, ottengono il certifi cato di comune
elettrotecnico di cui all’art. 22 del presente decreto,
purché in possesso dei requisiti richiesti dal comma 2, lettera
  f) dell’articolo stesso.
  i) delle qualifi che di primo elettricista e secondo elettricista
di cui al decreto del Presidente della Repubblica
18 aprile 2006, n. 231, che hanno effettuato, nei sessanta
mesi precedenti l’entrata in vigore del presente decreto,
ventiquattro mesi di navigazione con tali qualifi che risultanti
dal libretto di navigazione, ottengono il certifi cato
di uffi ciale elettrotecnico di cui all’art. 19 del presente
decreto, purché in possesso del diploma quinquennale e
dei requisiti richiesti dal comma 2, lettere e) e f ) dell’articolo
stesso.

                                         Art. 26.
                     Accesso alle abilitazioni superiori
1. All’entrata in vigore del presente decreto, i lavoratori
marittimi in possesso delle abilitazioni a livello operativo,
direttivo o di supporto in corso di validità previste
dal decreto del Ministero dei trasporti 30 novembre 2007,
per conseguire la prevista certifi cazione superiore devono
essere in possesso di tutti i requisiti indicati per la certifi -
cazione posseduta e per quella da conseguire indicati nel
presente decreto.
Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Uffi -
ciale della Repubblica italiana.

Roma, 25 luglio 2016

                                                       Il Ministro: DELRIO

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